Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 561 del 30/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 561 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da

WARNAKULASURIYA Fernando Nalin Prasanna, nato a Marawila (CL) il 27/04/1974;
WARNAKULASURIYA Nalaka Sanjeewa Fernando, nato a Marawila (CL) il
07/12/1977;
HATTI ARACHCHIGE Sudeema Randeepa, nato a Chilaw (CL) il 03/11/1983;
WARNAKULASURIYA Damitith Asanka Thamel, nato a Dankotuwa (CL) il
12/06/1983;

avverso l’ordinanza del 06/06/2013 del Tribunale di Messina, quale giudice del
riesame;

visto il ricorso, gli atti e l’ordinanza impugnata;
sentita la relazione del Consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.
Carmine Stabile, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO I N FATTO

Data Udienza: 30/10/2013

1. Con ordinanza del 22/05/2013 il Gip del Tribunale di Messina,
contestualmente alla convalida dell’arresto effettuato dalla p.g., disponeva la
misura custodiale in carcere nei confronti delle persone indicate in epigrafe, siccome
gravemente indiziate dei delitti di sequestro di persona, lesione personale, calunnia
e porto d’armi.
Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta in favore degli indagati, il

confermando l’impugnato titolo custodiale.

2. Avverso l’anzidetta pronuncia il difensore degli indagati, avv. Giuseppe
Salvatore Carabba, ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di
censura indicate in parte motiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo d’impugnazione i ricorrenti denunciano violazione degli
artt. 143, 294 e 302 cod.proc.pen., sul rilievo che, erroneamente, il giudice del
riesame aveva disatteso l’eccezione difensiva relativa alla mancata traduzione
dell’ordinanza custodiale da parte del Gip, che, dopo aver convalidato l’arresto
operato dalla polizia e prima di procedere all’interrogatorio di garanzia, avrebbe
dovuto procedere alla traduzione del titolo di custodia cautelare nella lingua madre
degli indagati (di nazionalità srilankese). La mancata traduzione comportava
violazione dei diritti di offesa, impedendo alle persone coinvolte di conoscere
l’esatto contenuto degli addebiti a loro carico, con conseguente nullità
dell’ordinanza custodiale che avrebbe dovuto essere rilevata dal giudice del
riesame. L’ordinanza impugnata era, altresì, nulla perché priva di logica ed
adeguata motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle
esigenze cautelari, tenuto conto anche dell’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da
imputati dello stesso reato o di reato connesso. Inoltre, le esigenze cautelari
avrebbero potuto essere soddisfatte con misura alternativa, posto che gli stessi
indagati si erano dichiarati disposti a trasferirsi nella città di Catania, agli arresti
domiciliari o con obbligo di dimora.

2. La prima ragione di censura relativa al mancato rilievo di nullità del titolo
custodiale per mancata traduzione nella lingua madre degli indagati è destituita di
fondamento. Appare, infatti, ineccepibile il rilievo motivazionale del giudice del
riesame che ha rilevato come in esito all’udienza di convalida dell’arresto in
flagranza degli indagati ed al relativo interrogatorio, svoltosi in presenza di un
interprete, il Gip ha disposto la traduzione, invitando il direttore della Casa
2

Tribunale di Messina, con l’ordinanza indicata in epigrafe, rigettava l’istanza,

Circondariale di Messina di illustrare, ove possibile con l’ausilio di interprete, il
contenuto del provvedimento custodiale e che la mancata trasmissione al giudice
del riesame della relativa traduzione non integrava alcuna ragione di nullità e che,
ad ogni modo, un’eventuale invalidità doveva ritenersi sanata dalla proposizione
della richiesta di riesame non limitata al rilievo della asserita nullità (cfr, Cass. Sez.
Un. n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216259).
È pur vero, d’altronde, che l’ordinamento non prevede alcun obbligo per il

imputato che ignori la lingua italiana, di provvedere alla traduzione della stessa
nella lingua a quest’ultimo nota (cfr. tra le altre, Cass. Sez. 1, n. 35878 del
19/06/2012, Rv. 253283; id. Sez. 1, n. 33058 del 14/07/2011, Rv. 250830).
Qualora il cittadino straniero non sia in grado di comprendere la lingua italiana, il
diritto alla conoscenza del relativo contenuto è soddisfatto – una volta eseguito il
provvedimento – o dalla traduzione in lingua a lui nota (anche in applicazione
dell’art. 94, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen.), ovvero dalla nomina, in sede
di interrogatorio di garanzia, di un interprete che traduca le contestazioni mossegli,
rendendolo edotto delle ragioni che hanno determinato l’emissione del
provvedimento nei suoi confronti (cfr. Cass. Sez. U, n. 5052 del 24/09/2003, dep.
09/02/2004, rv. 226717).
Destituite di fondamento sono, poi, le censure relative alla motivazione del
provvedimento impugnato con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi
di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Ed infatti, con motivazione congrua ed
immune da vizi di sorta, il giudice del riesame ha indicato gli elementi investigativi,
motivatamente, ritenuti di tale spessore indiziario da legittimare il titolo di custodia
cautelare, con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, al
riconoscimento dee responsabili dalla stessa effettuato, dagli accertamenti di polizia
giudiziaria. Non manca, infine idonea giustificazione delle ragioni per cui si è
ritenuto, con riferimento all’obiettiva entità dei fatti in contestazione e della
personalità degli indagati, che la misura più idonea al soddisfacimento delle
esigenze cautelari fosse quella della custodia carceraria, non essendo stata
argomentatamente ritenuto idoneo quella alternativa degli arresti domiciliari sia
pure in diverso contesto territoriale, così come proposto dalla difesa.

3. Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenziali
statuizioni dettate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

3

giudice, che emetta ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp.
att. cod.proc.pen.

Così deciso il 30/10/2013

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