Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5621 del 21/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5621 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SERGEI LAKUTIN N. IL 04/01/1986
2) SHMIT MIRO N. IL 04/05/1982
avverso la sentenza n. 5397/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
19/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 21/11/2012

Osserva
Ricorrono per cassazione con distinti atti Sergei Lakutin e Shmit Miro avverso la
sentenza emessa in data 4$3.201t dal Giudice monocratico del Tribunale di Napoli,
ai sensi dell’art. 444 c.p.p., che applicava ai predetti la rispettive pene concordate e
condizionalmente sospese di anni uno e mesi tre di reclusione ed C 700,00 di multa
per il Sergei, e di anni uno e mesi due di reclusione ed C 600,00 di multa per lo
Shmit, entrambi per il reato di cui agli artt. 56 e 624 bis c.p. e, il solo Shmit, anche

Deducono la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine al calcolo della
pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
I ricorsi sono inammissibili essendo basati su censure aspecifiche e non consentite in
questa sede.
A parte la totale genericità dei motivi che non esplicitano in alcun modo le ragioni per
le quali i prevenuti sarebbe stati meritevoli delle circostanze attenuanti generiche, ed
in ordine al calcolo della pena (che non risulta affetto da alcun errore), si rileva che,
come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr.

ex plurimis, Cass. pen. S.U.

27.9.1995, n. 10372, Rv. 202270), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la
sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto,
l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità
della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia
della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere
pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
Non può, invece, l’imputato che abbia consentito all’applicazione della pena,
rimettere in discussione gli altri profili oggettivi o soggettivi della responsabilità e non
può, in particolare, proporre in sede di legittimità eccezioni o censure attinenti al
merito nè recriminare sulla qualificazione giuridica del fatto e la ricorrenza delle
circostanze o la congruità della pena a meno che si tratti di statuizioni palesemente
illegittime: evenienza questa che, nel caso di specie e come sopra evidenziato, è
senz’altro da escludere.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in € 1.500,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende,
non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.

2

per quello di cui all’art. 4 L.110/75.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento
delle spese processuali e a quello della somma di Euro 1.500,00 ciascuno in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21.11.2012

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