Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5613 del 21/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5613 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
bOVieg I CD
1) DI PASQUALE GIUSEPPE(N. IL 18/02/1967
avverso la sentenza n. 42/2012 GIP TRIBUNALE di CALTAGIRONE,
del 29/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 21/11/2012

Osserva
Ricorre per cessazione il difensore di fiducia di Di Pasquale Giuseppe Domenico
avverso la sentenza emessa in data 29.3.2012 dal GIP del Tribunale di Caltagirone ai
sensi dell’art. 444 c.p.p., che applicava al predetto la pena concordata di anni uno
mesi sei di reclusione ed C 2.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73 comma V
dPR 309/1990.
Deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 444 e 129 c.p.p. dolendosi del
Il ricorso è inammissibile essendo basato su censure aspecifiche e non consentite in
questa sede.
A parte la totale genericità dei motivi che non esplicitano in alcun modo le ragioni per
le quali il prevenuto sarebbe stato meritevole di essere prosciolto, si rileva che, come
questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr.

ex plurimis, Cass. pen. S.U.

27.9.1995, n. 10372, Rv. 202270), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la
sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto,
l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità
della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia
della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere
pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione
soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece,
ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione,
anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non

mancato proscioglimento ai sensi della predetta norma.

ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi della
disposizione citata.
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice
decide, invero, sulla base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se
sussistano le anzidette cause di proscioglimento soltanto se le stesse preesistano alla
richiesta e siano desumibili dagli atti medesimi.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
2

à/7

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21.11.2012

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