Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5602 del 21/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 5602 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
X. FRANCESCO N. IL 30/08/1967
avverso l’ordinanza n. 11/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
14/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA
LAPALORCIA;
le conclusioni del PG Dott. L. R. E LL.0
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10L51-9-‘

;

Uditi d. nsor Avv.;

Data Udienza: 21/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1.Francesco X. ricorre con numerosi motivi avverso l’ordinanza in data 14-3-2013 con
la quale la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato inammissibile de plano la richiesta di
ricusazione (integrata da una ulteriore richiesta depositata in udienza) da lui presentata nei
confronti del giudice del tribunale di Roma, dr. Carlo Sabatini, sull’assunto della grave
inimicizia del giudice nei suoi confronti e dell’indebita anticipazione del giudizio da parte di

a suo carico per concorso nel reato di cui agli artt. 485 e 61 n. 11 cod. pen., provvedimenti
finalizzati all’accelerazione dell’iter processuale o di rigetto/inammissibilità di una serie di
istanze e richieste difensive.
La corte territoriale osservava come la condotta di cui si doleva il X. atteneva ad aspetti
esclusivamente interni al processo, inidonei a denotare grave inimicizia e comunque passibili
degli ordinari rimedi apprestati dall’ordinamento, mentre le gravi ragioni di convenienza,
previste come motivo di astensione, non erano estensibili analogicamente alla ricusazione.
2.11 ricorrente articola una serie di doglianze attinenti agli aspetti di cui oltre, in gran parte
sotto i comuni ed indifferenziati profili della ‘violazione dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod.
proc. pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento all’art.
178, comma 1, n. 3 e in relazione all’art. 41, comma 3 e art. 127 stesso codice; mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; art. 37 lett.b; violazione del principio
del contraddittorio e del diritto di difesa ex art. 24 Cost.’.
3. I primi due motivi investono l’erronea indicazione della data di deposito sia dell’istanza di
ricusazione (7-3-2013, mentre era 6-3-2013), tale da far dubitare che la corte avesse
provveduto su un’istanza diversa anche perché non aveva espressamente esaminato tutti e 48

i motivi di ricusazione, che dell’altra dichiarazione di ricusazione depositata in udienza (5
marzo mentre si trattava del 6 marzo) con 34 motivi non esaminati.
4. Il terzo attiene al mancato esame di una serie di motivi di tale atto di ricusazione riguardanti
decisioni del magistrato sintomatiche di grave inimicizia verso l’imputato o significative di
manifestazione indebita del suo convincimento. Si tratta delle seguenti.
– 1)Mancata declaratoria di improcedibilità dell’azione penale essendo il reato procedibile a
querela, in tal modo manifestando il proprio convincimento e dimostrando grave inimicizia.
-4)Mancato proscioglimento immediato e mancata declaratoria di incompetenza con lesione del
diritto di difesa e proseguimento del processo in violazione del principio della ragionevole
durata.
– 5)Ammissione della costituzione delle parti civili Tupputi e Banca Popolare di Puglia e
Basilicata nonostante l’azione civile fosse prescritta.
-15)0messa trasmissione degli atti al PM affinché procedesse nei confronti del Gup Claudio
Carini che aveva erroneamente dichiarato l’interruzione della prescrizione.

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questi, desumibili da una serie di provvedimenti adottati nell’ambito di un procedimento penale

- 16) Mancata declaratoria di prescrizione nonostante esplicita richiesta del difensore (richiama
sezioni unite penali 35490/2009, Tettamanti).
-18)Accelerazione dell’iter processuale con fissazione di udienze straordinarie ad horas, tale da
indurre il difensore a rinunciare al mandato; taglio ingiustificato della lista testi; rigetto di
istanze istruttorie sì da violare il diritto alla prova e quindi quello di difesa costituzionalmente
garantito.
-19)Indebita manifestazione del proprio convincimento per mancata ammissione di due

semifirme alcune delle quali riferite alla mano dell’imputato.
– 20)0messa declaratoria di inutilizzabilità di documenti acquisiti da procure incompetenti e
conseguentemente delle consulenze fondate su tali documenti.
– 21)Mancata sospensione del processo nonostante la pendenza di ricorsi alla Corte di
Strasburgo, con ciò manifestando grave inimicizia che avrebbe dovuto determinare comunque
astensione.
-22)Accettazione della rinuncia a dei testi della parte civile nonostante il dissenso della difesa
dell’imputato.
– 23)Mancata ammissione di perizia fonica.
– 24) e 25)Valorizzazione della consanguineità grafica e del fattore gemellare.
– 26) e 27)Indebita manifestazione del proprio convincimento quando il giudice indicava al
difensore d’ufficio che la posizione del suo assistito era prescritta a differenza di quella del
coimputato, attuale ricorrente.
– 28)Rigetto dell’istanza di legittimo impedimento del X. impegnato come rappresentante
di lista alle elezioni politiche.
– 29)Rigetto della richiesta di trasmissione atti in procura per concorso in falso nei confronti del
Tupputi.
– 30)Rigetto della richiesta di sospensione del procedimento in pendenza presso questa corte
della richiesta di ricusazione del perito Gismondi.
-31)11 giudice, dopo aver obbligato la difesa a precisare le richieste istruttorie, aveva omesso di
deliberare immediatamente sulle stesse.
– 32)Invito al PM a ripresentarsi personalmente alla successiva udienza, prevista per la
discussione.
– 33)Rigetto dell’istanza di autodifesa, nonostante questa sia consentita dall’art. 13 legge
247/2012 relativa a Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense.
-34)Mancata declaratoria in camera di consiglio della prescrizione.
5. Sesto motivo. Mancato esame del motivo di indebita manifestazione del convincimento.
6. Sesto (sic), settimo e ottavo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di
adozione del rito camerale nonostante questo sia consentito solo per cause di inammissibilità
che prescindono totalmente da un esame del merito e malgrado la presentazione di ben 48
motivi.

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testimonianze sul rilievo che c’era già la perizia d’ufficio che aveva accertato l’apocrificità delle

7. Nono motivo. Incompatibilità della decisione per manifesta infondatezza con la complessità
della motivazione adottata.
8. Decimo e undicesimo motivo. Con il primo si lamenta omesso esame dei singoli motivi di
ricusazione a fronte di un esame degli stessi, da parte del tribunale, non specifico, ma
complessivo e parziale, e si reitera la questione della mancata dichiarazione di improcedibilità
dell’azione penale per mancanza di querela. Con il secondo quella della mancata declaratoria di
prescrizione dei reati, con nuovo richiamo alle sezioni unite Tettamanti.

è indicato nel tribunale di Trani, sez. dist. di Barletta) con conseguente sottrazione al giudice
naturale.
10. Tredicesimo. Si reitera la censura di lesione del diritto di difesa per inottemperanza
all’obbligo di declaratoria di incompetenza territoriale e di immediata declaratoria di cause di
non punibilità.
11. Quattordicesimo. Ripetitivo del 5) di cui sopra.
12. Quindicesimo. Ripetitivo del 29) di cui sopra.
13. Sedicesimo. Omessa trasmissione degli atti al PM per procedere nei confronti del Tupputi
per falsa testimonianza, nonché calunniosità e diffamatorietà delle sue dichiarazioni, riportate
testualmente.
14. Diciassettesimo. Stessa questione oggetto del precedente con ulteriori argomentazioni.
15. Diciottesimo. Omessa trasmissione degli atti al PM per procedere nei confronti di Angelo
Soro, maresciallo della Guardia di Finanza di Matera, per falsa testimonianza.
16. Diciannovesimo. Omessa trasmissione degli atti al PM per procedere nei confronti del
Tupputi per calunnia.
17. Ventesimo. Omessa trasmissione degli atti al PM per procedere per calunnia nei confronti
di Pasquale Caso, legale rappresentante della banca Popolare di Puglia e Basilicata, e nei
confronti del perito grafologico Pasquale Gismondi per i reati di cui agli artt. 323, 368, 479 e
373 cod. pen..
18. Ventunesimo. Omessa trasmissione degli atti al PM per procedere nei confronti del perito
grafologico Pasquale Gismondi per i reati di cui agli artt. 323, 368, 479 e 373 cod. pen., previa
dettagliata descrizione di una serie di irregolarità nel conferimento dell’incarico peritale e di
una serie di rilevi al modus procedendi e alle conclusioni del perito.
19. Ventiduesimo. Omessa trasmissione degli atti al PM per procedere nei confronti del teste
brig. Petrelli della Guardia di Finanza per falsa testimonianza con ampia indicazione delle
ragioni della falsità delle dichiarazioni.
20.

Ventiquattresimo (manca il ventitreesimo). Omessa trasmissione degli atti al PM per

procedere nei confronti del Gip Claudio Carini per i reati di cui agli artt. 323 e 328 cod. pen..
21.

Venticinquesimo. Omessa declaratoria di improcedibilità dell’azione penale e mancata

dichiarazione di inammissibilità della costituzione di parte civile del Tupputi e della Banca
Popolare di Puglia e Basilicata nonostante la prescrizione dell’azione civile.
4

9. Dodicesimo motivo. Rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale (giudice competente

22. Ventiseiesimo.Mancata dichiarazione di incompetenza per territorio essendo competente il
Tribunale di Trani sez. dist. di Barletta.
23. Seguono i motivi dal 27 al 43 che ricalcano i motivi dal 18 al 34.
24.

Quarantaquattresimo. Mancata delibazione del motivo di ricusazione relativo a

manifestazione del proprio convincimento laddove il giudice aveva consentito alle parti civili di
concludere quantificando il danno subito nonostante la prescrizione dell’azione civile.
25.

Quarantacinquesimo. Mancata delibazione del motivo di ricusazione relativo a

parte civile di calunniarlo in udienza senza trasmettere gli atti alla Procura competente.
26. Quarantaseiesimo. Mancata delibazione del motivo di ricusazione relativo a manifestazione
del proprio convincimento e di grave inimicizia non avendo il giudice rinviato l’udienza del 5-32013 benché al X. non fosse stato notificato né il decreto di nomina del difensore d’ufficio
né il verbale dell’udienza precedente alla quale era stato legittimamente impedito a
partecipare.
27. Quarantasettesimo, quarantottesimo e quarantanovesimo. Mancata delibazione del motivo
di ricusazione relativo a manifestazione del proprio convincimento e di grave inimicizia non
avendo il giudice rinviato l’udienza del 5-3-2013 nonostante la richiesta di termine a difesa del
difensore d’ufficio.
28.

Cinquantesimo. Omessa delibazione sul motivo inerente a mancata declaratoria di

prescrizione.
29. Cinquantunesimo. Omessa delibazione della corte territoriale sul punto evidenziato nella
richiesta di ricusazione della manifestazione del proprio convincimento e della dimostrazione di
grave inimicizia da parte del giudice Sabatini mediante la fissazione di udienze straordinarie,
ravvicinate e prolungate, obbligando il X. a lunghi viaggi dalla sua residenza e a
sostenere le spese per la sua difesa per oltre quattro anni, senz’altra ragione che quella di
perseguitarlo.
30. Cinquantatreesimo ripetuto due volte (manca il 52). Contiene la sintesi dei motivi che
giustificano la ricusazione e avrebbero dovuto consigliare l’astensione, e la sintesi degli errores
in procedendo ed in iudicando del giudice Sabatini.
31. Cinquantaquattresimo. Grave inimicizia integrata dalla proposizione di numerosi ricorsi alla
Corte di Strasburgo, che avrebbe dovuto consigliare anche l’astensione.
32. Il PG presso questa corte, dr. Luigi Riello, con requisitoria scritta, premessa la correttezza
della procedura de plano dovendo la manifesta infondatezza misurarsi sulla natura delle
doglianze, non già sull’ampiezza dell’istanza, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
per manifesta infondatezza osservando che i motivi del gravame, i quali reiterano le ragioni
alla base della dichiarazione di ricusazione, vertono su aspetti endoprocessuali collegati
all’espletamento delle funzioni giurisdizionali che, non integrando nella specie abusi del giudice,
non sono idonei a dar conto di inimicizia grave, che deve ancorarsi a fatti concreti estranei alla
realtà processuale la quale deve costituirne il momento dimostrativo (Cass. 316/2000). Mentre

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manifestazione del proprio convincimento laddove il giudice aveva consentito alla difesa della

statuizioni prodromiche a quelle finali non integrano, per giurisprudenza costante,
anticipazione del giudizio e le decisioni del giudice sono soggette al regime delle impugnazioni,
che non trova nella ricusazione uno strumento surrogatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le proposte doglianze si rivelano inammissibili sia perchè in massima parte sterilmente

comunque manifestamente prive di ogni fondamento.
2. Non è in primo luogo ravvisabile, con riguardo ai motivi sesto, settimo, ottavo e nono,
che esigono esame prioritario per evidenti motivi di ordine logico sistematico, alcun
vizio nell’adozione della procedura de plano da parte della corte territoriale essendo tale
,
procedura prevista e consentita non solo, a differenza da quanto il ricorrente sembra
ritenere, per cause di inammissibilità di natura processuale, ma anche in caso di
manifesta infondatezza dei motivi, mentre, come osservato anche dal PG nella
requisitoria scritta, non è il numero dei motivi di ricusazione a precludere la decisione
de plano, ma la loro non manifesta infondatezza, esclusa nella specie dalla corte
romana.
3. I primi due motivi sono privi di ogni fondamento in quanto l’erronea indicazione, per un
solo giorno di differenza, delle date di deposito delle due dichiarazioni di ricusazione,
l’una in cancelleria, l’altra direttamente in udienza, dà luogo a mero ed irrilevante
errore materiale, non legittimando il dubbio che la corte abbia provveduto su istanze
diverse, dubbio non certo giustificato dal mancato specifico esame di ognuno dei
rispettivamente 48 e 34 motivi di ricusazione in gran parte ripetitivi e comunque, nella
loro frammentarietà, riconducibili tutti ai due filoni della grave inimicizia e dell’indebita
manifestazione del convincimento.
4.

Del resto, a sostegno della conclusione dell’inammissibilità del decimo motivo,
relativo ad omesso esame dei singoli motivi di ricusazione, oggetto di disamina
complessiva e parziale da parte del tribunale, va osservato che il mancato esame
specifico di questioni inammissibili o manifestamente infondate resta privo di
conseguenze e non dà luogo ad alcun vizio di motivazione o di omesso esame di
specifici motivi di impugnazione.

5. Il che si verifica nel caso di specie in cui le questioni, apparentemente numerosissime,
sono sempre riconducibili alle due ragioni di ricusazione della grave inimicizia e
dell’indebita manifestazione del convincimento, la cui sussistenza, concomitante o
alternativa, il ricorrente pretende desumere da ogni singolo provvedimento assunto nel
procedimento dal dr. Sabatini.
6. In realtà, a dar conto della totale estraneità al caso di specie dei concetti di inimicizia
grave tra il giudice e la parte privata e di indebita manifestazione del proprio
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riproduttive di censure già puntualmente disattese in sede di merito, sia perché

convincimento da parte del primo, basterà ricordare, per dare risposta a tutti gli altri
motivi di doglianza, spesso inutilmente ripetitivi, che, come ineccepibilmente
evidenziato nel provvedimento impugnato e come sottolineato dal PG requirente, la
prima non è ravvisabile in asserite violazioni di legge o in discutibili scelte del giudice
nella gestione del procedimento, che riguardano aspetti interni al processo risolvibili con
il ricorso ai rimedi apprestati dall’ordinamento processuale.
7.

Invero l’inimicizia deve radicarsi, per rilevare quale causa di ricusazione, in rapporti

astrattamente allegati dal X., mentre la condotta endoprocessuale può venire in
rilievo solo quando presenti aspetti talmente anomali e settari da costituire momento
dimostrativo di una inimicizia maturata all’esterno essendo indice di malafede, di dolosa
scorrettezza, di vero e proprio abuso della funzione da parte del giudice stesso, che
finisce così per abdicare al proprio ruolo di giudice terzo e imparziale (Cass.
11968/2010, 3756/2004, 30577/2003, 316/2000).
8.

D’altro canto l’indebita manifestazione del proprio convincimento rilevante ai fini della
ricusazione è costituita dall’anticipazione da parte del giudice della sua opinione sulla
colpevolezza o sull’innocenza dell’imputato (‘sui fatti oggetto dell’imputazione’: art. 37,
comma primo, lett. d, cod. proc. pen.) senza che la stessa sia necessaria ai fini della
decisione adottata e, quindi, al fuori di qualsiasi collegamento o legame con l’esercizio
delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato (Cass. 35208/2007). Con la
conseguenza che le decisioni prodromiche a quella sulla colpevolezza o sull’innocenza
(quali quelle in materia di ammissione o revoca delle prove) esulano dal concetto stesso
di anticipazione del giudizio che, per rilevare quale causa di ricusazione, deve essere
per l’appunto indebita, mentre tale non è quella sottesa a decisioni di natura istruttoria
o comunque di gestione del procedimento.

9.

Grave inimicizia non è quindi in alcun modo ravvisabile nella specie essendo i
provvedimenti, enfatizzati dal ricorrente, a lui sfavorevoli, manifestazione del normale
esercizio della funzione giurisdizionale, come tali soggetti agli ordinari rimedi previsti
dall’ordinamento.

10. Così l’eventuale erroneità della scelta del giudice di merito, nella specie più volte
invocata dal X., di non pervenire ad una definizione anticipata del giudizio ex art.
129 cod. proc. pen. o di non dichiarare la propria incompetenza, non integra
comportamento rilevante ai fini della ricusazione, in quanto di per sé non presenta
aspetti di anomalia o malafede tali da apparire, sul piano logico, manifestazione di
grave inimicizia (Cass. 37090/2003).
11. Allo stesso modo i provvedimenti sull’ammissione delle parti civili, tra l’altro passibili di
eccezione da formularsi e decidersi preliminarmente all’apertura del dibattimento, come
quelli in materia di ammissione o revoca delle prove testimoniali e documentali (Cass.
31882/2008) e di ammissione di perizie, nonché quelli che scandiscono lo svolgimento
7

personali estranei al processo e ancorati a circostanze oggettive, rapporti neppure

del processo (udienze straordinarie, mancati rinvii -Cass. 5658/2001-, rigetto di
sospensioni in pendenza di ricorsi alla CEDU o di ricusazione di periti, invito al PM a
ripresentarsi di persona per la discussione), o relativi alle richieste di trasmissione atti
al PM per eventuali iniziative nei confronti di terzi, non sono invocabili come prova di
grave inimicizia o indebita manifestazione di convincimento, attenendo tutti ad aspetti
endoprocessuali e in definitiva alle modalità di gestione del processo da parte del
giudice, gestione che deve ispirarsi al principio della ragionevole durata ed è comunque

12. Del pari l’assunzione di iniziative da parte del giudicabile nei confronti del giudice del
procedimento che lo riguarda (quali ad esempio presentazione di querela o denuncia,
oppure instaurazione di cause per risarcimento danni: Cass. 2273/2002, 45512/2010,
38176/2011), non vale a radicare la grave inimicizia legittimante la dichiarazione di
ricusazione dovendo l’inimicizia essere reciproca mentre in tali casi, come in quello di
presentazione di ricorsi alla corte di Strasburgo, essa è semmai a senso unico da parte
del ricusante.
13.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni di cui all’art. 616
cod. proc. pen..

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 21.11.2013

Il consigliere estensor

t)

Il Presidente

4

A—-

soggetta ai normali rimedi previsti dall’ordinamento, non surrogabili dalla ricusazione.

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