Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5594 del 26/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 5594 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1. Ciccopiedi Laura Teresa, nata a Rossano il 29/11/1964
2. Ippolito Leonardo, nato a Cosenza il 14/09/1960

avverso l’ordinanza del 19/02/2013 della Sezione del riesame del Tribunale di
Cosenza

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppe Volpe, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato, in parziale riforma del decreto del Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rossano del 21/01/2013, veniva
confermato il sequestro preventivo di somme di denaro depositate presso conti
1

2

Data Udienza: 26/09/2013

correnti, conti titoli ed altri rapporti bancari intestati a Laura Teresa Ciccopiedi e
Leonardo Ippolito, fino alla concorrenza di €. 106.856,81 per ciascun indagato,
in quanto corrispondenti al profitto dei reati di cui agli artt. 640 e 479 cod. pen.,
ipotizzati nella presentazione da parte degli indagati, quali direttori dei lavori di
riqualificazione del Palazzo Chiriaci di Cariati oggetto di un finanziamento
regionale con termine di esecuzione fissato al 30/09/2012, di una falsa
attestazione di ultimazione dei lavori stessi al 26 settembre. Con lo stesso
provvedimento veniva invece revocato il sequestro dell’immobile.

1. Sulla configurabilità dei reati ipotizzati, i ricorrenti deducono violazione di
legge nell’individuazione degli stessi in un’affermazione di ultimazione dei lavori
contenuta in una relazione sul conto finale, non equipollente del certificato di
ultimazione dei lavori, nella specie non rilasciato dagli indagati in quanto convinti
in buona fede della piccola entità dei lavori residui, compatibile con quanto
rilevato in sede di sopralluogo dalla polizia giudiziaria, e della possibilità di
completarli entro il termine di legge; nell’attribuzione del pagamento dell’ultimo
stato di avanzamento dei lavori, subordinato dal contratto all’ultimazione degli
stesso oltre che all’emissione della relazione sul conto finale, alla condotta degli
indagati e non all’iniziativa del responsabile del procedimento; e nella ritenuta
ravvisabilità in tale pagamento di un danno per la pubblica amministrazione,
escluso dalla fidejussione prestata dall’impresa.
2.

Sulla determinazione della somma sequestrata per equivalente, i

ricorrenti deducono violazione di legge nella quantificazione del profitto dei reati
nella liquidazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori emesso a saldo per
il periodo dal luglio al settembre del 2012 e non nella quota del finanziamento
regionale relative alle opere non eseguite entro il termine fissato.
3. Sull’individuazione delle somme sequestrate, il ricorrente Ippolito deduce
violazione di legge nell’integrale sequestro del denaro depositato su un conto
corrente bancario ed un conto corrente postale rispettivamente cointestati alla
moglie ed alla matrigna dell’indagato, e sul quale confluiscono emolumenti delle
stesse, in contrasto con il principio costituzionale di tutela della proprietà privata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso relativi alla configurabilità dei reati ipotizzati sono
infondati.
La mancata emissione di un certificato di ultimazione dei lavori veniva
coerentemente ritenuta dal Tribunale irrilevante nel momento in cui la
2

Gli indagati ricorrono sui punti e per i motivi di seguito indicati.

presentazione di una relazione sul conto finale dei lavori era stata adottata come
presupposto per la liquidazione dello stato di avanzamento. Infondata è poi la
censura per la quale detta liquidazione sarebbe da imputare, in questa
prospettiva, esclusivamente ad un’iniziativa del responsabile del procedimento, a
fronte di una relazione che avrebbe trovato origine, secondo la tesi dei ricorrenti,
nella buona fede degli imputati sulla limitata entità dei lavori non effettuati. Il
carattere viceversa non marginale di tali lavori era infatti oggetto di una congrua
motivazione dei giudici di merito, i quali osservavano come dal sopralluogo

intenti alla posa in opera dei pavimenti e che mancavano al pianterreno ed al
primo piano gli impianti elettrici, idrici e di riscaldamento ed in tutti i locali i
sanitari e le porte; traendone la conseguenza che la presentazione della
relazione sul conto finale non poteva che avere la finalità di documentare una
conclusione dei lavori in realtà insussistente. Per il resto, il ricorso lamenta vizi
meramente motivazionali sulla consistenza delle opere mancanti, la cui
deducibilità non è ammessa in questa sede. E parimenti inammissibile è la
censura di mancanza di motivazione sul danno, in quanto non oggetto a suo
tempo di uno specifico motivo di riesame; non senza considerare che il tema era
comunque implicitamente trattato nei riferimenti alla liquidazione dello stato di
avanzamento, evidentemente individuato come oggetto dell’ingiusto profitto
conseguito in danno della pubblica amministrazione.

2. Il motivo di ricorso relativo alla determinazione della somma sequestrata
per equivalente è inammissibile.
Il tema della riferibilità del profitto dei reati alla quota del finanziamento
regionale relativa alle opere non realizzate, piuttosto che alla liquidazione
dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori, non veniva infatti proposto con la
richiesta di riesame. La censura è comunque manifestamente infondata rispetto
ad una motivazione del provvedimento impugnato che individuava correttamente
il diretto profitto dei reati nel conseguimento della somma liquidata.

3. Il motivo proposto dal ricorrente Ippolito sull’individuazione delle somme
sequestrate è infondato.
Come correttamente osservato dal Tribunale, il sequestro preventivo per
equivalente può riguardare qualsiasi somma della quale l’indagato abbia la
disponibilità, ivi comprese quelle depositate su conti correnti bancari cointestati;
non ostandovi vincoli o presunzioni derivanti dalla normativa civilistica con
riguardo ai rapporti fra i privati e fra gli stessi e gli istituti di credito (Sez. 6, n.

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compiuto daii Carabinieri risultasse che sul cantiere vi erano ancora operai

24633 del 29/03/2006, Lucci, Rv. 234729 ; Sez. 3, n. 45353 del 19/10/2011,
Cal garo, Rv. 251317).
I ricorsi devono in conclusione essere ri gettati, se g uendone la condanna del
ricorrente al pa gamento delle spese processuali.

P. Q. M.

processuali.
Così deciso in Roma il 26/09/2013

Il Consig liere e/s ensore

Il Presidente

Ri g etta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pa gamento delle spese

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