Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5617 del 24/11/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 5617 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FERRARI MELISSA N. IL 04/07/1984
avverso la sentenza n. 155/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO, del 16/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 24/11/2014

Il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Umberto De
Augustinis, ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
il difensore dell’imputato, avv. Marcello Bacci, in sostituzione dell’avv. Marco
Mayr, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 maggio 2013, la Corte d’appello di Trento, sezione

all’articolo 625 n. 7 cod. pen.) quella del Tribunale di Bolzano, sezione distaccata
di Merano, con la quale Ferrari Melissa era condannata per il reato di furto di una
borsa contenente euro 11.500,00 ed alcuni gioielli, con l’aggravante della
destrezza e del danno patrimoniale di rilevante gravità; fatto commesso in danno
di 3in Janjiao, che aveva riposto la borsa sotto il banco di mescita del ristorante
“Prospero”, da lei gestito.
2. Contro la decisione della Corte d’appello di Trento propone ricorso per
cassazione il difensore dell’imputata, avv. Marco Mayr, affidato a cinque motivi.
2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’articolo 606,
lettere c) ed e), in relazione all’art. 526 cod. proc. pen., per il travisamento delle
dichiarazioni testimoniali rese da Blaas Werner (così indicato in sentenza in luogo
di Philipp) e Plattner Werner, con riferimento al riconoscimento di Ferrari
Melissa; Blaas Philipp avrebbe addirittura negato la veridicità di quanto riportato
nel verbale di individuazione fotografica dell’il gennaio 2009, utilizzato come
prova di responsabilità.
Il ricorrente lamenta anche l’omesso esame della censura proposto sul
punto con l’atto appello.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell’articolo 606
lettera c), in relazione all’art. 500 cod. proc. pen., poiché i giudici di merito
hanno utilizzato come prova il verbale di identificazione fotografica dell’Il
gennaio 2008, pur avendo acquisito il documento ai soli fini delle contestazioni;
infatti, non avendo i testi confermato quanto affermato nell’atto investigativo, le
considerazioni in ordine alla certezza del riconoscimento sono state desunte
necessariamente dal verbale di identificazione fotografica.
2.3 Con il terzo motivo si deduce violazione dell’articolo 606, lettere c) ed
e), in relazione agli artt. 192 e 526 cod. proc. pen., per avere i giudici di merito
utilizzato circostanze di fatto smentite dal compendio probatorio e valutate come
indizi gravi, precisi e concordanti. Il ricorrente indica cinque elementi utilizzati
nella decisione, dei quali contesta anche i caratteri richiesti dall’articolo 192,
comma 2, cod. proc. pen.:

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distaccata di Bolzano, riformava parzialmente (escludendo l’aggravante di cui

a) tre donne, tra le quali la Ferrari, si sarebbero recate insieme al ristorante;
b) l’imputata si sarebbe comportata in modo sospetto all’interno del locale,
girando intorno al banco di mescita ed utilizzando più volte il bagno;
c) erano presenti solamente tre avventori all’interno del ristorante;
d) l’imputata si sarebbe allontanata a passo spedito dal ristorante;
e) l’imputata è stata trovata nella materiale disponibilità dell’autovettura che
sarebbe stata utilizzata per la fuga; all’automezzo si è risaliti grazie
all’indicazione della targa fornita dai testimoni.

e), in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., rispetto alla valutazione di
attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, le quali, in presenza di
contraddizioni ampiamente segnalate nel secondo motivo d’appello, andavano
riscontrate con elementi esterni. Si contesta anche l’omesso esame delle
doglianze formulate in sede di prima impugnazione, riguardo alla somma di
denaro custodita nella borsa ed all’utilizzo cui era destinata.
2.5 Con il quinto motivo si deduce violazione dell’articolo 606, lettere b) e
c), in relazione agli artt. 597, comma 4, cod. proc. pen., 69 e 99, comma 2, cod.
pen., per avere calcolato ai fini della pena la recidiva, già neutralizzata per
effetto delle circostanze attenuanti generiche e non aver ridotto la pena base,
pur avendo la Corte escluso l’aggravante prevista dall’art. 625, comma 1, n. 7,
cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto.
Sono in particolare fondati i primi due motivi, entrambi riguardanti
l’identificazione dell’imputata, con conseguente assorbimento di quelli residui.
1.1 II dato di partenza è che nel procedimento non si è proceduto ad una
formale “ricognizione di persona”, disciplinata dell’art. 213 cod. proc. pen., ma in
fase investigativa si è mostrato un album fotografico alle persone presenti ai fatti
e si è poi proceduto al loro esame dibattimentale come testimoni.
1.2 Secondo l’insegnamento di questa Corte, il giudice di merito può trarre il
proprio convincimento anche da tale tipo di individuazione perché, nell’ambito
dei poteri discrezionali che l’ordinamento gli riconosce, può attribuire concreto
valore indiziante o probatorio all’identificazione dell’autore del reato mediante
riconoscimento fotografico, che costituisce accertamento di fatto utilizzabile in
virtù dei principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento
(V., tra le altre, Sez. 4, n. 45496 del 14/10/2008, Capraro, Rv. 242029; Sez. 2,
n. 7530 del 25/03/1998, Daccò, Rv. 210926).

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2.4 Con il quarto motivo si deduce violazione dell’articolo 606, lettere c) ed

L’individuazione rappresenta un vero e proprio dato probatorio (più
precisamente una prova atipica), la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento
in sè, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato le foto, si
dica certo della identificazione dell’imputato (con riferimento al riconoscimento
fotografico, recentemente, Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv.
253910); allorquando poi, l’individuazione, se ribadita in dibattimento, difetti di
ulteriori riscontri, può essere determinante, ai fini dell’affermazione di
responsabilità dell’imputato in ordine al fatto contestato, quando presenti

rappresentazioni o sensazioni del dichiarante, ma ad elementi oggettivi (Sez. 2,
Sentenza n. 45787 del 16/10/2012, Abbate, Rv. 254353), come nel caso in cui
l’individuazione è operata da persone diverse ed in termini di certezza.
2. Fatta questa premessa, appare evidente come la deposizione dei testi
Blaas e Plattner e la valutazione di attendibilità di quanto da loro dichiarato
rivestisse un ruolo fondamentale nella vicenda in esame, ancor più di quella della
persona offesa, poiché alle dichiarazioni di Blaas e Plattner è rimessa
l’identificazione dell’imputata Ferrari nella persona che si allontanò dal ristorante
con la borsa della signora Janjiao.
2.1 Rispetto ad entrambe le deposizioni il difensore della ricorrente aveva
proposto articolati motivi di appello, contestando l’identificazione dell’imputata
(ma anche tutta una serie di circostanze date per certe dal Tribunale), alla luce
delle dichiarazioni rese in dibattimento dai testimoni, piene di dubbi ed
incertezze, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice (primo motivo di
appello, in relazione alla deposizione di Blaas Philipp e Plattner Werner, con
riferimento al riconoscimento di Ferrari Melissa). Sotto altro profilo (quarto
motivo di appello) si era contestata l’utilizzazione ai fini della decisione del
verbale di ricognizione fotografica dell’Il gennaio 2009, acquisito a seguito delle
contestazioni ed utilizzabile solo ai fini di valutare la credibilità dei testi.
2.2 La Corte d’appello ha omesso completamente di dare risposta a tali
specifiche doglianze, nemmeno riportate in punto di fatto nella stringata
decisione, limitandosi a scrutinare l’attendibilità della persona offesa e passando
poi a valutare la corretta qualificazione del fatto che ha ritenuto essere stato
pienamente accertato.
2.3 Giova ricordare che, in tema di sentenza di appello, non sussiste
mancanza o vizio della motivazione allorquando i Giudici di secondo grado, in
conseguenza della completezza e della correttezza dell’indagine svolta in primo
grado, nonché della corrispondente motivazione, seguano le grandi linee del
discorso del primo Giudice. Ed invero, le motivazioni della sentenza di primo
grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato

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caratteri di certezza assoluta e risulti ancorata non soltanto a mere

organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare
della congruità della motivazione (Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi,
Rv. 216906; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv. 236181).
Viceversa, sussiste vizio di motivazione in grado di appello non soltanto
quando vi sia un difetto grafico della motivazione, ma anche quando le
argomentazioni addotte dal Giudice a dimostrazione della fondatezza del suo
convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze
formulate dall’interessato con i motivi di appello e dotate del requisito della

appello, purchè specificamente richiamati, al fine di accertare la congruità e la
completezza dell’apparato argomentativo adottato dal Giudice di secondo grado
con riferimento alle doglianze mosse alla decisione impugnata, rientrando nei
compiti attribuiti dalla legge alla Corte di Cassazione la disamina della specificità
o meno delle censure formulate con l’atto di appello, quale necessario
presupposto dell’ammissibilità del ricorso proposto davanti alla stessa Corte
(Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763).
3. Nella specie, secondo quel che si è detto, l’impugnata sentenza non ha
dato risposta ad alcune delle doglianze avanzate con l’atto di appello che
rivestivano carattere di decisività; ne consegue il vizio motivazionale denunciato.
4. L’accoglimento dei primi due motivi comporta pertanto l’annullamento
della sentenza, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello
di Trento.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di
appello di Trento.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2014
Il consigliere estensore

Il Presidente

decisività; né può ritenersi precluso al Giudice di legittimità l’esame dei motivi di

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