Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 562 del 13/11/2013
Penale Ord. Sez. 5 Num. 562 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: ZAZA CARLO
ORDINANZA
sull’istanza di correzione di errore materiale proposta da
1. Centro studi ed iniziative culturali Pio La Torre Onlus di Palermo
2. Comitato Addiopizzo di Palermo
3. Associazione Libero Futuro – Associazione antiracket Libero Grassi
nel procedimento nei confronti di
Loiacono Francesco Paolo, nato a Palermo il 25/09/1980
con riferimento alla sentenza di questa Corte di Cassazione del 23/01/2013
visti gli atti, la sentenza di cui sopra e l’istanza;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giovanni D’Angelo, che ha concluso perché si proceda alla correzione;
rilevato che con la sentenza impugnata veniva dichiarato inammissibile il
ricorso proposto da Francesco Paolo Lo Iacono avverso la sentenza del
28/10/2011 della Corte d’Appello di Palermo, con la quale il Lo Iacono veniva
condannato alla pena di anni sei di reclusione ed C. 1.200 di multa, oltre al
risarcimento dei danni in favore delle parti civili Centro studi ed iniziative
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Data Udienza: 13/11/2013
culturali Pio La Torre Onlus di Palermo, Comitato Addiopizzo di Palermo e
Associazione Libero Futuro – Associazione antiracket Libero Grassi, ed il Lo
Iacono veniva altresì condannato, oltre al pagamento delle spese processuali e
della somma di C. 1.000 in favore della Cassa delle Ammende, alla rifusione delle
spese sostenute nel grado dalle predette parti civili, liquidate globalmente in
complessivi C. 3.000 oltre accessori come per legge;
rilevato altresì che le parti civili instanti chiedono che la sentenza venga
corretta nell’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione degli onorari non
nelle conclusioni depositate;
ritenuto che, risultando detta istanza di distrazione effettivamente proposta
dalle parti civili nelle conclusioni depositate all’udienza del 23/01/2013 dinanzi a
questa Corte, l’omessa pronuncia sulla stessa è dovuta ad un evidente errore
materiale, che deve essere pertanto corretto disponendosi la distrazione delle
spese in favore del difensore antistatario avv. Ettore Barcellona;
P. Q. M.
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza 23/01/2013
della Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, nel senso che, dopo le parole
«oltre accessori secondo legge», deve aggiungersi «con distrazione delle stesse
in favore dell’avv. Ettore Barcellona, difensore antistatario».
Così deciso in Roma il 13/11/2013
Il Consigliere estensore
Il p esidente_
riscossi e delle spese anticipate ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., presentata