Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5618 del 24/11/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 5618 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FOSTINELLI VINCENZO N. IL 29/09/1970
avverso la sentenza n. 3693/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
29/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 24/11/2014

Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Umberto de Augustinis, conclude
chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Fostinelli Vincenzo propone ricorso per cassazione contro la sentenza
emessa dalla Corte d’Appello di Genova, in data 29 ottobre 2013, che confermava la
decisione del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Savona, del 4

euro 600 di multa, oltre alla confisca di quanto in sequestro. All’imputato, per quanto si
legge nella sentenza di appello, era stato contestato di essersi impossessato mediante
effrazione (capo A), in concorso con altro coimputato, di una miriade di oggetti posti
all’interno dei locali della ex Pretura di Albenga, nonché dell’impossessamento (capo B)
della somma di euro 150 posta all’interno del bar Campanellino, sito in un parco giochi
e della sottrazione (capo C) di numerosi beni mobili posti all’interno di diversi esercizi
commerciali e uffici di Albenga.
2. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello il difensore dell’imputato,
chiedendo escludersi la responsabilità dell’appellante in ordine ai reati oggetto del capo
C, ad eccezione delta furto in danno della ASL, nonché in ordine al reato oggetto del
capo D, con concessione delle attenuanti generiche prevalenti rispetto alla contestata
aggravante e riduzione della pena entro il minimo edittale.
3. La Corte d’Appello ha ritenuto infondati i motivi di impugnazione, confermando la
decisione del Tribunale di Savona.
4. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato lamentando:

violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla responsabilità del prevenuto in
ordine a tutti gli episodi di cui al capo C e al reato di cui al capo D;

violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla valutazione delle circostanze ed
alla determinazione della sanzione finale.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso la difesa, nel rilevare violazione di legge e vizio di
motivazione riguardo alla riferibilità all’imputato di tutti gli episodi di cui ai capi c) e d),
evidenzia il travisamento della prova da parte della Corte genovese, riguardo al valore
probatorio attribuito al ritrovamento, nel garage di pertinenza dell’abitazione dei
genitori dell’imputato, di un quantitativo di caramelle analoghe a quelle sottratte presso

marzo 2009, che aveva condannato l’imputato alla pena di anni due di reclusione ed

il Bar Campanellino, attesa l’assoluta fungibilità di tali dolciumi e nonostante il preteso
riconoscimento della proprietaria dell’esercizio.
2. Sotto altro profilo censura la declaratoria d’inammissibilità dell’appello relativo al capo
d) dell’imputazione atteso che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale,
la quale ha escluso l’esistenza di una siffatta contestazione, la decisione del giudice di
primo grado ha attribuito, comunque, un aumento di quattro mesi di reclusione per la

3. La prima censura è infondata poiché la responsabilità dell’imputato si rinviene, oltre che
nelle dichiarazioni del correo, ma anche dal riscontro costituito dal verbale di sequestro,
nel quale si dà atto del ritrovamento del materiale sottratto, nel garage nella
disponibilità dell’imputato. Con riferimento alle caramelle rinvenute, correttamente la
Corte territoriale evidenzia che, tra le varie tipologie possibili, i dolciumi custoditi
dall’imputato presentavano proprio le caratteristiche delle caramelle vendute nel locale
derubato ed erano state riconosciute dalla proprietaria del Bar.
4. Merita accoglimento la censura relativa al capo d), poiché la Corte territoriale non ha
esaminato la contestazione che ha dato, comunque, luogo ad un aumento di pena, con
la conseguenza che la decisione va annullata sul punto, al fine di consentire al giudice di
appello di presente in esame il profilo oggetto di doglianza e valutarne l’eventuale
fondatezza.
5. Con il secondo motivo la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione
riguardo alla valutazione delle circostanze attenuanti, in termini di mera equivalenza,
rispetto alla circostanza aggravante contestata per i furti. La difesa, a riguardo,
evidenzia che sussisterebbero i presupposti per un giudizio di prevalenza.
6. Il motivo è inammissibile per assoluta genericità della doglianza in termini di mancanza
di specificità del motivo ed indeterminatezza. In ogni caso, non ricorre il dedotto vizio
del difetto di motivazione quando, come nel caso di specie, la sentenza d’appello,
confermi il giudizio di equivalenza fra circostanze, formulato dal giudice di primo grado,
in quanto é sufficiente la sola enunciazione della eseguita valutazione delle circostanze
concorrenti (Sez. 1, n. 2668 del 09/12/2010 – dep. 26/01/2011, Falaschi, Rv. 249549).
7. Sotto altro profilo, la difesa rileva che l’imputato meriterebbe un trattamento
notevolmente più contenuto, in considerazione della giovane età e delle condizioni di
vita personali e familiari.
8. La censura è inammissibile in quanto assolutamente generica e priva della indicazione
delle condizioni di vita familiari e sociali e, comunque, delle ragioni specifiche che
consentirebbero una differente valutazione dei profili sanzionatori. In ogni caso, va

continuazione con il capo d), rappresentato dal porto abusivo di coltello.

rilevato che la specifica motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in
relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena
sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (ipotesi non ricorrente
nel caso di specie), potendo altrimenti essere sufficienti, a dare conto dell’impiego dei
criteri di cui all’art. 133 cod. pen, le espressioni generiche in concreto utilizzate dal
giudice di appello (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596;
Cass., Sez. IV, 21 settembre 2007, n. 38536).

Corte d’Appello di Genova per l’esame del punto oggetto del primo motivo, mentre
vanno disattese le altre doglianze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione oggetto di statuizioni nella
sentenza di primo grado, con rinvio, per nuovo esame sul punto, ad altra sezione della Corte
d’Appello di Genova. Rigetta, nel resto, il ricorso.
Così deciso in Roma il 24/11/2014
Il Con igliere estensore

Il Presidente

9. In conclusione la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della

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