Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5618 del 04/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 5618 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

t
sul ricorsa proposq da:

PASSALACQUA ANTONIO N. IL 13/11/1975
VENEZIANO IMMACOLATA N. IL 29/10/1978
CUOCI SHARA N. IL 23/11/1987
avverso la sentenza n. 981/2009 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 01/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Grerale in persona del Dott. V1 5gUlop
che ha concluso per ;

Udito, per

l’Avv

Olo«Amp A.Pfau7 CeFtt~
4,” 11 ‘1″14k4tue tvu#443″3 sii tt:,04 &e 44z
I t ex,(“0
Uditi difensor Avv. / b”tM

Data Udienza: 04/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il Gip di Lamezia Terme, con sentenza del 22/1/2009, dichiarati
Passalacqua Antonio, Veneziano Immacolata e Cuoci Sahara colpevoli del
delitto di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 e 110, riconosciuta a tutti
l’attenuante di cui all’art. 62bis, cod. pen., equivalente all’aggravante di cui al
comma 6 del citato art. 73, e applicata la riduzione del rito abbreviato, li

1.1. La Corte d’appello di Catanzaro, investita dall’impugnazione degli
imputati, con sentenza dell’1/10/2012, confermò la decisione di primo grado.
In estrema sintesi, per quel che è utile in questa sede, vanno ripresi i
fatti salienti della vicenda siccome accertati in sentenza. Nella notte del
21/11/2007 veniva intimato l’alt all’autovettura condotta dal Passalacqua (al
fianco di costui sedeva la moglie, Veneziano e sul sedile posteriore, a sinistra
Notaro Giuseppe, non ricorrente, e la di lui compagna Cuoci) nei pressi dello
svincolo autostradale di Lamezia Terme; gli agenti s’avvedevano che dal
finestrino posteriore sinistro veniva lanciato un involucro, che, recuperato,
risultò contenere 319 incarti in cellophane contenenti eroina, inoltre, sul
tappetino posteriore sinistro veniva rinvenuta una busta in cellophane
contenente altri 10 involucri della stessa sostanza, avente le medesime
caratteristiche; all’interno del giubbotto del Notaro venivano scoperti due
bussolotti in plastica che custodivano altra eroina; alla Cuoci venivano
sequestrati 350 euro e un rotolo di carta stagnola già iniziato e al Veneziano
la somma di 990 euro.

2.

Avverso quest’ultima sentenza ricorrono il Passalacqua e la

Veneziano con un ricorso comune e la Cuoci con altro atto impugnatorio.

3. Il Passalacqua e la Veneziano articolano unitaria censura con la
quale vengono evidenziati due profili censuratori denunzianti violazione di
legge.
Chiariscono che il Passalacqua, alla guida dell’autovettura, e la Veneziano (che
ne è la moglie), occupante il sedile anteriore di destra, nulla sapevano del
possesso da parte del terzo trasportato (Notaro Giuseppe, non ricorrente)
dello stupefacente posto in sequestro. Quest’ultimo, infatti, il quale prendeva
posto sul sedile posteriore lato sinistro, al momento del controllo si era
liberato dello stupefacente lanciandolo dal finestrino. A riprova dell’assenza di
consapevolezza in capo ai due ricorrenti indicano la circostanza che alla vista
della P.G. non fu tentata alcuna fuga e fu mantenuto dai medesimi
1

condannò alla pena stimata di giustizia.

atteggiamento tranquillo e collaborativo ed il fatto che le due coppie (II
Passalacqua e la Veneziano e il Notaro e la Cuoci), giunte a Napoli, si erano
separate, per poi ricongiungersi per intraprendere il viaggio di ritorno verso
Lamezia terme. Mancavano, in definitiva, i presupposti per addebitare ai due
ricorrenti responsabilità penale a titolo di concorso.
La Corte territoriale, soggiungono gli impugnanti, si era limitata acriticamente
a confermarne la responsabilità per il solo fatto che si trovassero all’interno
dell’autovettura insieme al Notaro, financo omettendo di prendere in

Sotto altro profilo, a parere dei ricorrenti, la sentenza impugnata aveva
violato la legge: nessuna prova era stata evidenziata al fine di dimostrare che,
in ogni caso, la sostanza non fosse destinata ad esclusivo uso personale e una
tale prova doveva essere fornita dall’accusa.

4. La Cuoci con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio
motivazionale in ordine al vaglio probatorio e all’affermazione di
responsabilità.
Il possesso della somma di denaro, avente un valore di semplice indizio, era
stato enfatizzato immotivatamente dalla Corte di Catanzaro, la quale, inoltre,
aveva erroneamente tratto argomento a carico dal fatto che la donna avesse
con sé il rotolo di carta stagnola, circostanza questa del tutto irrilevante, in
quanto lo stupefacente era custodito con il cellophane.
Più in generale, la Corte territoriale non aveva puntualmente messo a fuoco la
distinzione fra concorso punibile e connivenza non punibile, ove il soggetto
mantenga un comportamento meramente passivo e ininfluente sulla condotta
criminosa altrui.

4.1. Con il secondo motivo vengono dedotti i medesimi vizi di
legittimità per essere stata negata la ricorrenza dell’ipotesi attenuta di cui al
comma 5 dell’art. 73 cit.
Il mero dato ponderale non giustificava l’esclusione dell’attenuante, essendo
mancata una precisa analisi sulla concentrazione del principio attivo (il
narcotest, infatti, si limita ad affermare la presenza del principio
stupefacente), anche tenuto conto del numero delle persone coinvolte e
dell’ipotesi che, <>, la sostanza fosse destinata ad uso di
gruppo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2

considerazione l’ipotesi della connivenza non punibile.

T.,,,,tt:
5. igf~ i ricorsi debbono essere rigettati in quanto volti ad
ottenere riesame nel merito della decisione, coerentemente motivata, sia pure
condividendo l’apporto motivazionale della sentenza di primo grado (cfr. a
riguardo della motivazione per relationem, Sez. II, 17/2/2009, n. 11077);
senza che, inoltre, trovino evidenza le denunziate violazioni di legge.
Ovviamente, in questa sede non sarebbe consentito sostituire la
motivazione del giudice di merito, pur anche ove il proposto ragionamento
alternativo apparisse di una qualche plausibilità.

dalla sentenza n.15556 del 12/2/2008 di questa Sezione, particolarmente
chiara nel delineare i confini del giudizio di legittimità sulla motivazione: Il
nuovo testo dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., come modificato dalla I.
20 febbraio 2006 n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di
apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli “atti del processo”,
non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di
legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In
questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di cassazione di
procedere a una rinnovata valutazione dei fatti ovvero a una rivalutazione del
contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via
esclusiva al giudice del merito. Il “novum” normativo, invece, rappresenta il
riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il
cosiddetto travisamento della prova, finora ammesso in via di interpretazione
giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal
procedere a un’inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle
prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde
verificare se il relativo contenuto sia stato o no “veicolato”, senza
travisamenti, all’interno della decisione.
Nel caso di specie, saldando la motivazione delle sentenze conformi di
primo e secondo grado emergono plurimi elementi probatori che fanno
escludere la sussistenza dei vizi prospettati: a) i quattro si sarebbero
imbarcati in un lungo e faticoso viaggio in autovettura per fare non meglio
specificati acquisti a Napoli, senza, poi, averne effettuati e decidendo di
tornare in piena notte a Lamezia Terme, nonostante la presenza a bordo di
una neonata (figlia dei coniugi Passalacqua-Veneziano); b) senza convincente
giustificazione è rimasto il possesso delle somme di denaro di cui s’è detto,
incompatibile con le condizioni economiche dei soggetti; c) pur tenuto conto
dell’osservazione difensiva circa il materiale di confezionamento dello
stupefacente / resta, per un verso ingiustificato, e, per altro verso, fortemente
sintomatico/ il possesso del rotolo di carta stagnola da parte della Cuoci; d)
non è plausibile che senza motivo alcuno il Passalacqua abbia deciso di

3

Sull’argomento può richiamarsi, fra le tante, la seguente massima, tratta

effettuare un simile trasporto. Né il descritto quadro probatorio viene in alcun
modo incrinato dall’asserita arrendevolezza al controllo: trattasi di asserto non
autosufficiente e, comunque, insignificante, tenuto conto dell’evidente
flagranza.
Quanto all’uso personale e a quello di gruppo più in particolare (invero
solo apoditticamente congetturato), a volere giudicare ammissibile la
prospettazione, nonostante l’evidenziato limite strutturale, basti osservare,
senza voler tener conto dell’incongruenza del dato ponderale e della minuta

dei ricorrenti si sia affermato tossicodipendente.
L’esclusione, poi, dell’attenuante di cui al comma 5 dell’art. 73 cit. risulta
fondata su ragionevoli apprezzamenti di merito, qui non censurabili: il dato
quantitativo sicuramente non lieve (102 grammi suddivisa in 329 involucri e
in due capsule) e le complessive circostanze del fatto sopra descritte.

P.Q.M.

Rigetta it ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.

‘ON,Akrs;T; – C1UDILA.1210
cti, Glow.nra RU ‘LO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

divisione in numerose dosi, che non consta essere stato allegato che alcuno

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA