Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5602 del 21/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5602 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) TEMPESTA MASSIMILIANO N. IL 22/05/1969
avverso la sentenza n. 841/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 24/01/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D’ISA;

Data Udienza: 21/11/2012

FATTO E DIRITTO
TEMPESTA MASSIMILIANO ricorre in Cassazione avverso la sentenza, in
epigrafe indicata, della Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di
Taranto IC che ha confermato la sentenza di condanna emessa nei
suoi confronti il 3.02.2010 dal GUP del Tribunale di Taranto in ordine al
delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90.
Si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al
mancato riconoscimento dell’attenuante di cui al V comma dell’art. 73 d.
P.R. 309/90 ed al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile perché contenente censure non consentite nel
giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione
del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del
giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha
fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche,
perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento
fondato su condivisibili massime di esperienza.
La Corte di merito indica una serie di elementi che corroborano la verità dei
fatti denunciati e il libero convincimento del giudice motivando
specificamente in ordine in ordine alla invocata attenuante evidenziando le
circostanze di fatto ostative al suo riconoscimento.
Inoltre le argomentazioni poste a base dell’unico motivo sono in contrasto
con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la circostanza
attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309, art. 73, comma 5, può essere riconosciuta soltanto nell’ipotesi di
minima offensività penale della condotta, da escludersi nel caso di specie in
considerazione. dei quantitativi non modici di sostanza stupefacente
detenuti. Il dato quantitativo assume valore preclusivo quando è
preponderante (cfr. Cass. S.U. 21 settembre 2000, Primavera, RV 216667,
secondo cui la circostanza in esame può essere riconosciuta soltanto in
ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato
qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla
disposizione – mezzi, modalità, circostanze dell’azione – con la conseguenza
che ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge,
diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri, e, più specificamente,
Cass. 6, 2 aprile 2003, Armenti, RV 225414).
Quanto al trattamento sanzionatorio la Corte si è riportata a quanto
motivato sul punto dal GUP condividendone le argomentazioni.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di
euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e di € 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in camera di consiglio il 21 novembre 201
Il Con ,liere estensore
ente

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