Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5611 del 21/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5611 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) HANID MOHAM ED N. IL 20/04/1988
2) HANID FATTAI I N. IL 17/08/1990
3) AKIOUI M’HAM ED AMINE N. IL 07/02/1989
4) RIZZI ROBERTO N. IL 15/06/1983
5) PONTIGGIA FRANCESCO N. IL 26/12/1979
avverso la sentenza n. 9676/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di MILANO, del 05/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D’ISA;

Data Udienza: 21/11/2012

1. Gli imputati HANID MOHAMED, HANID FATTHA, AKIOUI M’HAMED
AMINE, RIZZI ROBERTO e PONTIGGIA FRANCESCO ricorrono per cassazione
contro la sentenza di applicazione concordata della pena in epigrafe indicata,
deducendo ognuno di essi carenza di motivazione in ordine alla determinazione
della pena che appare sproporzionata rispetto ai referenti dell’art. 133 c.p. ed alla
valutazione di tutte le risultanze processuali.
2. I ricorsi sono inammissibili, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto
per motivi manifestamente infondati e, ex articolo 591, comma 1, lettera c),
c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella
generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla
decisione impugnata.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27
settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti
(la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto,
l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità
della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la
efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba
essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo,
proporre questioni in ordine alla quantificazione della pena a meno che la stessa
non risulti essere illegale, cioè non prevista dalla legge, circostanza questa non
dedotta per il caso di specie.
La pena – come si è detto – è stata applicata nella misura richiesta e la valutazione
in ordine alla congruità della medesima risulta effettuata, con la declaratoria della
correttezza della qualificazione del fatto.
Resta, pertanto, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento e di ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00
(millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento e ciascuno al pagamento a favore della Cassa
delle ammende della somma di euro 1500,00 (millecinquecento/00).
Così deciso in Roma in camera di consiglio il 21 novembr 2012.

osserva

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