Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5614 del 21/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5614 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BARBIERI ALESSIO N. IL 03/11/1982
avverso la sentenza n. 577/2012 TRIBUNALE di BRESCIA, del
14/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Data Udienza: 21/11/2012
Fatto e diritto
BARBIERI ALESSANDRO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe di applicazione della
pena su richiesta ex articolo 444 c.p.p.
Contesta, in termini sintetici ed assertivi, il giudizio di responsabilità, evocando una asserita
La doglianza è formulata in modo assolutamente generico e comunque non trova alcun
fondamento giuridico nella corretta lettura dell’articolo 5 c.p.
Del resto, nel “patteggiamento”, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è più
consentito alle parti prospettare, in sede di legittimità, questioni con riferimento alla
sussistenza ed alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze, alla entità e modalità di applicazione della pena
(salvo che non si versi in ipotesi di pena illegale) (Sezione IV, 7 novembre 2006, Cassata).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13
giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle
spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in millecinquecento euro,
in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile II ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 21 novembre 2012
Il Consigliere estensore
ignoranza della legge penale [nella specie l’articolo 73 del dpr n. 309 del 19901