Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5624 del 16/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 5624 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PELLICCIA LUIGI N. IL 05/09/1975
nei confronti di:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
avverso l’ordinanza n. 132/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
23/06/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
Iffige/sentite le conclusioni del PG Dott. e-fv(—

ette
efutsm IQ

i

oz

ftkusLtS

4d,e(

(11,CAA bt9,0-47,tc,b,.

Data Udienza: 16/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Pelliccia Luigi, con atto sottoscritto personalmente, ha proposto ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata
la sua istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione subita dal 2 al 22.6.2011
(in carcere) e poi ancora da tal ultima data all’8.3.2008 (agli arresti domiciliari),
in relazione al delitto di cui all’art. 648 cod. pen., per il quale era stato mandato
assolto in data 24.3.2009 dal giudice di primo grado, per non aver commesso il
fatto (sentenza irrevocabile il 10.10.2009).
La Corte territoriale ha ravvisato l’insussistenza dei presupposti del diritto alla
riparazione di cui all’art. 314, 1° comma, cod. proc. pen., in quanto il
comportamento dell’odierno ricorrente aveva dato corso all’ordinanza di custodia
cautelare, individuando gli estremi della colpa grave, preclusiva al
riconoscimento dell’indennizzo richiesto.
Ricordato che il Pelliccia era stato posto in stato di fermo di p.g. perché, visto
dagli operanti giungere in un’autofficina alla guida di un veicolo seguito da un
autocarro sul quale era la carcassa di un’autovettura sottratta di recente al
legittimo proprietario, egli aveva tentato la fuga ponendosi alla guida
dell’autocarro stesso, la Corte di Appello ha ravvisato la condotta ostativa in tale
tentativo di fuga, oltremodo significativo alla luce del fatto che era stato
realizzato ponendosi alla guida dell’autocarro che trasportava la refurtiva,
autocarro che, a dire del Pelliccia medesimo, apparteneva a persona a lui
sconosciuta, dei precedenti penali specifici del Pelliccia, delle inverosimili
dichiarazioni rese a riguardo delle ragioni del suo accesso all’autofficina.

2. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata per violazione
dell’art. 314 cod. proc. pen. Lamenta violazione di legge per aver la Corte di
Appello ritenuto concretante condotta colposa ostativa alla riparazione il
tentativo di fuga posto in essere dal Pelliccia, nonostante la giurisprudenza di
legittimità affermi che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la fuga
dell’innocente dal luogo del delitto non vale quale condotta colposa, ove si
inquadri in una strategia difensiva funzionale ad evitare ingiuste incriminazioni e
restrizioni della libertà (si cita, al riguardo, Cass. rv. 217429 e rv. 211648);
come, si afferma, va definito il tentativo di fuga del Pelliccia. Inoltre la Corte di
Appello di non avrebbe valutato la condotta del pelliccia successiva alla perdita
della libertà e segnatamente il fatto che “gli altri tre coindagati affermavano
l’assoluta estraneità ai fatti del coindagato Pelliccia”.

3. Con atto depositato il 28.9.2013, l’Avvocatura generale dello Stato, in
rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha chiesto la
declaratoria di inammissibilità del ricorso, per essere stato presentato
personalmente dall’interessato; in subordine, il rigetto del medesimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile, siccome proposto da soggetto non legittimato.
Infatti, il medesimo risulta presentato e sottoscritto personalmente dal
ricorrente, con il corredo della firma dell’avv. Tommaso Caramanna solo per

essere stato unicamente delegato al deposito del ricorsoy,
La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che “in tema di riparazione per
ingiusta detenzione, il ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte
d’appello deve essere proposto, a pena di inammissibilità, da un difensore
iscritto nell’albo speciale della cassazione, e non può essere sottoscritto
personalmente dall’interessato, a nulla rilevando che la sottoscrizione sia
autenticata in calce da un difensore iscritto nel predetto albo” (Cass. pen. Sez. 4,
n. 13197 del 22.2.2008, Rv. 239602; Sez. 4, n. 41636 del 03/11/2010 – dep.
24/11/2010, Bengu e altro, Rv. 248449).
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

5. Segue, a norma dell’art. 61’6 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro 500,00
(cinquecento/00) in favore della Cassa delle ammende, nonchè a rimborsare al
Ministero resistente le spese sostenute per questo giudizio di Cassazione; spese
che liquida in complessivi euro 750,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle
ammende, nonchè a rimborsare al Ministero dell’Economia e delle Finanze le
spese sostenute per questo giudizio che liquida in complessivi euro 750,00. (!519 iVO)
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.10.2013.

autentica di quella del Pelliccia (con l’atto in parola il predetto avvocato risulta

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA