Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5625 del 21/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5625 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: FOTI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) KASSIMI AZIZ N. IL 03/12/1991
avverso la sentenza n. 2569/2012 GIP TRIBUNALE di TORNO, del
27/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Data Udienza: 21/11/2012

Con sentenza del 27 marzo 2012, il Gup del Tribunale di Torino, sull’accordo delle parti,
ha applicato a Kassimi Aziz -imputato dei delitti di cui agli artt. 110, 56, 624 bis, 337, 582 e
585 cod. pen.-, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza
rispetto alle aggravanti e alla recidiva contestate, ritenuta la continuazione tra i reati, con la
diminuente del rito, la pena di dieci mesi di reclusione e 400,00 euro di multa.
Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione l’imputato, che deduce il vizio di
motivazione della sentenza impugnata in ordine alla mancata verifica, da parte del giudice,
della sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.; più in
generale, si denuncia la totale assenza di motivazione anche in punto di applicazione delle
circostanze e di determinazione della pena.
Considerato in diritto.
Il ricorso è manifestamente infondato e generico.
In realtà, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il giudice, nell’applicare la pena
concordata, ha preso e dato atto del fatto che dalle emergenze processuali (verbali di arresto
in flagranza e di sequestro, dichiarazioni testimoniali rese da Cozariuc Mircea, certificato
medico relativo alle lesioni patite da Isoldi Gennaro, verbali di interrogatorio) emergeva
l’assenza dei presupposti per l’applicazione della norma oggi invocata e la corretta
qualificazione dei fatti oggetto del procedimento, anche con riguardo alle circostanze
contestate.
11 ricorrente, d’altra parte, non considera, nel formulare le sue censure, che al giudice,
nell’ipotesi di pena concordata tra le parti, non spettano particolari obblighi motivazionali o
di approfondimento dei fatti contestati, sostanzialmente ammessi dall’imputato, che ha
chiesto di patteggiare la pena, bensì solo di accertare, oltre che la corretta qualificazione dei
fatti e la congruità della pena concordata, l’eventuale presenza di cause di non punibilità che
impongano l’immediata relativa declaratoria, ex art. 129 c.p.p.
Compito al quale, nel caso di specie, ha regolarmente atteso il giudice del merito.
Per quanto più specificamente attiene alla determinazione della pena, le censure si
presentano ancor più manifestamente infondate, avendo il giudice del merito indicato le
ragioni della ritenuta congruità di quella concordata tra le parti e dallo stesso applicata.
Il ricorso deve essere dichiarato, dunque, inammissibile, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa
delle ammende, di una somma che si ritiene equo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2012.

Ritenuto in fatto.

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