Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 56 del 19/12/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 56 Anno 2017
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TUNA ARTUR N. IL 23/03/1978
avverso l’ordinanza n. 391/2015 GIP TRIBUNALE di TREVISO, del
09/11/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
1ette/sea4te le conclusioni del PG Dott. 3, 4

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Data Udienza: 19/12/2016

RILEVATO IN FATTO
1.

Con ordinanza emessa

de plano

il 9 novembre 2015, depositata

contestualmente, il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Treviso, in
funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di restituzione nel termine
avanzata da Artur Tuna per proporre opposizione avverso il decreto penale di
condanna emesso il 7 giugno 2013, divenuto esecutivo, per non essergli mai
stato notificato. A ragione della decisione, osservava che la notifica era
formalmente corretta in quanto effettuata presso il difensore di ufficio dove Tuna

polizia delle relative caselle nel verbale predisposto per l’identificazione.
Contestualmente accoglieva l’istanza di restituzione nel termine per proporre
opposizione al decreto penale.

2. Ricorre per Cassazione Tuna personalmente, con atto depositato il 23
novembre 2015, deducendo con un primo motivo violazione di legge in relazione
agli artt. 127, 178, 666 cod. proc. pen., atteso che l’ordinanza di rigetto era
stata emessa al di fuori del contraddittorio, senza previa fissazione dell’udienza
camerale di discussione, oltretutto necessaria in relazione alla contestazione
circa la regolarità dell’elezione di domicilio presso il difensore di ufficio.
Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 161, quarto comma,
168, secondo comma, 464, secondo comma, cod. proc. pen., perché, essendosi
egli rifiutato di firmare il verbale di identificazione e di elezione di domicilio, non
risultava alcuna elezione di domicilio. Rileva ancora come il verbale a sue mani
non riportava la barratura della casella relativa a detta elezione, a nulla
rilevando, in analogia a quanto previsto dall’art. 168 del codice di rito, che
nell’originale dell’atto essa fosse contrassegnata con una crocetta. La mancata
notifica del decreto comportava di necessità la sua revoca.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta
ha rilevato che il provvedimento di rigetto avrebbe richiesto la fissazione
dell’udienza camerale al fine dell’instaurazione del contraddittorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Il giudice dell’esecuzione ha emesso de plano una
“ordinanza” di rigetto (” non possa essere accolta”), laddove, essendo questa
procedura riservata ex art. 666, comma 2, cod proc. pen. alle pronunce
d’inammissibilità, avrebbe dovuto far precedere il provvedimento dalla
celebrazione dell’udienza camerale. In materia di procedimento di esecuzione, al
di fuori dei casi tassativamente previsti -di manifesta infondatezza dell’istanza
1

aveva eletto domicilio, come si ricavava dalla barratura ad opera degli agenti di

per difetto delle condizioni richieste direttamente dalla legge o di mera
riproposizione di richiesta già respinta in precedenza (Cass. sez. 1, n. 6558 del
10/01/2013, Piccinno, rv. 254887; sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida,
rv. 257017; sez. 5, n. 34960 del 14/6/2007, Stara, rv. 237712) da assumersi
con “decreto”- il giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio, non può
emettere provvedimenti senza aver consentito alla parte interessata di
interloquire. La ratio del provvedimento de plano, in assenza del contraddittorio,
consiste proprio nella rilevabilità ictu oculi di ragioni che rivelino alla semplice

fondamento dell’istanza.
Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha esaminato l’istanza nel
merito, su un aspetto delicato e controverso, quale quello attinente all’esistenza
dell’elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, contestata dall’istante con
argomentazioni non pretestuose, implicitamente riconoscendo l’inesistenza di
cause di inammissibilità.

2. Il provvedimento impugnato va annullato con conseguente trasmissione
degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso per un
nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Gip del
Tribunale di Treviso.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

prospettazione, senza uno specifico approfondimento, la mancanza di

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