Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5596 del 02/10/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 5596 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REi’l,i1-3Eti 1CA PRESSO IL TRIBUNALE
DI FIRENZE
nei con fronti di:
PISTOLESI ANDREA N. IL 2:- L” 63
PERIN LUCA N. IL 24/06/1966
avverso l’ordinanza n. 532/2013 TRIB. LIBERTA’ di FIRENZE, del
24/0412013
sentita la relazione fatta dal Consielicre Dott. SILVANA DE
B Ej ARDINIS:
1 c/sentite le conclusioni del P(1 Dott.
Udibi(il’erisoreAvv.;
Data Udienza: 02/10/2013
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 24.4.13 il Tribunale del riesame di Firenze annullava
l’ordinanza emessa in data 26.3.13 dal GIP di Grosseto nei confronti di PERIN Luca
arresti domiciliari,poi sostituita con quella del divieto di dimora nel comune di
Sorano.
Agli indagati erano stati contestati reati di falso in atto pubblico/ t” 4 ”fc< ' 11" /.2‘ e PISTOLESI Andrea,nei cui confronti era stata disposta la misura cautelare degli 174 4°°1471 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Grosseto,deducendo:
-la violazione di legge inerente alla applicazione dell'art.274 lett.b) CPP.
A riguardo evidenziava che il Collegio si era limitato a condividere la valutazione del
GIP ,che aveva sostituito la misura detentiva con quella del divieto di dimora nel
comune,in base ad attività di indagine che aveva consentito di elidere il pericolo di
inquinamento delle prove.
Tuttavia,i1 PM rilevava che il Tribunale aveva superato le osservazioni del GIP
ritenendo che l'esigenza di cui all'art.274 lett.c),ovvero il pericolo di reiterazione
della condotta delittuosa,dovesse ritenersi solo astrattamente,ritenendo che i fatti
contestati avessero valore puramente episodico,restando ininfluente il collegamento
con la coindagata Boncori —soggetta a misura analogaSu tali punti il PM rilevava contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
Infine rilevava che la decisione risultava censurabile,in quanto si poneva in contrasto
con l'esito delle indagini,dalle quali si desumeva una condotta illecita realizzata dagli
indagati,in concorso ,per turbare gli incanti, protrattasi per un periodo superiore ad un
anno,onde non poteva trattarsi di atti episodici.
-Infine il requirente rilevava che nel dispositivo il provvedimento pronunziava
l'annullamento dell'ordinanza genetica emessa dal GIP ,e non la revoca della misura
cautelare in atto.
1 Per tali motivi chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato. RILEVA IN DIRITTO Il ricorso deve ritenersi privo di fondamento. domiciliari) poi sostituita con la misura del divieto di dimora nel comune,essendo
sottoposti a procedimento per reati di falso inerenti a delibera di affidamento di
incarichi professionali e turbata libertà degli incanti-fatti acc fino al 20-7-2012In riferimento a tali reati risulta che la difesa aveva circoscritto le richieste di riesame
alla valutazione delle esigenze cautelari poste a fondamento della misura inflitta dal
GIP.Tanto premesso deve evidenziarsi la puntuale analisi compiuta dal Tribunale,in
riferimento a quanto aveva illustrato il GIP ,che aveva dato atto della carenza
dell'originario quadro cautelare,tanto da stabilire la sostituzione della misura
detentiva con quella del divieto di dimora.
Orbene,a tale riguardo il Collegio ha ritenuto di rivalutare ,nell'esercizio dei poteri
riservati al Collegio di riesame,ai sensi dell'art.309 CPP.le esigenze di cui sii(
tratta,ponendo in luce l' insussistenza del pericolo di reiterazione della condotta
criminosa e del pericolo di inquinamento delle prove,attestato dal GIP.
In tal senso,risulta specificamente esaminata la mancanza delle condizioni che
imponevano l'applicazione di misura cautelare detentiva,poi sostituita con divieto di
dimora,valutando altresì la personalità degli indagati,che risultavano incensurati.
Quanto al carattere isolato delle condotte loro ascritte,in concorso con la coindagata
Boncori,tale elemento deve ritenersi correttamente desunto dalla valutazione globale
delle risultanze processuali.
In presenza di esaustiva valutazione della mancanza di attualità delle esigenze che
legittimano l'applicazione di una misura cautelare ai predetti indagati,devono
ritenersi prive di fondamento le censure formulate dal PM ricorrente,che deducono i
2 E' da premettere che gli indagati erano stati sottoposti a misura detentiva,(arresti vizi di motivazione dell'ordinanza,senza evidenziarne sostanziali discrasie,onde
restano prive di rilevanza le ulteriori argomentazioni del requirente,ivi compreso il
rilievo del collegamento con altra indagata sottoposta a misura —alla stregua della
logica e specifica motivazione circa la mancanza di attualità delle originarie esigenze
atte a legittimare,a carico degli odierni indagati,l'applicazione della misura inflitta. PQM Rigetta il ricorso del PM. Roma,deciso in data 2 ottobre 2013. Il Consigliere relatore
IL PRESIDENTE Pertanto la Corte deve pronunziare il rigetto del ricorso proposto dal PM —