Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 562 del 29/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 562 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BELOTTI MATTEO nato il 30/11/1972 a CALCINATE

avverso la sentenza del 20/01/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 29/11/2017

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Brescia ha confermato
la condanna di Matteo Belotti solamente in relazione al reato di cui all’art. 2 d.lgs.
74/2000, concernente l’indicazione nel modello Unico 2009 della S.r.l. Made Black dallo
stesso amministrata di elementi passivi fittizi, avvalendosi di una fattura relativa a
operazioni inesistenti, determinando la relativa pena in mesi due e giorni venti di
reclusione, essendosi estinti per prescrizione gli altri reati addebitati all’imputato.
Avverso tale sentenza quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione,

lamentando violazione del divieto di un secondo giudizio per i medesimi fatti, quale
desumibile dall’art. 4, prot. 7, della CEDU, avendo provveduto a pagare quanto dovuto
all’Erario, compresi interessi e sanzioni, e non potendo quindi essere sottoposto a un
nuovo giudizio per i medesimi fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Le sanzioni tributarie che determinerebbero la applicazione di altre pene al
medesimo soggetto per gli stessi fatti riguardano la persona giuridica obbligata e non il
suo amministratore (cioè l’attuale ricorrente), con la conseguente insussistenza dei
presupposti per ravvisare una duplicazione di giudizi e sanzioni nei confronti del
medesimo soggetto a seguito delle medesime condotte, difettando il connotato ineludibile
della identità dei soggetti sanzionati.
Tale aspetto è stato, da ultimo, chiarito dalla Corte di giustizia UE, IV sezione,
nella sentenza 5 aprile 2017, Orsi (C-217/15) e Baldetti (C-350/15), nella quale la Corte
sovranazionale ha posto un primo punto fermo in relazione alla legittimità
dell’articolazione normativa del doppio binario punitivo in materia tributaria nel nostro
ordinamento, in risposta ai ricorsi sollevati in via pregiudiziale nell’ambito di procedimenti
penali instaurati per fatti di omesso pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, in
relazione ai quali si era già concluso il procedimento di accertamento dell’illecito
tributario (ex art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471/1997), all’esito del quale l’amministrazione
finanziaria dello Stato, oltre a liquidare il debito erariale non versato, aveva irrogato una
sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta evasa. Al riguardo la Corte di giustizia
UE ha affermato che “L’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella
di cui ai procedimenti principali, che consente di avviare procedimenti penali per omesso
versamento dell’imposta sul valore aggiunto dopo l’irrogazione di una sanzione tributaria
definitiva per i medesimi fatti, qualora tale sanzione sia stata inflitta ad una società
dotata di personalità giuridica, mentre detti procedimenti penali sono stati avviati nei
confronti di una persona fisica”, sottolineando la necessità, per l’applicazione del divieto
di bis in idem, che debba essere la stessa persona ad essere sottoposta ad una doppia

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sanzione per uno stesso fatto, ipotesi non ricorrente nel caso in esame, nel quale le
sanzioni sono state applicate nei confronti della persona giuridica.
Ne consegue, in definitiva, la manifesta infondatezza della censure, non essendo
ravvisabile la prospettata violazione del divieto di un secondo giudizio, neppure alla luce
degli artt. 50 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta
infondatezza dell’unico motivo cui è stato affidato.

prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta
inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di
impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l’apprezzamento di una
eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione
impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez.
un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli,
Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del
20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa délle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2017
Il Consigliere estensore

Il Prjsidente

L’inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale

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