Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 561 del 29/10/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 561 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KUSCU HAKAN N. IL 05/08/1987
avverso l’ordinanza n. 753/2015 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del 19/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Ssa DELIA CARDIA che ha chiesto
dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
a chiesto l’accoglimento de ri

sentit ‘

MOTIVI DELLA DECISIONE
KUSCU HAKAN propone ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame
di Palermo che confermava la misura della custodia in carcere applicata dal gip
dello stesso Tribunale per il concorso nel traffico di kilogrammi 10180 di hashish
trasportati su di una nave con bandiera Turca.
Deduce quattro motivi di violazione di legge e vizio di motivazione per il
dubbio sulla effettiva qualità della traduzione in lingua turca delle domande del
giudice, di nullità per mancanza di sottoscrizione da parte di ufficiali di polizia
giudiziaria, mancata astensione dell’ interprete per non meglio chiarite ragioni di
opportunità, una asserita non chiara intelligibilità di un atto in lingua inglese
destinato ad informare sulla possibilità di difesa e mancata considerazione delle
dichiarazioni del capitano e del primo ufficiale che affermavano che l’equipaggio
non era a conoscenza delle ragioni del viaggio.
Il ricorso è inammissibile.
A prescindere dall’ esservi stata già risposta da parte del Tribunale del riesame
sulle medesime questioni oggi ripetute senza valutazione degli argomenti del

Data Udienza: 29/10/2015

giudice di merito, va osservato:
il primo motivo è poco comprensibile laddove mischia argomenti sulla cattiva
qualità della attività dell’interprete, sulla mancanza di firma di presunti ausiliari
dell’interprete e su di un obbligo di astensione evocato senza indicare le ragioni
della doverosa astensione. In ogni caso non si indica in che cosa sarebbe consistita
la mal comprensione da parte del ricorrente, tale da comportare concreta lesione
del diritto di difesa.
Il secondo motivo lamenta la mancata ricezione della traduzione dell’atto di
assenso con il quale il paese di bandiera della nave consente la perquisizione in
aree extraterritoriali, ma non spiega quale sia il rilievo nel caso concreto dell’essere
il ricorrente messo a conoscenza di questioni che riguardano i rapporti fra gli Stati.
Il terzo motivo è manifestamente infondato laddove ritiene significativa la
presunta violazione dell’articolo 293 comma 1 bis cod. proc. pen. in ordine alle
informazioni da fornire all’indagato. Si tratta, innanzitutto, di atto della polizia
giudiziaria che esegue e non del giudice, non potendo avere quindi effetti sulla
validità dell’atto giurisdizionale senza diversa previsione dì legge; poi, si tratta di
atto che comunque non incide in quanto successivo alla emissione della misura
cautelare e non ne condiziona la efficacia.
Il quarto motivo invoca valutazioni in merito non di competenza di questa
Corte e, comunque, senza indicazione delle condizioni particolari del caso
concreto, non si può affermare che, in ipotesi di concorso di persone, la
dichiarazione a discarico di un concorrente sia automaticamente probante.
Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata
nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle
ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 – 1 ter disp.
Att. Cod. proc. pen.
Roma sì d iso nella camera dì consiglio del 29 ottobre 2015

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