Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5604 del 21/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 5604 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) KAMALI NOUREDDINE N. IL 25/02/1976
avverso la sentenza n. 8765/2011 GIP TRIBUNALE di BERGAMO, del
16/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D’ISA;

Data Udienza: 21/11/2012

1. L’imputato KANALI NOURREDINE ricorre per cassazione contro la sentenza
di applicazione concordata della pena in epigrafe indicata, deducendo carenza di
motivazione della medesima in ordine all’insussistenza di una delle “cause di non
punibilità” di cui all’articolo 129 c.p.p. nonché in riferimento alla disposta
confisca.
2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto
per motivi manifestamente infondati e, ex articolo 591, comma 1, lettera c),
c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella
generica esposizione della dogllanza senza alcun contenuto di effettiva critica alla
decisione impugnata.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27
settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti
(la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del
fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la
congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena
ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che
non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo
129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di
cui all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica
motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti
emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una
motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta
la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una
pronuncia di proscioglimento ai sensi della disposizione citata.
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il
giudice decide, invero, sulla base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a
valutare se sussistano le anzidette cause di proscioglimento soltanto se le stesse
preesistano alla richiesta e siano desumibili dagli atti medesimi.
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo,
proporre questioni in ordine alla mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p.,
senza precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto
essere applicata nel momento del giudizio.
Quanto al secondo motivo, anch’esso manifestamente inammissibile, si evidenzia
come il giudice abbia disposto la confisca del denaro applicando la disposizione
di cui all’art. 12 sexies d.l. 306/1992 rilevando che tale somma caduta in
sequestro è del tutto sproporzionata rispetto alle condizioni economiche e
reddituali del ricorrente. D’altronde il ricorrente non indica né quale sia la somma
di danaro confiscata né offre giustificazioni plausibili relative ad una provenienza
legittima di essa.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1500,00 (millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di euro 1500,00 (millecinquecento/00).
Così deciso in Roma in camera di consiglio il 21 novembre 2012.

osserva

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA