Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5599 del 03/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 5599 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HUDOROVICH LUCIANA N. IL 21/11/1952
avverso l’ordinanza n. 401/2012 TRIBUNALE di UDINE, del
31/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA
LAPALORCIA;
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letteìTj le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor. Avv.;

Data Udienza: 03/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento in data 31-12-2012 il Tribunale di Udine, in funzione di giudice
dell’esecuzione, a seguito di annullamento con rinvio da parte della prima sezione penale di
questa corte di provvedimento di rigetto emesso dallo stesso ufficio (che, secondo la pronuncia
di annullamento, con eccessiva semplificazione aveva trascurato, in relazione ad alcuni gruppi
di reato, la contiguità temporale, l’identità spaziale, la medesimezza di indole quali elementi

continuazione, limitatamente a due gruppi di reati tra quelli, numerosi, per i quali Luciana
HUDOROVICH era stata giudicata con una serie di sentenze del tribunale di Udine e della corte
di appello di Trieste.
2. Ricorre tramite il difensore la condannata deducendo con un primo motivo mancanza di
esame della richiesta di riconoscimento della continuazione, formulata a verbale, tra il fatto di
cui a sentenza corte appello Trieste del 1-4-2008 e quello di cui a sentenza tribunale di Udine
6-4-2007.
3. Con il secondo motivo si deduceva erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod.
proc. pen. laddove la continuazione non era stata riconosciuta, pur in presenza dello stesso
tipo di reato e della commissione in breve lasso temporale (21 giorni in un caso, 10 in un
altro), oppure della contiguità temporale e dell’identità spaziale, in considerazione
dell’occasionalità del secondo fatto, trascurando che l’ideazione era stata antecedente e solo la
scelta del momento in cui agire era stata occasionale.
4. Con il terzo motivo si lamentava erronea applicazione delle norme di cui sopra anche in
relazione alla svalutazione dell’elemento spaziale sul solo rilievo che esso corrispondeva al
luogo di nascita e residenza della condannata.
5. Il quarto motivo muove la censura di violazione di legge all’assunto del tribunale secondo
cui la pluralità dei reati risponde alla scelta di un modus vivendi mentre essi sarebbero
indicativi della volontà di vivere commettendo furti in abitazione salvo poi la scelta di volta in
volta dell’obiettivo da colpire in concreto.
6. Il PG presso questa corte, dr. O. Cedrangolo, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso in quanto i motivi censurano in punto di fatto la decisione
impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Tale è il primo motivo che, prospettando mancato esame della richiesta di
riconoscimento della continuazione, formulata a verbale, tra il fatto di cui a sentenza
della Corte d’appello di Trieste del 1-4-2008 e quello di cui a sentenza del Tribunale di
Udine 6-4-2007, trascura che, trattandosi di domanda nuova in quanto non compresa
nella richiesta originaria, essa non era proponibile in sede di rinvio.
2

significativi dell’unitarietà ideativa), accoglieva la richiesta di riconoscimento della

3. I motivi secondo e terzo, poi, delineano, sotto l’apparente deduzione di violazione di
legge, critiche di fatto alla decisione impugnata che, da un lato, ha validamente
contrastato l’assunto circa l’ideazione unitaria di una serie di reati pur contrassegnati
dall’occasionalità della scelta del momento in cui agire, osservando che l’occasionalità
della condotta esclude una sufficientemente determinata unitaria preordinazione di più
fatti, dall’altro ha ragionevolmente ancorato la svalutazione dell’elemento spaziale sul
rilievo che esso corrispondeva al luogo di nascita e di residenza della condannata.
Il quarto motivo, con cui si censura di violazione di legge l’assunto del tribunale secondo
cui la pluralità dei reati commessi dalla ricorrente risponde alla scelta di un
vivendi,

modus

osservando che tali reati sarebbero indicativi della volontà di vivere

commettendo furti in abitazione, salva la scelta, di volta in volta effettuata, del concreto
obiettivo da colpire, finisce per riconoscere il carattere indeterminato della
programmazione criminosa, tale da contraddire il concetto stesso di continuazione il
quale, implicando che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico
programma deliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, esige la
progettazione ab origine di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno
nelle loro caratteristiche essenziali (Cass. 18037/2004).
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni di cui all’art. 616
cod. proc. pen., determinandosi in C 1000, in ragione della natura delle questioni
dedotte, la somma da corrispondere alla cassa delle ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 3.10.2013

Il Presidente

A

4.

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