Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 56 del 10/09/2013


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Penale Sent. Sez. F Num. 56 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DANIELE SANDRO N. IL 17/09/1951
avverso l’ordinanza n. 397/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 30/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
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+Me/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.; ‘kgsgkele?,4-sz k.k.s\IN\Rs

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Data Udienza: 10/09/2013

1. Daniele Sandro ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del
riesame di Catanzaro , in data 30-4-13 , che ha confermato l’ordinanza
applicativa della misura degli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale
di Cosenza in ordine al delitto di associazione a delinquere. Secondo la
prospettazione accusatoria , attraverso la costituzione di due associazioni ,
denominate “Il sorriso “e ” Il Cuore”, gli indagati si portavano nelle adiacenze
di luoghi pubblici molto frequentati e , creando l’apparenza di un’effettiva
destinazione delle somme richieste a fini filantropici ( ad esempio, pettorine
distintive con la scritta ” volontari” ; biglietti illustrativi intestati alle due
associazioni ; moduli di ricevuta rilasciati ai singoli donatori) ed effettuando
anche le prescritte comunicazioni alle autorità di p.s. in merito ai nominativi
dei volontari e alle date di effettuazione della raccolta di denaro , si facevano
consegnare da una serie indeterminata di soggetti somme di danaro, che,
invece di essere indirizzate a fini umanitari , venivano trattenute dai sodali. In
questo contesto, Daniele Sandro, proprietario della palestra che costituiva la
concorreva a definire il programma delle
base logistica dell’associazione,
concrete condotte truffaldine , individuando , di volta in volta , i luoghi della
raccolta e mettendo a disposizione le autovetture per raggiungerli.
2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo , violazione dell’ad 416 cp e degli
artt 192 e 273 ss cpp poiché il Daniele, in sede di interrogatorio, ha dichiarato
di non avere alcun ruolo nell’organizzazione ma di avere avuto rapporti solo
con Santoro Simone , al quale aveva locato un locale all’interno della sua
struttura sportiva . I locali costituenti sede delle associazioni in questione
avevano infatti ingresso autonomo ed utenze telefoniche distinte da quelle
della palestra. E infatti uno degli ingressi della struttura sportiva è
contrassegnato dal civico 22, conformemente all’indirizzo indicato quale sede
delle associazioni in questione. Peraltro il Santoro aveva una rilevante
esposizione debitoria per canoni di locazione non pagati onde
l’interessamento del Daniele agli utili delle raccolte di danaro da parte dei
volontari trova la sua unica ragion d’essere nel tentativo di recuperare il
credito pregresso , anche in relazione al passaggio di proprietà di
un’autovettura venduta a Mauro Arianna e di cui Santoro Simone aveva
assunto l’impegno di pagare il prezzo , senza onorarlo. Né il Daniele è mai
carta poste-pay su cui venivano
stato intestatario o utilizzatore della
effettuati i versamenti e che risulta intestata al Santoro in epoca antecedente
ai fatti contestati . Peraltro, gli esiti investigativi si fermano cronologicamente
al maggio 2012 e non si comprende perché il reato venga contestato con
condotta permanente. Infine , in ordine alle esigenze cautelari , il Tribunale

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RITENUTO IN FATTO

non ha tenuto conto dell’incensuratezza dell’imputato , gravato soltanto da
un carico pendente per un reato di falso.
Le doglianze appena esposte sono state ulteriormente illustrate e
argomentate con motivi nuovi depositati il 4-9-13, in cui si evidenzia anche
l’epoca non recente dei fatti .

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Le doglianze formulate esulano dal numerus clausus delle censure deducibili in
sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del
fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni , al
riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione
congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal
giudicante e delle ragioni del decisum . In tema di misure cautelari personali, infatti
, allorchè , come nel caso in disamina, sia denunciato, con ricorso per cassazione,
vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine
alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito
di verificare , in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti
che ad esso ineriscono , se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto
delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a
carico dell’indagato , controllando la congruenza della motivazione riguardante la
valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di
diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di
riesame ha infatti, come mezzo d’impugnazione, la precipua funzione di sottoporre
a controllo la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti enumerati
dall’art 292 cpp e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del
provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione del tribunale del riesame,
dal punto di vista strutturale , deve pertanto conformarsi al modello delineato dal
citato articolo , che si ispira al modulo di cui all’ art 546 cpp , con gli adattamenti
resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare , non fondata su
prove ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilità ma di una
qualificata probabilità di colpevolezza. Nei procedimenti incidentali de libertate, lo
sviluppo della motivazione è conseguentemente inficiato dalla mancanza di
approfondimento critico e di rigore argomentativo , allorchè l’asserto relativo al
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Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.

carattere di gravità degli indizi non trovi giustificazione in un organico e coerente
apprezzamento degli elementi di prova né risulti articolato attraverso passaggi logici
dotati dell’indispensabile solidità ( Cass. , Sez. un. 22-3-2000 , Audino , Cass. pen.
2000, 2231).
3.1.Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato che le fonti di prova su cui poggia
il titolo restrittivo consistono ,essenzialmente , negli esiti delle intercettazioni
2012 , e degli accertamenti di p.g., consistiti nell’esecuzione di controlli su strada
nei confronti dei soggetti dediti alla raccolta di denaro , nell’assunzione di s.i.t. e
nella verifica dei movimenti di denaro effettuati a mezzo di carte poste-pay. In
ordine alle conversazioni captate , il Tribunale sottolinea la condivisibilità del
metodo investigativo attraverso il quale le voci captate sono state associate ai
singoli indagati , in considerazione della titolarità e delle disponibilità di fatto delle
singole utenze e delle notizie fornite circa l’identità degli interlocutori dagli stessi
partecipanti al colloquio. Sulla base di tali acquisizioni probatorie — argomenta il
giudice a quo — l’esistenza del sodalizio criminoso in disamina può ritenersi acclarata
in considerazione della simulata costituzione delle due associazioni di volontariato
“Il Sorriso ” e ” Il Cuore” , che hanno rappresentato lo schermo fraudolento
mediante il quale legittimare le richieste di danaro e celare le innumerevoli truffe
perpetrate ; e del compimento dei singoli fatti delittuosi , documentati attraverso la
captazione delle conversazioni inerenti ai trasferimenti di denaro e gli accertamenti
patrimoniali, che hanno permesso di ricostruire il congegnato sistema delle postepay,, mediante il quale si è attuata la movimentazione del denaro raccolto.
In questo quadro , il giudice di merito ha focalizzato , per quanto concerne
specificamente la posizione procedimentale di Daniele Sandro , le acquisizioni
documentali effettuate , anche a seguito di perquisizioni e di sequestri , presso la
palestra “Skorpion” del Daniele , all’interno della quale , in un locale sito al primo
piano dell’area medica , sono state rinvenute cinque pettorine con la scritta ”
Volunter ” e 243 opuscoli illustrativi dell’associazione “Il Cuore” , in cui erano
riportati la sede legale , i numeri di telefono e fax, l’indirizzo e-mail , il sito Web , il
codice fiscale, il codice IBAN e gli scopi associativi. Sono state inoltre poste in rilievo
le risultanze concernenti i numerosi versamenti di danaro raccolto dai “volontari”
in favore di Daniele Sandro , analiticamente esaminati dal Tribunale ; le
comunicazioni telefoniche e la trasmissione dei fax dalle apparecchiature site
all’interno della predetta palestra ; l’uso, da parte del Daniele, di un’utenza Wind
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telefoniche espletate su diverse utenze , tra la fine di marzo e la metà di maggio

intestata all’associazione “Il Sorriso ” , nella quale egli non rivestiva ufficialmente
alcun ruolo ; la captazione della conversazione in cui Santoro Simone chiedeva a
Daniele Sandro il numero della sua carta poste-pay e quest’ultimo rispondeva che
glielo avrebbe comunicato con un sms , che effettivamente inviava dopo quindici
minuti.
D’altronde la prospettazione difensiva secondo cui il Daniele avrebbe prestato in
danaro, anche a titolo di corrispettivo per l’uso del locale, è smentita sia dal fatto
che il Daniele non abbia saputo indicare con precisione, né tanto meno
documentare, l’entità del rapporto debitorio con il Santoro e non ne abbia
nemmeno parlato nella querela sporta nei confronti di quest’ultimo; sia
dall’interessamento diretto e personale del Daniele all’attività di raccolta fondi.
Generica è poi la conferma della prospettazione difensiva da parte della coindagata
Mauro Arianna mentre nessuna conferma proviene dal Santoro , che si è avvalso
della facoltà di non rispondere. Altrettanto inverosimile e priva di riscontro è
l’affermazione dell’imputato secondo cui anche Di Fino Alessandro sarebbe stato
suo debitore della somma di 700.000 euro.
4. Come si vede,

dalle cadenze motivazionali dell’ordinanza impugnata

è

enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo il Tribunale
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuto alla conferma
dell’ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle
risultanze processuali , in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza
logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di
contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
D’altronde ,in tema di sindacato del vizio di motivazione , il compito del giudice di
legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione del fatto a quella
compiuta dai giudici di merito , bensì di stabilire se , come nel caso in disamina ,
questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione , se abbiano
fornito una corretta interpretazione di essi , dando esaustiva e convincente risposta
alle deduzioni delle parti , e se abbiano esattamente applicato le regole della logica
nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate
conclusioni a preferenza di altre ( Sez un.13-12-95 Clarke , rv 203428). ). Costituisce
infatti ius receptum , nella giurisprudenza di questa Corte , che il giudice di
legittimità , nel momento del controllo della motivazione , non deve stabilire se la
decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne
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passato ingenti somme a Santoro Simone e solo per tale ragione gli chiedeva

la giustificazione , ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia
compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di
apprezzamento , atteso che l’art 606 co 1 lett e) cpp non consente alla Corte di
cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione
delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità , che è giudice della motivazione
e dell’osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova ,
non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento
alla Corte regolatrice esclusivamente l’apprezzamento della logicità della
motivazione (cfr,, ex plurimis , Cass Sez fer. , 3-9-04 n. 36227, Rinaldi , Guida al dir.,
2004 n. 39, 86; Cass Sez V 5-7-04 n. 32688, Scarcella , ivi, 2004, n. 36, 64; Cass ,
Sez V, 15-4-2004 n. 22771, Antonelli , ivi, 2004n. 26, 75).
5. Nemmeno il secondo motivo può trovare accoglimento poiché la
valutazione delle esigenze cautelari di cui all’art 274 cpp integra un giudizio di
merito che , se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici ,è
insindacabile in cassazione ( Cass. 2-8-1996, Colucci , Nuovo dir. 1997, 316).
In presenza , al riguardo , di motivazione adeguata , anche in relazione
all’indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano
ritenute inidonee e non proporzionate all’entità e gravità dei fatti di reato (
Cass. 21-7-92, Gardino , C.E.D. cass. n. 191652; Cass. 26-5-94, Montaperto ,
C.E.D. Cass. n. 199030) , le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti
al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel
merito delle relative statuizioni.
4.1. Al riguardo ,il Tribunale ha evidenziato la pendenza, a carico del
ricorrente , di altri procedimenti in materia di reati di falso nonché
l’intrinseca gravità e il disvalore etico-giuridico del delitto per cui si
procede , posto in essere per un significativo lasso di tempo ( circa nove
mesi ) , assumendo un ruolo di primo piano in seno ad una articolata
organizzazione criminale e approfittando degli altrui sentimenti di
generosità ed umanità.Trattasi di apparato giustificativo adeguato
,immune da vizi logico-giuridici ed aderente alle linee concettuali in tema
di motivazione del provvedimento cautelare , segnatamente in relazione
al parametro di cui all’art 275 cpp, in quanto ancorato a specifiche
circostanze di fatto ( Cass , Sez III , 3-12-2003 n 306/04, Scotti , Guida dir.
2004, n. 17, 94) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale
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probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito , essendo consentito

e dettagliato, gli elementi atti a denotare l’attualità e la concretezza del
pericolo di reiterazione criminosa , non fronteggiabile con misure meno
gravose di quella disposta ( Cass 24-5-’96, Aloè , C.E.D. Cass. n. 205306) ;
con esclusione di ogni congettura ( Cass 19-9-95, Lorenzetti , Cass. pen.
1997, 459) ) e attenta focalizzazione dei termini dell’attuale ed effettiva
potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di
mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente
Filippi , C.E.D. Cass. n. 209876; Cass. 9-6-1995 , Biancato , C.E.D. Cass. n.
202259).
6. L’estraneità delle doglianze formulate dal ricorrente al novero delle
censure deducibili nel giudizio di cassazione comporta , a norma dell’art
606 co 3 cp , l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.A
norma dell’art 94 co 1-ter disp att cpp, copia del presente provvedimento
va trasmessa a cura della cancelleria, al direttore dell’istituto penitenziario
in cui il ricorrente è ristretto perché provveda a quanto stabilito dall’art 94
co 1 bis disp att cpp.

PQM
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI ED AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 1000 ALLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 10-9-13 .

probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28-11-1997,

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