Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5601 del 21/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5601 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BOLLANI TIZIANO N. IL 09/02/1972
avverso la sentenza n. 6119/2010 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
07/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 21/11/2012

Osserva
Il difensore di fiducia di Bollani Tiziano impugna (con atto denominato “di appeild; ma
correttamente qui trasmesso trattandosi di provvedimento inappellabile) la sentenza
emessa in data 7.7.2011, all’esito del giudizio abbreviato, dal giudice monocratico del
Tribunale di Milano che riconosceva il predetto colpevole del reato di guida di autoveicolo
senza patente perchè revocata, condannandolo alla pena 2.400,00 di ammenda.
Si duole della mancata ssoluzione perchè il fatto non costituisce reato e del diniego delle

Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate e non
consentite in questa sede di legittimità.
Invero, le argomentazioni addotte sono palesemente di puro fatto tendendo alla
rappresentazione di una ricostruzione della vicenda diversa da quella operata dal giudice
di merito, come tale preclusa nella presente sede non essendo consentito alla Corte di
Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una
rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in
via esclusiva al giudice del merito.
Inoltre, quanto alle circostanze attenuanti generiche non sussiste certo un obbligo per il
giudice di riconoscerle, non risultando nemmeno che ne sia stata formulata la richiesta,
specie laddove la pena sia di per sé circoscritta a quella meramente pecuniaria. Del resto,
in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche,
ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della
pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Corte
non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. pen. Sez. VI 22.9.2003 n. 36382 n.
227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” v. Cass. pen. Sez. VI 4.8.1998
n. 9120 rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di
comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri
di cui all’art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero
arbitrio o ragionamento illogico (Cass. pen. Sez. III 16.6. 2004 n. 26908 rv. 229298).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende
di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 21.1

.zou

circostanze attenuanti generiche.

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