Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5609 del 21/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5609 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PAJA DRITAN N. IL 03/07/1981
avverso la sentenza n. 7625/2011 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
22/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 21/11/2012

I” •

Osserva
Ricorre per cassazione Paja Dritan avverso la sentenza emessa in data 22.12.2011
dal GIP del Tribunale di Torino, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., che applicava al predetto
la pena concordata di anni tre e mesi 2 si reclusione ed 13.000,00 di multa per il
reato di cui all’art. 73 comma 1 bis dPR 309/1990.
Deduce la violazione di legge in relazione all’art. 444 c.p.p..
Il ricorso è inammissibile essendo basato su censura radicalmente aspecifica ed anzi

alcuna concreta doglianza.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
Inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 21.11.2012

sostanzialmente privo dei motivi non esplicitando in alcun modo né le richieste né

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