Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5623 del 21/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5623 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: FOTI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BARRILA’ PASQUALE N. IL 01/06/1968
avverso la sentenza n. 28/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 16/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

Data Udienza: 21/11/2012

Barillà Pasquale ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Reggio
Calabria, del 16 febbraio 2012, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Locri, del 4
ottobre 2010, che lo ha ritenuto colpevole del delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen. e
lo ha condannato alla pena di otto mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa.
Deduce il ricorrente:
a) Violazione di legge con riferimento all’art. 420 ter co. 5 del codice di procedura penale e
conseguente nullità della sentenza impugnata per il mancato accoglimento del motivo di
appello con il quale era stato censurato il rigetto, da parte del primo giudice, dell’istanza di
rinvio del dibattimento di primo grado per concomitante impegno professionale del difensore
dell’imputato; istanza che, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici del merito, era stata
compiutamente documentata;
b) Violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riguardo alla
ritenuta aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen.; aggravante in realtà, a giudizio del
ricorrente, inesistente;
c) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche.
Considerato in diritto.
11 ricorso è manifestamente infondato.
a) Quanto al lamentato rigetto dell’istanza di rinvio del dibattimento avanzata dal difensore
dell’imputato, il giudice del gravame, richiamato quanto sostenuto dal primo giudice circa
l’assenza di documentazione che attestasse la sussistenza dell’impegno dedotto, ha sostenuto
la legittimità della decisione adottata dal tribunale, ribadendo, evidentemente dopo avere
preso visione degli atti, che nessuna documentazione risultava allegata all’istanza in
questione. Affermazione a fronte della quale il ricorrente si limita, genericamente, a ripetere
la propria tesi, senza tuttavia suffragarla in alcun modo.
b) Palesemente insussistenti sono i vizi dedotti con gli atri due motivi di ricorso, avendo il
giudice del gravame, nel rispetto della normativa di riferimento, legittimamente ritenuto, con
motivazione del tutto congrua e coerente sul piano logico, che doveva ritenersi sussistente
l’aggravante contestata, in considerazione della natura fraudolenta dell’allaccio abusivo alla
rete elettrica, anche alla stregua dei principi in proposito affermati da questa Corte e
correttamente richiamati dal giudice del merito (Cass. n. 47170/07, conf. n. 47834/11), e che
le attenuanti generiche non potevano essere riconosciute in considerazione dei precedenti
penali dell’imputato.
Alla manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, consegue declaratoria d’inammissibilità
dello stesso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo
determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2012.

Ritenuto in fatto.

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