Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5612 del 21/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 5612 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BETA PETRE FLORIN N. IL 18/06/1975
2) MURELLI SANDRO N. IL 24/12/1968
avverso la sentenza n. 15783/2010 GIP TRIBUNALE di BRESCIA, del
12/12/204
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 21/11/2012

’ , 7111.1 .1 Nr

,T,,Tr

••■ • 91

•,

•■,

•••

,

Fatto e diritto
BETA PETRA FLORIN e MURELLI SANDRO ricorrevverso la sentenza di cui in epigrafe di
applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c.p.p.
Il primo contesta, in termini sintetici ed assertivi, il difetto di motivazione e il giudizio di

Il secondo contesta, in modo parimenti generico, il giudizio di responsabilità e la delibazione
sul quantum della pena.
Le doglianze sono manifestamente infondate. ,
Del resto, nel “patteggiamento”, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è più
consentito alle parti prospettare, in sede di legittimità, questioni con riferimento alla
sussistenza ed alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze, alla entità e modalità di applicazione della pena
(salvo che non si versi in ipotesi di pena illegale) (Sezione IV, 7 novembre 2006, Cassata). Ciò
che qui non risulta.
In ogni caso, la sentenza impugnata è motivata in modo satisfattivo.
In proposito, come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Sezioni unite,
27 settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione
concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi
adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla
delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta
qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di
bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della
pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba
essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
Ciò Il giudicante ha fatto, con la sinteticità richiesta dal rito, con riferimento proprio ai
presupposti di inapplicabilità dell’articolo 129 c.p.p.: e ciò attraverso la disamina e il richiamo
delle indagini, delle intercettazioni e degli interrogatori resi dagli imputati.
Alla inammissibilità dei ricorsi, riconducibile a colpa dei ricorrenti(Corte Cost., sent. 7-13
giugno 2000, n. 186), consegue la condanna dei ricorrenti medesimi al pagamento delle spese

responsabilità asseritamente basato su intercettazioni inutilizzabili

processuali e, ciascuno, di una somma, che congruamente si determina in millecinquecento
euro, in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Così deciso nella camera di consiglio in data 21 novembre 2012

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA