Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5618 del 21/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5618 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ARZU SERGIO N. IL 11/09/1980
avverso la sentenza n. 573/2011 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
12/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 21/11/2012

Fatto e diritto
ARZU SERGIO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che ha dichiarato inammissibile per
difetto di specificità dei motivi l’appello proposto avverso la decisione di primo grado che lo
aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all’articolo 624 bis c.p.
Contesta la legittimità della declaratoria di inammissibilità, sostenendo che i motivi proposti

Il ricorso è manifestamente infondato.
Vale, in vero, il principio secondo cui, pur nella libertà della loro formulazione, per non
incorrere nel vizio di aspecificità di cui al combinato disposto degli articoli 581, comma 1,
lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., i motivi di impugnazione (anche nel giudizio di
appello, come nel caso di interesse) devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto
su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l’oggetto dell’impugnazione ed
evitare impugnazioni generiche o dilatorie. Ciò implica, in punto di diritto, che la parte
impugnante deve esplicitare con sufficiente chiarezza la censura d’inosservanza o di violazione
della legge penale, non potendo ritenersi che la semplice menzione di un articolo del codice
possa integrare “l’indicazione specifica” richiesta dall’articolo 581, comma 1, lettera c), c.p.p..
Mentre, in punto di fatto, non è sufficiente ad integrare il necessario requisito di specificità la
prospettazione di astratte plurime spiegazioni che possono essere date di un comportamento
dei soggetti coinvolti nella vicenda processuale, essendo invece necessario indicare le ragioni
per cui si ritiene errata la valutazione che il giudice ha compiuto delle prove legittimamente
acquisite nel dibattimento (Sezione VI, 3 marzo 2011, Puddu).
E’ principio applicabile nel caso di specie, laddove, come emerge proprio dai motivi di ricorso
in cessazione, la parte si limita a proporre generiche spiegazioni alternative [basate sulle
indagini dattiloscopiche, il cui esito non è peraltro comparato ed apprezzato al complesso
quadro degli elementi posti a fondamento della condanna], asseritamente leggibili in un’ottica
liberatoria.
Del resto, con riferimento alla motivazione resa sul punto dalla sentenza di appello vale
l’ulteriore rilievo che li giudice non è neppure obbligato a motivare in ordine al mancato
accoglimento di Istanze e doglianze, nel caso in cui esse appaiano manifestamente infondate
(Sezione V, 10 dicembre 2008, Pirilli).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13
giugno 2000, n, 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle

fossero al contrario meritevoli di accoglimento.

spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore
della cassa delle ammende.
P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 21 novembre 2012

Il Consigliere estensore

i

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