Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 563 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 563 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1. Carbone Angelo, nato a Ottaviano il 24/04/1959
2. Scudieri Paolo, nato a Ottaviano il 14/04/1960
3. Ferraro Alfredo, nato a Napoli il 07/07/1974
4. Nania Francesco, nato a Napoli il 22/09/1960
5. Baduel Ettore, nato a Sassari il 25/10/1946

avverso l’ordinanza della Sezione del riesame del Tribunale di Napoli del
15/02/2013

visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e i motivi aggiunti presentati
dal ricorrente Baduel;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giovanni D’Angelo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato limitatamente al sequestro per il reato di cui al capo I
nei confronti del Baduel e per il rigetto dei ricorsi nel resto;

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Data Udienza: 13/11/2013

uditi per l’indagato Carbone l’avv. Fabio Foglia Manzillo, per l’indagato Scudieri
l’avv. Giulio Gaeta e per l’indagato Baduel l’avv. Antonio Piero Milo, che hanno
concluso per l’accoglimento dei ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, in riforma dell’ordinanza del Giudice per

pubblico ministero, veniva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla
confisca per equivalente, di immobili intestati, fra gli altri, ad Angelo Carbone,
Paolo Scudieri, Alfredo Ferraro, Ettore Baduel e Francesco Nania, i primi tre
componenti del consiglio di amministrazione, il quarto direttore generale ed il
quinto componente del collegio sindacale della Banca Popolare Vesuviana, per
reati di cui all’art. 2629-bis cod. civ., ipotizzati
1.1. nell’aver i predetti concorso con il vicepresidente della banca Luigi
Ragosta, i consiglieri Alfonso Caiazzo, Domenico Ragosta, Giuseppe Carillo,
Ernesto Sarmino, Paolo Ambrosio e Anna Concetta Catapano ed i sindaci Fabrizio
Fiordilisio e Giuseppe Salvati nell’omessa comunicazione al consiglio di
amministrazione ed al collegio sindacale dell’essere Luigi Ragosta socio
accomandatario ed il Caiazzo collaboratore di fatto della Edasim s.a.s.,
consulente della Immobiliare Visone s.a.s. e nella delibera consiliare del
10/12/2007, alla quale Luigi Ragosta ed il Caiazzo partecipavano, con cui
venivano concessi alla Immobiliare Visone mutui ipotecari in assenza di adeguati
requisiti di merito creditizio per complessivi C. 1.343.925 (capo C);
1.2. nell’aver altresì concorso con i sunnominati Luigi e Domenico Ragosta,
Sarmino, Carillo, Ambrosio, Fiordilisio e Salvati nell’omessa comunicazione al
consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale dell’essere Luigi Ragosta ed
il Sarmino soci accomandanti ed il Caiazzo socio fino al 2006 e poi collaboratore
di fatto della citata Edasim, consulente della Sacar s.r.I., e nelle delibere
consiliari 17/10/2006 e del 18/09/2007, alle quali Luigi Ragosta, il Sarmino ed il
Caiazzo partecipavano, con cui venivano concessi alla Sacar nuovi affidamenti
bancari, anche in tal caso in assenza di adeguati requisiti di merito creditizio
(capo I);
1.3. e nell’aver in tal modo cagionato alla banca danni per mancati rientri di
somme erogate e di affidamenti pari ad C. 1.376.937,08 per la Immobiliare
Visone e ad C. 41.908,69 per la Sacar, somme fino a concorrenza delle quali il
sequestro veniva disposto.
2. Gli indagati ricorrono sui punti e per i motivi di seguito indicati.
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le indagini preliminari presso il Tribunale di Noia del 09/05/2012, appellata dal

2.1. Il ricorrente Baduel deduce abnormità del provvedimento impugnato, in
ordine al sequestro dell’equivalente della somma erogata alla Sacar, in quanto
emesso in assenza di una specifica domanda di disposizione del sequestro nei
confronti dell’indagato nella richiesta di applicazione delle misure cautelari
presentata dal Procuratore della Repubblica di Noia il 17/01/2012, e comunque
incompetenza funzionale del Tribunale in assenza di una pronuncia del Giudice
per le indagini preliminari sul punto.
2.2. Sulla configurabilità del reato, tutti i ricorrenti deducono violazione di

amministratori in conflitto di interessi. I ricorrenti Carbone, Scudieri e Ferraro
lamentano altresì mancanza di motivazione su elementi costitutivi di tale
concorso, ulteriori rispetto al mero dato dell’assenso alle delibere nella
conoscenza del conflitto di interessi di altri soggetti, e idonei a rafforzare il
proposito criminoso di questi ultimi; ed in particolare, come osservato nel ricorso
proposto dal Ferraro, su elementi tali da configurare l’estensione agli altri
componenti del consiglio di amministrazione della responsabilità per una norma
che incrimina specificamente la condotta di chi omette di porre gli altri a
conoscenza della propria situazione di incompatibilità, e non la sola causazione
di un pregiudizio per la società. I ricorrenti Carbone, Nania e Baduel denunciano
ancora mancanza di motivazione su elementi indicativi della consapevolezza, in
capo agli indagati, del rapporto di consulenza della Edasim con la Immobiliare
Visone e la Sacar. Il ricorrente Ferraro deduce poi violazione di legge nella
mancanza di un effettivo conflitto di interessi nel rapporto con la Immobiliare
Visone e la Sacar. Violazione di legge è altresì dedotta dai ricorrenti Carbone e
Scudieri nella carenza di una distrazione di disponibilità finanziarie in danno
dell’istituto di credito. Con motivi aggiunti, il ricorrente Baduel deduce
contraddittorietà rispetto alla sentenza del Giudice dell’udienza preliminare
presso il Tribunale di Noia del 18/07/2013, osservando che con la stessa il
Ragosta, il Sarmino ed il Caiazzo, ossia gli amministratori in conflitto di interessi,
venivano assolti dall’imputazione relativa alla Immobiliare Visone. I ricorrenti
Carbone, Ferraro e Baduel, quest’ultimo anche con i motivi aggiunti, lamentano
infine mancanza di motivazione sull’elemento psicologico del reato.
2.3. Sulla sussistenza degli ulteriori presupposti del sequestro per
equivalente, il ricorrente Scudieri deduce violazione di legge nella mancanza
dell’esigenza cautelare, non sussistendo un conflitto di interessi nella specifica
posizione dell’indagato e non potendo il sequestro essere disposto per il mero
pericolo di aggravamento di un reato, e comunque nella sproporzione fra il
danno ed il valore dei beni sequestrati. Il ricorrente Ferraro deduce violazione di
legge altresì nella disposizione del sequestro per equivalente in mancanza di una
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legge nell’ipotizzato concorso degli indagati in un reato proprio degli

preventiva verifica della possibilità di apprendere direttamente il profitto del
reato, in contrasto con la previsione di cui all’art. 2641 cod. civ., e dell’aver
l’indagato effettivamente goduto di tale profitto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso proposto dal ricorrente Baduel sulla dedotta abnormità

erogata alla Sacar, di cui all’ipotesi d’accusa rubricata al capo I, è fondato ed
assorbente con riferimento alla posizione di detto ricorrente.
L’adozione di un provvedimento di sequestro preventivo ha invero quale
necessario presupposto una specifica richiesta del pubblico ministero in tal senso
(Sez. U, n. 4 del 26/04/1990, Serio, Rv. 184624; Sez. 3, n. 39323 del
13/07/2009, Pepe, Rv. 244614). Orbene, nelle premesse dello stesso
provvedimento impugnato si dava atto che la richiesta di disposizione del
sequestro preventivo non veniva mai formulata dal pubblico ministero nei
confronti del Baduel per la vicenda relativa alla Sacar. Il provvedimento
impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio sul punto.

2. Sono altresì fondati i motivi proposti dal ricorrente Baduel, per la residua
ipotesi di cui al capo C, e dagli altri ricorrenti in ordine alla configurabilità del
reato, con particolare riguardo alla ravvisabilità del concorso nella condotta degli
amministratori in conflitto di interessi, ossia Luigi Ragosta, Alfonso Caiazzo ed
Ernesto Sarmino.
Nel provvedimento impugnato si premetteva che il reato per il quale

il

sequestro veniva confermato è indubbiamente un reato proprio, che vede quali
soggetti attivi, per l’appunto, gli amministratori in conflitto di interessi. Il
Tribunale rilevava tuttavia la possibilità, per questo come per tutti i reati propri,
del concorso nello stesso di soggetti estranei; individuandone i presupposti nella
conoscenza, in capo a questi ultimi, della qualifica del soggetto agente, e
nell’offerta di un contributo causalmente rilevante al perfezionamento del reato,
attraverso una condotta, sia attiva che omissiva, sorretta da un dolo che può
assumere anche natura eventuale. La ricorrenza di tali presupposti era nella
specie ritenuta nei confronti di tutti i soggetti che partecipavano, nelle vesti di
amministratore, sindaco o direttore generale, alle delibere del consiglio di
amministrazione della Banca Popolare Vesuviana del 17/10/2006, del
18/09/2007 e del 10/12/2007, essendo a conoscenza, come dimostrato da
elementi specificamente indicati dai giudici di merito, dei rapporti del Ragosta,
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del provvedimento impugnato quanto al sequestro dell’equivalente della somma

del Caiazzo e del Sarmino con la Edasim, dell’attività di consulenza fiscale svolta
da quest’ultima in favore della Immobiliare Visone e della Sacar e dell’assenza di
merito creditizio che giustificasse i finanziamenti concessi a dette società.
L’art. 2629-bis cod. civ. prevede in effetti un reato proprio
dell’amministratore di una società il quale violi gli obblighi di cui all’art. 2391,
primo comma, cod. civ., cagionando un danno per la società o i terzi. Primo di
detti obblighi, gravante su qualsiasi amministratore, ha ad oggetto la
comunicazione agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse

società, nonché la natura, i termini, l’origine e la portata di detto interesse.
L’amministratore delegato che si trovi in tale situazione ha poi l’ulteriore obbligo
di astenersi dall’operazione, investendone il consiglio di amministrazione.
Orbene, anche a voler prescindere dalle perplessità, manifestate dalla
dottrina che si è specificamente interessata al reato in esame, sulla stessa
possibilità giuridica di ipotizzare il concorso dell’amministratore o del sindaco,
destinatari della comunicazione sul conflitto di interessi, nella condotta
dell’amministratore il quale ometta di comunicare la propria situazione di
conflitto, e dalla mancanza di indicazioni del provvedimento impugnato in ordine
alla qualifica di amministratore delegato di taluno dei soggetti in rapporto con la
Edasim, dalla quale derivasse l’obbligo di astensione costituente presupposto per
il concorso degli altri amministratori nell’aver consentito la partecipazione dei
soggetti di cui sopra alle delibere e la conseguente violazione del siffatto obbligo,
la motivazione dell’ordinanza oggetto di ricorso è comunque carente nella
specificazione dei concreti comportamenti nei quali il concorso degli indagati si
sarebbe manifestato, e della loro incidenza sulla commissione del reato.
La descrizione dei fatti per i quali si procede, riportata nel provvedimento
impugnato, contiene un testuale riferimento all’aver gli indagati agito
concorrendo quali istigatori nella condotta illecita. Rispetto a tale precisa
definizione della partecipazione concorsuale al reato, nessun elemento è tuttavia
indicato dal Tribunale a sostegno della ravvisabilità di un comportamento
istigatorio dei soggetti diversi dagli amministratori in conflitto di interessi. La
motivazione dell’ordinanza impugnata è per il vero nel senso di un più generico
concorso degli indagati nell’aver consentito che i predetti amministratori
partecipassero alle delibere omettendo di dichiarare la loro situazione
conflittuale. Ma, anche in questa prospettiva, la pur diffusa argomentazione dei
giudici di merito sugli elementi dimostrativi della conoscenza di tale situazione da
parte degli indagati esaurisce sostanzialmente la motivazione sulla configurabilità
dell’ipotesi concorsuale; mancando l’indicazione delle modalità con le quali il
concorso sarebbe stato realizzato, consentendo o agevolando itsRmportamento
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che si abbia, anche per conto di terzi, in una determinata operazione della

degli amministratori in conflitto di interessi o rafforzando il proposito degli stessi.
Né la mancanza di obiezioni degli indagati all’adozione delle delibere, oggetto di
un accenno del Tribunale peraltro inserito nel percorso motivazionale relativo alla
prova del diverso aspetto della generalizzata consapevolezza sull’assenza del
merito creditizio, costituisce un dato riferibile al concorso in un reato che, come
correttamente rammentato nel ricorso proposto dal Ferraro, prima dell’evento
del pregiudizio per la società è integrato dalla condotta di violazione degli
obblighi relativi al conflitto di interesse degli amministratori; condotta rispetto

interviene come fatto susseguente ed in sé non rappresentativo di un sostegno
anche solo di carattere morale alla violazione.
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato sul punto con
rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame sulle indicate carenze
motivazionali, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, limitatamente al sequestro
preventivo di cui al capo I nei confronti di Baduel Ettore.
Annulla la medesima ordinanza relativamente al Baduel per il capo C ed agli altri
ricorrenti per entrambi i capi con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma il 13/11/2013

Il Consigliere/estens9re

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alla quale il mero atteggiamento passivo degli altri amministratori o dei sindaci

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