Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5621 del 16/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 5621 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COLUCCI TEODATO N. IL 28/11/1969
avverso l’ordinanza n. 47/2007 CORTE APPELLO di BARI, del
26/05/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
lette/serittrèle conclusioni del PG Dott.
(44

Uditi dif

d’A ro

Avv.;

v.t..0

Data Udienza: 16/10/2013

FATTO E DIRITTO
1. Colucci Teodato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Bari, depositata il
9/6/2011, con la quale venne rigettata la sua istanza di riparazione per l’ingiusta
detenzione subita dal 18 febbraio 1996 al 4 marzo 1996, per i reati di cui agli
artt. 110, 337 e 61 n. 10), 582 585, in relazione all’art. 576 e 62 n. 2), cod. pen,
in ordine ai quali al ricorrente, tratto in arresto flagrante, era stata applicata la

Il giudice dell’ingiusta detenzione, dopo aver premesso che il richiedente, tratto
a giudizio anche con l’imputazione di ricettazione e falso, era stato assolto dal
delitto di cui all’art. 648, cod. pen., per non avere commesso il fatto e da quello
di cui all’art. 337, cod. pen., perché il fatto non sussiste e prosciolto dai delitti di
falso e lesioni aggravate per intervenuta prescrizione, poneva a giustificazione
del provvedimento di rigetto la circostanza che il Colucci non era stato assolto
nel merito dal delitto di lesioni aggravate, dichiarato estinto per prescrizione. In
ogni caso, per la Corte territoriale, la condotta del Colucci, gravemente
colpevole, era stata causa della restrizione cautelare: il medesimo non si era
fermato tempestivamente al blocco stradale dei CC, regolarmente segnalato,
continuando la marcia della propria autovettura, che trascinava seco rimorchio
con apposta targa falsa, a velocità spericolata.

2. Il Colucci propone ricorso per cassazione avverso la deliberazione della
Corte barese.

2.1. Con il primo motivo vengono denunziati violazione dell’art. 314, cod.
proc. pen. e vizio motivazionale rilevabile in sede di legittimità.
Dopo aver indugiato su talune massime ricavate in materia da pronunce emesse
da questa Corte, il ricorrente afferma che l’istruttoria dibattimentale aveva
consentito di appurare come non corrispondente al vero che fosse stato messo in
atto tentativo di travolgere con l’autovettura i carabinieri operanti, essendosi,
invece, verificato uno sbandamento causato dalla presenza di ingombri sulla
carreggiata, dalla velocità e dalla limitata visibilità, con la conseguenza che
nessun addebito colposo poteva muoversi al ricorrente.

2.2. Con il secondo motivo, denunziante i medesimi vizi, il Colucci si duole
del fatto che la Corte territoriale aveva reputata ostativa la formula del
proscioglimento per prescrizione.

misura cautelare della custodia in carcere.

Assume il ricorrente che il diritto all’indennizzo avrebbe dovuto essere
riconosciuto ai sensi del comma 2 dell’art. 314, cod. pen.; invece, la Corte
d’appello si era limitata ad invocare il comma 1 del predetto articolo.

3. Con memoria depositata il 23/7/2013 il ricorrente illustra motivi nuovi,
con i quali, oltre a ribadire quanto già illustrato con i primigeni motivi, viene
introdotta la nuova prospettazione censuratoria seguente: la detenzione doveva
giudicarsi ingiusta anche sotto il profilo evidenziato dal competente Tribunale del

potendosi formulare fausta prognosi in ordine alla sospendibilità della eventuale
pena.

4. Con memoria del pervenuta il 30/9/2013 l’Avvocatura generale dello
Stato si costituiva per l’Amministrazione finanziaria chiedendo dichiararsi
inammissibile o, comunque, rigettarsi il ricorso.

5. Il ricorso va disatteso in quanto infondato.

5.1. Assorbente di ogni questione deve ritenersi la constatazione che uno
dei reati posti a fondamento della misura cautelare venne dichiarato estinto per
intervenuta prescrizione e che la durata della misura cautelare sofferta era ben
lontana dalla pena astrattamente irrogabile per il detto reato, né si era avuta
condanna in concreto a pena di durata inferiore, e di conseguenza, secondo il
consolidato orientamento di questa Corte (S.U. 30/10/2008, n. 4187/09; Sez.
IV, 19/2/2009, n. 15000; Sez. IV, 10/6/2010, n. 34661), mancando pronuncia di
assoluzione nel merito, la domanda non avrebbe potuto giammai essere accolta.

5.2. E’ appena il caso di soggiungere che la detta interpretazione tiene
conto dell’intervento operato dalla Corte Costituzionale con la sentenza
20/6/2008, n. 219, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della
predetta norma nella parte in cui, nell’ipotesi di detenzione cautelare sofferta,
condiziona in ogni caso il diritto all’equa riparazione all’assoluzione o al
proscioglimento nel merito dalle imputazioni, precludendolo per la custodia
cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta.
A scanso di letture infedeli a riguardo della portata della decisione il Giudice delle
leggi, in fine della parte motiva, ha espressamente precisato:

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