Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5607 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 5607 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NATALE ANNA MARIA N. IL 23/03/1962
avverso l’ordinanza n. 1863/2012 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
04/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi di sor Avv.;

Data Udienza: 18/12/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Gioacchino Izzo, ha
concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
Per la ricorrente è presente l’Avvocato Conticchio, il quale chiede
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Il gip del tribunale di Bari, con ordinanza del 4 luglio 2011,

Natale Anna Maria, indagata per il reato di omicidio volontario in danno
di Ladisi Santa, commesso in Santeramo. Con ordinanza del 15 dicembre
2011, il tribunale del riesame di Bari ha accolto l’appello del pubblico
ministero ed ha quindi applicato la misura cautelare della custodia in
carcere. Contro la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione
l’indagata. La prima sezione penale di questa corte ha annullato con
rinvio in ordine alla inadeguatezza della motivazione addotta dal
tribunale per ritenere le esigenze cautelari così rilevanti da potere essere
salvaguardate solo con la custodia carceraria, senza indicazione dei
concreti elementi fattuali dai quali poter presumere la possibilità di
reiterazione dei reati e senza aver preso in considerazione la possibilità
di salvaguardare le esigenze cautelari con altre meno afflittive misure,
quali la detenzione domiciliare, tenuto conto dell’incensuratezza della
ricorrente e della controversa consistenza di gran parte degli indizi a suo
carico.
2.

Il tribunale di Bari ha emesso nuova ordinanza con la quale, in

parziale accoglimento dell’originario appello proposto dal pubblico
ministero, ha applicato nei confronti di Natale Anna Maria gli arresti
domiciliari.
3.

Contro l’ordinanza del tribunale del riesame di Bari propone

nuovamente ricorso per cassazione Natale Anna Maria per i seguenti
quattro motivi:
a. violazione degli articoli 125 e 274 del codice di procedura
penale: motivazione inesistente, o meramente apparente,
sulla ricorrenza del pericolo di reiterazione specifica del reato.
Illogicità e contraddittorietà della motivazione. Violazione
dell’articolo 627 del codice di procedura penale per violazione
del decisum della corte di legittimità. Secondo la ricorrente la
valutazione di incensuratezza sarebbe stata eseguita con
1

rigettava la richiesta di misura cautelare in carcere nei confronti di

motivazione assolutamente illogica e contraddittoria, con il
ricorso a mere formule di stile, prive di concreto contenuto. La
motivazione, pertanto, sarebbe del tutto apparente ed avulsa
dalla specificità della vicenda processuale esaminata.
b.

Violazione dell’articolo 292, comma due, lettera C del codice
di procedura penale. Omessa valutazione del tempo trascorso
dalla commissione del reato e quindi dell’attualità concreta
dell’esigenza cautelare. Rileva la ricorrente come dal fatto

mesi in più), senza che il tribunale abbia esaminato tale
aspetto delle esigenze cautelari.
c.

Violazione degli articoli 291 e 292 del codice di procedura
penale per avere ravvisato delle esigenze cautelari probatorie
in assenza di richiesta cautelare sul punto. Omessa
motivazione sulle ravvisate esigenze cautelari probatorie.
Inesistenza assoluta di esigenze cautelari probatorie per
intervenuta conclusione delle indagini preliminari.

d.

Violazione dell’articolo 275, comma uno, cod. proc. pen. per
irragionevolezza ed eccessività degli arresti domiciliari,
essendo mancata del tutto una positiva valutazione della
personalità della indagata.

CONSIDERATO IN DIRITTI)

1. Il primo motivo di ricorso è infondato, per esservi nel
provvedimento impugnato una adeguata motivazione in ordine al
pericolo di reiterazione dei reati ed una specifica valutazione dello stato
di incensuratezza dell’indagata alle pagine tre e quattro dell’ordinanza.
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato; nel riesaminare le
esigenze cautelari, in sede di rinvio, il tribunale ha implicitamente tenuto
conto del lungo tempo trascorso dal fatto, avendo compiuto una
valutazione attuale del pericolo di reiterazione e delle esigenze ad esso
sottese. Non a caso il tribunale ha concesso gli arresti domiciliari, in
sostituzione della originaria custodia cautelare in carcere, così
dimostrando di aver diversamente valutato le esigenze di cautela al
tempo del giudizio di rinvio.

2

siano trascorsi tre anni e quattro mesi (ad oggi sono alcuni

3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per la sua irrilevanza, dal
momento che il tribunale parla di esigenze probatorie solo
incidentalmente ed in ogni caso vi sono comunque le esigenze di
impedire la reiterazione del reato che sono adeguatamente motivate e di
per sé sufficienti a sostenere la misura cautelare irrogata.
4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile, censurando valutazioni
di merito non suscettibili di ricorso per Cassazione.

c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che
lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento.

p.q.m.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 18/12/2013

5. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; ai sensi dell’art. 616

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