Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5620 del 21/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5620 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SERPA GIORGIO N. IL 31/01/1960
avverso la sentenza n. 3224/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
27/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 21/11/2012

Osserva
Ricorre per cessazione Serpa Giorgio avverso la sentenza emessa in data 23..10.2011
dalla Corte di Appello di Roma che confermava quella del Tribunale di Velletri- Sezone
distaccata di Anzio in data 16.9.2008 con cui il predetto era stato riconosciuto
colpevole del delitto di furto aggravato e condannato, con attenuan ji generiche
equivalenti all’aggravante, alla pena di mesi sei di reclusione ed C 154,00 di multa.
Si duole della mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p.

aspecifica.
E’ palese la sostanziale aspecificità delle censure mosse che hanno riproposto in
questa sede pedissequamente le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla
Corte territoriale e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua,
immune da vizi ed assolutamente plausibile con specifico riferimento alla invocata
attenuante del danno di speciale tenuità, i cui estremi sono stati correttamente
esclusi.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cessazione fondato su motivi
che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
Indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett.
c), all’inammissibilità” (Cass. pan. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 21.11.2012

Il ricorso è inammissibile essendo basato su censur& manifestamente infondata ed

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