Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5626 del 16/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 5626 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARINO GIUSEPPE N. IL 15/02/1950
avverso l’ordinanza n. 49/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del
12/12/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
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CU/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 16/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Marino Giuseppe, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata
la sua istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione subita dal 29 aprile al 14
maggio 2004, in relazione al delitto di concorso in furto aggravato, per il quale
era stato mandato assolto in data 23.4.2009 dal giudice di secondo grado, per
non aver commesso il fatto.

riparazione di cui all’art. 314, 1° comma, cod. proc. pen., in quanto il
comportamento dell’odierno ricorrente aveva dato corso all’ordinanza di custodia
cautelare, individuando gli estremi della colpa grave, preclusiva al
riconoscimento dell’indennizzo richiesto.
In relazione al furto commesso da alcuni componenti della locale cosca mafiosa,
tra i quali Concetto Mariano, di una cassaforte contenente tredici milioni di lire
murata all’interno degli uffici del Poliambulatorio ex INAM di Marsala, al Marino è
stato attribuito di aver indicato al Concetto l’ubicazione della cassaforte
nonostante la natura riservata dell’informazione ed in violazione dei doveri di
fedeltà e di lealtà alla cui osservanza era tenuto per il rapporto di pubblico
impiego che lo legava alla AUSL, presso la quale prestava servizio.

2. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata per violazione
degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. in relazione all’art. 606, lett. b) ed e) cod.
proc. pen.
Lamenta che la Corte di Appello abbia considerato solo il fatto della
frequentazione con Concetto Mariano, senza tener conto di tutti gli elementi del
caso concreto, e in particolare la circostanza che quest’ultimo godeva di
reputazione di integerrimo agente della locale polizia municipale. Ed era stata in
ragione di tale aurea di onorabilità che Concetto Mariano aveva potuto tradire la
fiducia del Marino, che gli aveva riferito della presenza della cassaforte. Rileva
ancora il ricorrente che l’ordinanza non spiega quale regola precauzionale abbia
disatteso il Marino e che la dazione di danaro fatta da Concetto Mariano al
Marino dopo il furto va ricondotta alle esigenze di denaro di quest’ultimo, il quale
già in passato aveva chiesto dei prestiti a Concetto Mariano.

3. Con atto depositato il 2.10.2012, l’Avvocatura generale dello Stato, in
rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha chiesto la
conferma dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO

2

La Corte territoriale ha ravvisato l’insussistenza dei presupposti del diritto alla

4. Il ricorso è infondato, nei termini di seguito precisati.
4.1. Il ricorso propone una critica all’ordinanza impugnata essenzialmente in
merito; infatti, esso contesta la valutazione delle circostanze rilevanti ai fini del
giudizio imposto dall’istanza di riparazione: da un canto, per aver tenuto conto
soltanto di alcune di esse; dall’altro, per aver attribuito ad una determinata
circostanza un significato storico diverso da quello che si ritiene essere aderente
al fatto.
Nella presente sede va rimarcato che quello della valutazione dei fatti è ambito

previsto dall’art. 315 cod. proc. pen.; a questa Corte compete unicamente di
verificare la congruenza logico-giuridica esibita dal decidente. Orbene, la
motivazione resa dalla Corte di Appello è sotto tale profilo immune da censure,
poiché evidenzia una circostanza decisiva – quella già tratteggiata nella
superiore parte narrativa – dalla quale può fondatamente derivarsi il carattere
gravemente colposo della condotta serbata dal Marino. A fronte della censura
mossa dal ricorrente, vale anche precisare che la Corte di Appello ha esplicitato
chiaramente quale sia stata la regola prudenziale violata dal Marino: egli ha
rivelato a Concetto Mariano l’ubicazione della cassaforte (circostanza pacifica),
dato riservato a chiunque, intraneo o estraneo all’amministrazione sanitaria che
fosse, come dimostrato – e la Corte distrettuale ne fa espressa menzione – dal
fatto che la stessa era posta all’interno della stanza del capoufficio, occultata alla
vista da un quadro. Sicchè risulta privo di decisivo rilievo la notorietà o meno
della affiliazione di Concetto Mariano alla locale consorteria mafiosa.

5. Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonchè a rimborsare al Ministero resistente
le spese sostenute per questo giudizio di Cassazione; spese che liquida in
complessivi euro 750,00.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonchè a rimborsare al Ministero dell’Economia e delle Finanze le
spese sostenute per questo giudizio che liquida in complessivi euro 750,00.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.10.2013.

riservato al governo esclusivo del giudice di merito anche nel procedimento

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