Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5607 del 19/11/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 5607 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FRASSON CARLO N. IL 07/07/1968
avverso la sentenza n. 427/2010 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
17/09/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

‘Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 19/11/2014

Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Gioacchino Izzo, conclude chiedendo
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Luigi Nappa, il quale chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

dalla Corte d’Appello di Venezia in data 17 settembre 2013 che, in parziale riforma della
sentenza del Gup del Tribunale di Venezia del 12 giugno 2009, dichiarava non doversi
procedere in ordine al reato di cui al capo A, per mancanza di querela, rideterminando
la pena e il danno liquidato in favore delle parti civili. Il Tribunale aveva condannato
l’imputato perché ritenuto responsabile del reato di lesioni aggravate, nei confronti di
Varotto Stefano e Salsnich Nicola (capo A e B) e di ingiuria e lesioni aggravate nei
confronti di Runggaldier Herbert (capi C e D) e di minacce aggravate, nei confronti di
Berti Mattia (capo E), oltre al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili
costituite. Dalle risultanze processuali era emerso che le persone offese erano state
fatte oggetto di aggressione fisica da parte dell’imputato.
2. Avverso la decisione del Tribunale aveva proposto appello l’imputato, lamentando
un’errata ricostruzione dei fatti avvenuti, sia all’esterno che all’interno della discoteca,
la mancanza di prova documentale attestante le lesioni riferite da una delle persone
offese, l’assenza di prove e riscontri relativi all’esclusiva responsabilità penale
dell’imputato per tutti i fatti contestati, in particolare al capo B e l’errata valutazione
delle prove. Con ordinanza delle 17 settembre 2013 il giudice di appello rigettava la
richiesta di rinvio per la proclamata astensione degli avvocati, rilevando che nell’udienza
camerale non era necessaria la presenza del difensore il quale viene sentito solo se
presente.
3. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l’imputato lamentando:

violazione dell’articolo 420 ter del codice di rito e articolo 2 bis della legge n. 83 del
2000 e dell’articolo 3 del Codice di autoregolamentazione delle astensione dalle
udienze, dovendosi considerare l’astensione un’ipotesi di legittimo impedimento;

vizio di motivazione con riferimento al capo C dell’imputazione, rilevando le incertezze
manifestate dai testimoni riguardo al riconoscimento dell’imputato;

contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al capo B
dell’imputazione attesa la illogicità della ricostruzione dei fatti;

1. Frasson Carlo propone ricorso per cassazione contro la sentenza e l’ordinanza emesse

• violazione delle norme in tema di prescrizione, in considerazione del fatto che, pur in
presenza di svariate interruzioni, il termine risultava interamente decorso alla data del
17 aprile 2012.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente va rilevato che per i reati contestati all’imputato il termine
prescrizionale, con la sospensione sei termini, è maturato alla data del 17 aprile

Orbene i motivi d’impugnazione, per quel che si dirà, non sono inammissibili e,
quindi, del maturarsi del termine prescrizionale si deve tenere conto anche in sede
di legittimità.
2. Non ricorrono i presupposti per una pronuncia assolutoria ex art. 129 c.p.p., comma 2,
perché, tenuto conto di quanto emerge a carico dei Frasson dalla motivazione delle
due sentenze, non risulta evidente la estraneità del ricorrente ai fatti contestati.
Cosicché è necessario prendere atto della intervenuta causa estintiva e annullare
senza rinvio la sentenza impugnata per essere estinto il reato per intervenuta
prescrizione.
3. I motivi di ricorso debbono essere però valutati ai fini delle statuizioni civili ai sensi
dell’art. 578 c.p.p. e meritano considerazione perché pongono l’accento, anche se
con alcune concessioni al merito della vicenda (in particolare per ciò che attiene il
secondo e terzo motivo), certamente inammissibili in sede di legittimità, su
inadempienze motivazionali della sentenza impugnata. Appare opportuno ricordare
che la Suprema Corte (Cass., sez. 4, 5 giugno 1992-15 febbraio 1993, n. 1340, CED
193033; S.U. 21 ottobre 1992-22 febbraio 1993, n. 1653, Marino, CED 192465;
Cass., Sez. 6, 7-31 marzo 2003, n. 15125, CED 225635) ha stabilito che in presenza
di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in cassazione vizi di
motivazione della sentenza, perché l’inevitabile rinvio della causa all’esame del
giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l’obbligo
della immediata declaratoria di proscioglimento per l’intervenuta estinzione del
reato, stabilito dall’art. 129 c.p.p., comma 1. Naturalmente il principio vale per gli
effetti penali della sentenza, ma non per quelli civili, cosicché qualora, in sede di
legittimità, si riscontri, unitamente alla sopravvenuta prescrizione del reato, anche
un vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell’imputata,
condannata dal giudice di merito anche al risarcimento del danno in favore della
parte civile, la Corte di Cassazione, oltre ad annullare senza rinvio la sentenza
impugnata, ai fini penali, in conseguenza della causa estintiva, deve annullarla,
quanto alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in
grado di appello, ai sensi dell’art. 622 c.p.p. (Cass., Sez. 5, 5 febbraio-6 marzo

2012, ovvero successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado.

2007, n. 9399, RV 235843; Sez. 5, n. 594 del 16/11/2011 – dep. 12/01/2012,
Perrone, Rv. 252665).
4. Tanto premesso, va detto che con il primo motivo la difesa eccepisce la violazione
dell’articolo 420 ter del codice di rito, dell’articolo 2 bis della legge n. 83 del 2000 e
dell’articolo 3 del Codice di autoregolamentazione delle astensione dalle udienze
degli avvocati, adottato in data 4 aprile 2007, per non avere, la Corte d’Appello,
disposto il rinvio dell’udienza per impedimento del difensore. La difesa rileva che

del difensore non si applica al giudizio camerale di appello, appare in contrasto con i
principi della carta costituzionale e con il contenuto del Codice di
autoregolamentazione delle astensione dalle udienze degli avvocati, adottato il 4
aprile 2007, dovendosi considerare l’astensione un’ipotesi di legittimo impedimento.
5. La questione è infondata avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione dei
principi espressi dall’indirizzo maggioritario della giurisprudenza da ultimo ribadito
anche dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la decisione del 30 ottobre 2014,
hanno dato risposta negativa al quesito “se, in relazione alle udienze camerali, in cui
la partecipazione delle parti non è obbligatoria, il giudice sia tenuto a disporre il
rinvio della trattazione in presenza della tempestiva dichiarazione di astensione del
difensore della persona offesa, legittimamente proclamata dagli organismi di
categoria”.
6. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, con riferimento al capo C
dell’imputazione, rilevando che nessuna delle persone informate sui fatti aveva
confermato quanto riferito dalla persona offesa, Runggaldier, attese le incertezze
manifestate dai testimoni riguardo al riconoscimento dell’imputato.
7. Con il terzo motivo lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione,
con riferimento al capo B dell’imputazione, risultando illogico ipotizzare che
l’imputato abbia aggredito le due parti civili che si trovavano in posizioni differenti
rispetto alla discoteca.
8. I motivi possono essere trattati congiuntamente poiché attengono alla valutazione delle
prove. Le doglianze sono infondate poiché la Corte territoriale, con motivazione
incensurabile perché coerente ed esente da illogicità, ha evidenziato che,
contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, i testimoni riconoscono con certezza
o con quasi certezza l’imputato, ad eccezione di una delle persone offese.
Conseguentemente deve concludersi che le dichiarazioni, in parte confessorie
dell’imputato, convergenti con quelle rese dalle vittime dei fatti, unitamente ad
alcuni riconoscimenti certi e ad altri resi con elevato grado di certezza, consentono

l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’istituto dell’impedimento a comparire

di superare ogni dubbio prospettato in ricorso in ordine alla commissione, da parte
dell’imputato, da solo o in concorso con altri, di tutti i residui reati ascrittigli.
9. Quanto al terzo motivo, si tratta di una ricostruzione alternativa fondata su presunti
profili di maggiore verosimiglianza, che non si confronta adeguatamente con la
ricostruzione recepita dai giudici di merito ed è meramente ripetitiva delle ragioni
poste a fondamento dell’atto di appello, senza prendere in esame la motivazione del

10.L’ultimo motivo, con il quale la difesa deduce la violazione delle norme in tema di
prescrizione è assorbito nelle considerazioni espresse in premessa.
11.In conclusione la sentenza impugnata va annullata agli effetti penali, mentre vanno
confermate le statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per
prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.
Così deciso in Roma il 19/11/2014
Il Consigliere estensore

giudice di secondo grado. Conseguentemente il motivo è inammissibile.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA