Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5611 del 16/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 5611 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FERRARI MARIA ASSUNTA, N. IL 13/8/1966,
avverso la sentenza n. 1515/2011 pronunciata dalla Corte di Appello di Brescia
del 5/12/2012;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott.ssa Elisabetta Cesqui , che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Brescia ha
riformato la condanna pronunciata nei confronti di Ferrari Maria Assunta dal
Tribunale di Bergamo per il reato di cui all’art. 186, co. 2 lett. c) C.d.S.
unicamente nella parte in cui aveva negato i benefici della sospensione
condizionale della pena e della non menzione della condanna, che concedeva.
Secondo l’accertamento condotto nei gradi di merito, la Ferrari era stata
osservata dall’agente di polizia Cristian Belometti mentre, intorno all’una di notte
del 20.12.2008, alla guida di un’autovettura che percorreva l’autostrada
Bergamo-Brescia, sbandava oscillando tra la prima e la seconda corsia. Fermata
per il controllo, la Ferrari aveva evidenziato di avere alito vinoso, difficoltà di
articolazione del linguaggio e sconnessione logica nel discorso; sottoposta ad
alcoltest, era stato accertato un tasso alcolico pari, nelle due prove,
rispettivamente a 1,61 g/I e a 1,51 g/I.

Data Udienza: 16/10/2013

Entrambi i giudici territoriali hanno preso in esame la dichiarazione resa da
Ugo Pani, medico legale che per la difesa dell’imputata aveva visitato la Ferrari,
secondo la quale la donna stava assumendo dal 2005 il farmaco Milvane a causa
di una patologia che aveva comportato una insufficienza epatica subliminale.
Tale farmaco provocava un sovraccarico del fegato con conseguente notevole
aumento dei tempi di eliminazione dell’alcol ingerito. Inoltre, per il Pani, il
margine di errore proprio dell’etilometro utilizzato nell’occasione (Draeger 7.110)
riduceva il valore del tasso alcolemico a 1,43/1,44 g/I ed esisteva un rischio

un alterazione dei risultati dell’alcoltest; dovendosi peraltro tener presente che
l’alito vinoso non denuncia l’intossicazione, derivando piuttosto dalle impurità
presenti nelle bevande alcoliche.
Tali dichiarazioni sono state valutate per un verso non idonee a dare
dimostrazione dell’esistenza di una patologia epatica in quanto non documentata
da alcun certificato medico; per altro verso prive di rilevanza perchè, ove
esistente, quella patologia avrebbe dovuto imporre alla Ferrari un
comportamento adeguato, risultando diversamente ancora in colpa; mentre i
rilievi critici sul metodo di rilevazione del tasso alcolemico sono stati giudicati
privi di riscontro.
La Corte di Appello ha aggiunto che il Pani non aveva circostanziato le
notizie fornite, non avendo egli indicato né l’epoca in cui avrebbe visitato la
paziente né la documentazione medica utilizzata per la diagnosi e la valutazione
medico-legale; così come non era stato indicato il dosaggio delle assunzioni del
farmaco Milvane. Infine, per il Collegio distrettuale le osservazioni sul metodo di
accertamento del tasso alcolemico erano state del tutto generiche.

2. Ricorre per cassazione nell’interesse dell’imputata il difensore di fiducia
avv. Marco Zambelli.
2.1. Con un primo motivo deduce vizio motivazionale e violazione di legge.
La Corte di Appello esibisce una motivazione manifestamente illogica laddove
afferma che le dichiarazioni del Pani in punto di presenza di una patologia
epatica e conseguenti effetti non sono circostanziate con l’indicazione della
documentazione medica analizzata poiché il medico legale ha riferito di aver
visionato gli esami del sangue della Ferrari. La violazione di legge viene ravvisata
in relazione all’art. 195, co. 1 e 5 cod. proc. pen., in quanto la Corte di Appello
ha ritenuto insufficiente sul piano probatorio quella dichiarazione perché omessa
la produzione di documentazione medica nonostante il testimone possa riferirsi
per la conoscenza dei fatti affermati a informazioni avute in forma diversa da
quella orale e solo se la parte controinteressata richiede l’acquisizione della fonte

I
2

ipotetico di inquinamento del cavo orale dagli alcolici assunti tale da determinare

ed il giudice omette di provvedere in proposito è sancita l’inutilizzabilità della
dichiarazione. Quindi la difesa non aveva alcun onere di produzione ed anzi esso,
nei sensi descritti, incombeva sul p.m.
2.2. Con un secondo motivo si deduce vizio motivazionale laddove la Corte
di Appello afferma che la Ferrari, se consapevole della patologia, avrebbe dovuto
astenersi dall’assumere sostanze alcoliche e porsi alla guida dopo l’assunzione.
E ciò in quanto, sulla scorta delle dichiarazioni del Pani, era emerso che la
patologia non determina uno stato di ebbrezza alcolica ma unicamente un falso

signora Maria Assunta Ferrari, diversamente da ciò che accade per la
popolazione media, una aria alveolare, quale misurata dallo strumento,
maggiormente carica di particelle di alcol a cagione della rallentata
metabolizzazione di esso”.
Da ciò l’esponente ricava anche che la Ferrari poteva non sapere della
necessità di ridurre l’assunzione del farmaco.
2.3. Con un terzo motivo si deduce vizio motivazionale in relazione
all’affermazione della Corte di Appello per la quale il Pani ebbe a riferire
valutazioni del tutto generiche, senza specifico riferimento al caso concreto. Al
riguardo l’esponente richiama i passaggi della deposizione del teste che, a sua
avviso, manifestano i ripetuti riferimenti al caso specifico della Ferrari.
2.4. Con un quarto motivo si deduce vizio motivazionale e violazione di
legge in relazione all’omessa riconduzione del fatto nell’ambito delle ipotesi di cui
alla lettera b) dell’art. 186, co. 2 C.d.S., nonostante l’alcolemia misurata non
superasse il nono decimale sopra 1,50 g/I né la Ferrari avesse motivo di
presumere il superamento. Per l’esponente “ragioni di tipicità e tassatività della
fattispecie inducono a ritenere che sino al nono decimale, nel silenzio della
norma, l’alcolemia non possa ritenersi superiore ad 1,5 g/I”; inoltre la Corte di
Appello non ha motivato in ordine alla misura dell’errore indicato dal Pani, anche
nella relazione di consulenza tecnica acquisita agli atti. In conseguenza di tali vizi
risulta illegittimo anche il rigetto della richiesta di applicazione della pena
avanzata sulla scorta della qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 186, co. 2
lett. b) C.d.S.
2.5. Con un quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio
motivazionale in relazione alla disposta confisca del veicolo, nonostante la legge
n. 120/2010 abbia rimesso tale disposizione alla competenza del prefetto ed il
fatto che, trattandosi di normativa più favorevole, essa deve trovare applicazione
ai sensi dell’art. 2, co. 4 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.

risultato dell’alcoltest: a parità di assunzione, quella patologia “determina, nella

3.1. Quanto al primo motivo va rilevato come l’evocazione dell’art. 195 cod.
proc. pen. risulti del tutto incongrua. Infatti la Corte di Appello non ha affermato
che la dichiarazione del Pani fosse inutilizzabile perché non conforme alle
prescrizioni poste dall’art. 195 cod. proc. pen. Piuttosto ha ritenuto, con il primo
giudice, che essa fosse inidonea a dare dimostrazione dell’esistenza della
patologia epatica perché l’attendibilità delle medesime non poteva essere
affermata, stante la assenza di informazioni essenziali quali l’epoca ed il metodo
della visita, la documentazione sanitaria visionata e, non ultimo, il dosaggio del

Quindi il giudizio del Collegio territoriale è stato condotto nella prospettiva
dell’art. 192 cod. proc. pen. e sotto tale profilo appare espresso in modo non
manifestamente illogico. Infatti, le regole di valutazione della testimonianza di un
esperto – che dichiari in quanto tale – impongono di verificare il grado di
competenza di questi, il metodo utilizzato, i dati assunti per l’elaborazione
tecnica ed ogni altro elemento disponibile, in funzione del giudizio di
attendibilità.
I giudici territoriali si sono conformati all’evidenziato principio, mentre il
ricorrente anche con il ricorso si è astenuto dall’indicare i dati sulla base dei quali
si sarebbe dovuto affermare la intrinseca attendibilità della dichiarazione del
Pani.
3.2. Il secondo motivo viene articolato sul presupposto che quanto riferito
dal Pani risulti elemento indiscusso del percorso ricostruttivo dei fatti. Ma,
all’inverso, la Corte di Appello ha respinto, per le motivazioni che sino ricordate
in parte narrativa e che si sono appena giudicate incensurabili, la tesi della
assunzione di farmaci in grado di incidere sul risultato dell’alcoltest. Pertanto, è
su tale caposaldo che risulta incentrato il giudizio di responsabilità.
D’altro canto, il vizio rinvenuto dal ricorrente a riguardo della conclusiva
affermazione del Collegio distrettuale (l’essere la Ferrari comunque in colpa
anche ove si fosse posta alla guida dopo aver assunto il farmaco) non tiene
conto del fatto che esso presuppone un dato (che la particolare patologia avesse
incidenza sull’area alveolare, producendo l’apparenza di uno stato di ebbrezza)
che la Corte di merito ha ritenuto, con valutazione complessiva dei dati
disponibili, esclusa dalla concorrenza di una sintomatologia coerente con il tasso
alcolemico rilevato dall’apparecchiatura. Tale giudizio risulta corretto e immune
da censure rilevabili in questa sede.
3.3. La centralità del binomio tasso alcolemico-sintomatologia si riflette
anche sul terzo motivo, perché mette ancor più in luce quella genericità delle
asserzioni (del consulente ) della difesa che i giudici di merito hanno già indicato.
Genericità per non esser stata proiettata la legge scientifica astratta indicata

4

farmaco.

come governante la classe dei casi al quale appartiene anche quello della Ferrari
sulla vicenda concreta e specifica, dando dimostrazione che il modello esplicativo
offerto da quella legge è valido anche in questa. Tutto ciò è stato ben
evidenziato dal giudice di seconde cure, laddove ha descritto l’assoluta mancanza
di notizie circostanziate circa le visite eseguite dal Pani, la documentazione
medica utilizzata per la diagnosi e la valutazione medico-legale, il dosaggio delle
assunzioni del farmaco Milvane.
3.4. Il quarto motivo si fonda su un assunto irricevibile che già la Corte di

strumentale del tasso alcolemico, è necessario che ambo le prove diano valori
interni alla soglia di riferimento. Infatti, a norma dell’art. 379 reg. att. C.d.S.,
comma 2, la concentrazione necessaria per ritenere sussistente lo stato di
ebbrezza deve risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad
un intervallo di tempo di cinque minuti. Non è possibile dunque ritenere la
sussistenza di una delle specifiche fattispecie attualmente previste alle lett. a),
b) e c) dell’art. 186 C.d.S., comma 2, se non in presenza di due risultati
rientranti nelle fasce rispettivamente previste ( Sez. 4, n. 3346 del 24/11/2009 dep. 26/01/2010, P.M. in proc. Gennaro, Rv. 246390).
Ciò rilevato va anche rammentato che questa Corte ha già avuto modo di
precisare che la modifica dell’art. 186 C.d.S., comma 2, introdotta la prima volta
C
con D.L. 3 agosto 2007, n. 117, ~11:5 con modifiche nella L. 2 ottobre
2007, n. 160, con l’indicazione di tre differenti fattispecie progressive, con
progressivo incremento della gravità delle sanzioni applicate, è stata voluta dal
legislatore con l’intento di arginare il fenomeno della guida in stato di alterazione
correlata all’assunzione smodata di alcolici, con tutte le gravi conseguenze che
ne derivano in termini di sinistri stradali. In quest’ottica sarebbe pertanto
contraddittorio ritenere che il legislatore, indicando una sola cifra decimale, abbia
inteso negare valenza ai centesimi, come implicitamente afferma la ricorrente
con il prospettare che i valori espressi in centesimi non valgono a far superare la
soglia. All’inverso deve rilevarsi che l’approssimazione dei valori accertati con
l’etilometro ai soli decimi, come nella tesi dell’esponente, comporterebbe di fatto
l’innalzamento dei valori soglia rispettivamente di un decimo di grammo/litro per
ciascuna delle fattispecie di cui alle lett. A), B) e C). Pertanto, nella fattispecietle
–<, qua, con riferimento alla lett. C), il valore da superiore a 1,5 g/I, verrebbe di fatto elevato a superiore a 1,6 g/I (in tal senso Sez. 4, n. 12904 del 04/03/2010, dep 06/04/2010, Saccon, n.m.; Sez. 4, n. 32055 del 07/07/2010 dep. 18/08/2010, Fioretto, Rv. 248200). Pertanto, il valore rilevato ed accertato sulla persona della Ferrari, pari a 1,61 e 1,51 g/I di alcolemia, è superiore al valore soglia di 1,5 g/I e, di 5 Appello ha respinto con congrua motivazione. In tema di accertamento conseguenza, il fatto ascrittoideve essere qualificato ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. C), e non già ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. B) Quanto all'esistenza di un margine di errore non già contenuto nel risultato prodotto dall'apparecchiatura si tratta di circostanza meramente asserita dall'esponente. 3.5. Con riferimento all'ultimo motivo va rilevato che alla data della commessa contravvenzione, a seguito delle modificazioni e delle integrazioni 23 maggio 2008 n. 92, convertito in L. 24 luglio 2008 n. 125, risultava già espressamente sancita l'applicabilità della confisca dell'autoveicolo (con il quale fu commesso il reato, ove non appartenente a persona estranea a questo) con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti. Detta disposizione sanzionatoria, all'epoca in vigore, veniva poi ulteriormente modificata dall'art. 33 della legge 29 luglio 2010 n. 120, attualmente in vigore, peraltro limitatamente all'inasprimento della pena di genere detentivo ed all'eliminazione del richiamo all'art. 240 comma 2 cod. pen. quale fonte normativa disciplinante la confisca. Ne discende che nel caso in esame t quindi,t (: ben doveva essere applicata la confisca, in ossequio al testo immodificato sul punto dell'art. 186, comma 2 lett. c) cod. strada. Su tanto sembra convenire anche l'esponente. L'assunto del medesimo, infatti, è che per i fatti commessi anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 120 del 2010, la "nuova" confisca, qualificata sanzione amministrativa accessoria, non dovrebbe essere applicata dal giudice, bensì esclusivamente dal prefetto. Si tratta di tesi già disattesa da questa Corte. Infatti, la complessiva e sistematica lettura dell'art. 224 ter, comma 2 cod. strada (anche estesa agli altri commi) conduce a ritenere che, fermo il richiamato dettato dell'art. 186, comma 2° lett. c) cod. strada sull'obbligatorietà di applicare la confisca, la funzione del prefetto, delineata dalla norma novellata, rivesta in realtà un ruolo sostanzialmente esecutivo di statuizioni preventivamente e necessariamente adottate dal giudice penale [Sez. 4, n. 32427 del 03/11/2011 - dep. 13/08/2012, Camerlo, Rv. 253128; Sez. 4, n.32163 del 17 agosto 2011 (data del deposito; non massimata)]. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. 6 apportate al testo dell'art, 186, comma 2 lett. c) cod. strada dall'art. 4 del D.L Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.10.2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA