Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5616 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 5616 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ANCONA
nei confronti di:
FERRAZZANO GUGLIELMO, N. IL 1/1/1971,
avverso la sentenza n. 2163/2012 pronunciata dal Tribunale di Pesaro del
3/12/2012;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott.

Oscar Cedrangolo, che ha chiesto

l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udite le conclusioni del difensore, avv. Paolo Gelardi, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Ancona ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale
di Pesaro all’esito di rito abbreviato ha condannato Ferrazzano Guglielmo alla
pena di anni uno mesi dieci di reclusione ed euro quattromila di multa per il
delitto di cui all’art. 73 T.U. Stup., previa concessione dell’attenuante di cui
all’art. 73, co. 5 T.U. Stup. e delle attenuanti generiche, nonché riconoscimento
della continuazione tra gli episodi oggetto di contestazione. All’imputato era stato
contestato di aver detenuto a fini di spaccio, custoditi in ventotto confezioni,
circa ottantatré grammi netti totali di cocaina, con un principio attivo pari a mg.

Data Udienza: 13/11/2013

33.019 ed inoltre di aver detenuto e poi ceduto quantità imprecisate di cocaina,
corrispondenti ad un corrispettivo pari a 1.300 euro.
Il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio motivazionale in cui
è incorso il Giudice riconoscendo l’attenuante speciale nonostante l’elevato dato
ponderale, posto che la fattispecie attenuata va esclusa solo che uno degli
elementi dalla stessa indicati porti ad escludere che la lesione del bene giuridico
sia di lieve entità e per aver fondato la concessione della menzionata attenuante
su un dato inconferente quale il movente a delinquere.

4. Il ricorso è fondato.
In tema di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego
della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a
complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli
concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che
attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze
stupefacenti oggetto della condotta criminosa): dovendo, conseguentemente,
escludere la concedibilità dell’attenuante quando anche uno solo di questi
elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di “lieve
entità”. E in un tale contesto valutativo, ove la quantità di sostanza stupefacente
si riveli considerevole, la circostanza è di per sé sintomo sicuro di una notevole
potenzialità offensiva del fatto e di diffusibilità della condotta di spaccio (di
recente, Sezione IV, 22 gennaio 2010, Porcheddu ed altro). Si è anche affermato
che la circostanza attenuante del fatto di lieve entità, nei reati concernenti le
sostanze stupefacenti, è esclusa nel caso in cui il dato ponderale e qualitativo
della sostanza superi una soglia ragionevole di valore economico, non rilevando
in senso contrario eventuali circostanze favorevoli all’imputato (Sez. 4, n. 31663
del 27/05/2010 – dep. 11/08/2010, Ahmetaj, Rv. 248112).
Ne consegue la palese erroneità della decisione impugnata, che dopo aver
rimarcato la “consistenza del quantitativo di cocaina, anche in relazione all’entità
del principio attivo in essa contenuto” ed aver altresì evidenziato: a) la pluralità
delle sostanze, b) la disponibilità di materiale atto al confezionamento di più
dosi, c) la disponibilità di denaro contante e cambiali quali proventi della
cessione di stupefacenti, d) le modalità di occultamento, fa riferimento alle
‘modalità dell’azione’ e alle ‘circostanze della condotta dell’imputato’ per
giustificare la ridotta lesività dell’illecito. Argomentazione che, avendo il
riferimento alle modalità dell’azione quel connotato tutt’altro che inoffensivo
posto in luce dal Tribunale medesimo, non può che poggiare essenzialmente
sulle menzionate circostanze) che / tuttavia / nella sentenza si esauriscono
nell’essere il piccolo spaccio ‘probabilmente’ dovuto alle necessità di

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

mantenimento e di provvista per il personale uso. Ovvero ad un fattore che può
ricondursi al movente, di nessun peso nella valutazione alla quale chiama l’art.

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73, co. 5 T.U. Stup.
In conclusione, la sentenza impugnata va annullata

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/
limitatamente alla questione concernente la configurabilità dell’ipotesi attenuata

di cui all’art. 73, comma quinto del d.p.r. n. 309/90, sia perché, a fronte di un
dato ponderale non minimo ha dato rilevanza ad altri elementi ritenuti favorevoli
all’imputato, sia perché tal ultima valutazione è manifestamente illogica.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente la
configurabilità dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 73, comma quinto del d.p.r. n.
309/90 e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Pesaro altro
magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/11/201j3.

P.Q.M.

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