Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5624 del 21/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5624 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: FOTI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GARGIULO GIUSEPPE N. IL 30/05/1983
avverso la sentenza n. 755/2012 TRIBUNALE di RIMINI, del
15/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
Data Udienza: 21/11/2012
Ritenuto in fatto.
Considerato in diritto.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non solo perché tende a rimettere in
discussione i termini dell’accordo finalizzato all’applicazione della pena oggetto del
patteggiamento (ciò che, come ripetutamente ha affermato questa Corte, non è consentito a
nessuna delle parti, salvo i casi di palese violazione di legge), ma anche per la sua manifesta
infondatezza, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità che indica, quale “luogo
destinato in tutto o in parte a privata dimora”, qualunque luogo nel quale le persone si
intrattengano per compiere, anche in modo saltuario, atti della loro vita privata. Come deve
ritenersi nel caso di specie, laddove si consideri che il furto ha riguardato un televisore posto
nella sala fumatori dell’esercizio commerciale denominato “L’Incontro”.
11 ricorso presenta, inoltre, evidenti profili di genericità, laddove il ricorrente censura la
sentenza impugnata senza confrontarsi, tuttavia, con gli argomenti posti dal giudice a
sostegno della contestata decisione.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2012.
Con sentenza del 15 marzo 2012, il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica,
sull’accordo delle parti, ha applicato a Gargiulo Giuseppe -imputato del delitto di cui agli
artt. 110, 624 bis, 625 n. 2 cod. pen.-, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con
giudizio di equivalenza rispetto all’aggravante ed alla recidiva contestate, con la diminuente
del rito, la pena di dieci mesi di reclusione e 300,00 euro di multa.
Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione l’imputato, che deduce il vizio di
violazione di legge con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto, avendo erroneamente
ritenuto il giudice che l’esercizio commerciale ove il furto è stato consumato costituisse
“privata dimora”, nel senso inteso dall’art. 624 bis cod. pen.