Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5617 del 04/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 5617 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FORLANO ROBERTO – RINUNCIA LA RICORSO – N. IL
08/07/1977
avverso la sentenza n. 3267/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 21/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
temo
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per li; A. „,
4.7,. .1,4r
.4.4

Udito, per 1

-ti\l’1;71’Avv

Udi diknsor Avv.

IW14:0

Data Udienza: 04/12/2013

IN FATTO E IN DIRITTO
1. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 21/9/2012, in parziale
riforma della sentenza emessa dal Gip di Parma in data 23/2/2006, nelle
forme del giudizio abbreviato, per quel che rileva in questa sede, rideterminò
la pena inflitta a Forlano Roberto (riducendola), giudicato colpevole del delitto
di cui agli artt. 73, commi 1 e 4 e 80, d.P.R. n. 309/1990, 81, cod. pen.

cassazione allegando violazione di legge per essere stata rigettata l’istanza di
rinvio per legittimo impedimento avanzata dal Difensore, che si era astenuto
dal partecipare all’udienza davanti alla Corte territoriale in quanto aderente ad
astensione dall’attività di patrocinio proclamata dagli organi rappresentativi di
categoria.

3. In data 2/12/2013 perveniva rituale rinuncia da parte del ricorrente
all’impugnazione.

4.

Il venir meno dell’interesse alla trattazione del ricorso impone

declaratoria d’inammissibilità dello stesso.

6. Poiché la rinuncia non è conseguita alla piena soddisfazione
dell’interesse (per l’opposto caso, cfr. Cass. n. 8025 del 25/1/2012, rv. CED
252910; n. 44805/2003, rv. CED 227168; n. 30669/2006, rv. CED 234859, in
favore dell’esclusione del capo di condanna in discorso) per la cui tutela il
Forlano aveva avanzato ricorso, deve disporsi condanna del medesimo al
pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della
cassa delle ammende, nella misura di cui in dispositivo, nello stimare la quale
il Collegio ha tenuto conto, in favore del ricorrente, della ragione
dell’inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali della somma di €. 500,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in R a il 4/12/2013.

2.1. Avverso la sentenza di secondo grado il Forlano avanzava ricorso per

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