Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5629 del 21/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5629 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) VINTERSTIN PRINCIPE N. IL 18/07/1979
avverso la sentenza n. 1004/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
20/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 21/11/2012

Osserva
Ricorr.tgl per cessazione il difensore di fiducia di Vinterstin Principe, avverso la
sentenza emessa in data 20.4.2012 dalla Corte di Appello di Roma con la quale
veniva confermata quella in data 2.12.2012 del Tribunale di Roma, dolendosi del vizio
motivazionale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche con criterio di prevalenza.
E’ pervenuta in data 28.9.2012 la rinuncia al ricorso con atto a firma del ricorrente,
autenticata dal difensore.

Infatti, la rinuncia all’impugnazione, ritualmente effettuata dal ricorrente, comporta
l’inammissibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 589 – 591, 1° comma lett. d) e 40
comma c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo
determinare in Euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21.11.2012

Il ricorso è inammissibile.

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