Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5591 del 25/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 5591 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MICHELI PAOLO

Data Udienza: 25/10/2013

SENTENZA

sul ricorso presentato nell’interesse di
Folgori Fabio, nato a Roma 1’08/10/1955

avverso la sentenza emessa il 31/01/2012 dalla Corte di appello di Milano

visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Pigro Gaeta, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTI)

Il difensore di Fabio Folgori ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe,
recante la conferma della condanna del suddetto imputato alla pena di anni 4 di
reclusione, pronunciata dal Tribunale di Monza il 24/09/2002; i fatti si riferiscono
a presunti episodi di bancarotta per distrazione e documentale, relativi alla

I

gestione della Eurotrade s.r.I., dichiarata fallita nel 1994 e della quale il Folgori
veniva ritenuto essere stato amministratore di fatto.
Il ricorrente lamenta:
1. nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 546 comma 3 cod.
proc. pen., mancando la firma del presidente del collegio giudicante
nell’ultima pagina. A riguardo, non sarebbe condivisibile l’assunto della
Corte territoriale, che non ha ravvisato nullità di sorta rilevando che il
presidente – Dott.ssa Daniela Fontana – aveva comunque siglato ogni

“sottoscrizione” che deve interpretarsi come necessità di una fi rma finale,
ed in ogni caso non vi sarebbero elementi per affermare con certezza che
quelle sigle siano riferibili alla persona della Dott.ssa Fontana;
2. violazione di legge processuale, con riferimento alla previsione dell’art.
429 cod. proc. pen., per genericità e indeterminatezza del capo
d’imputazione. La difesa evidenzia che la fondatezza della questione
emerge dalla circostanza che il Pubblico Ministero si dispose ad una nuova
stesura della rubrica dopo la formalizzazione – e malgrado il rigetto della relativa eccezione, curando per la prima volta la stesura di un capo
di imputazione comprensibile e specifico;
3. violazione dell’art. 178 del codice di rito, in quanto il decreto di citazione a
giudizio per il processo di appello venne notificato al Folgori – sulla base
della ritenuta irreperibilità dell’imputato – presso il difensore, malgrado
l’imputato avesse (fin dalla data del 16/09/2007) eletto domicilio in
Roma, con l’indicazione di un recapito determinato. Ne deriverebbe,
secondo la tesi difensiva, la nullità di tutti gli atti conseguenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
1.1 II primo motivo di doglianza è manifestamente infondato, dal momento
che l’ultima pagina della sentenza di primo grado è comunque firmata sia dal
giudice estensore che dal presidente del collegio: vero è che la sottoscrizione del
primo è apposta correttamente sopra il suo nome, mentre quella del presidente è
spostata a destra (di poco più di un centimetro) rispetto alla corrispondente
indicazione, ma non vi è dubbio che debba considerarsi attestazione della
riferibilità dell’atto – anche – alla Dott.ssa Daniela Fontana. Che poi quella sia
la sigla del magistrato in questione, è parimenti certo: nelle pagine precedenti si
rinvengono sempre le firme di entrambi i giudici, e quella dell’estensore (Dott.

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pagina del testo scritto, a margine: infatti, la norma richiede una

Claudio Tranquillo) è nettamente diversa dall’altra, che risulta caratterizzata da
una inequivoca “f” maiuscola.
1.2 Quanto al secondo motivo, la stesura originaria del capo d’imputazione quanto all’addebito di bancarotta per distrazione, essendo la presunta bancarotta
documentale rimasta sempre descritta negli stessi termini – indicava come
oggetto materiale del reato “beni ed attività aziendali per un valore non potuto
accertare e comunque prossimo al passivo, pari a lire 303.305.110”; nel
momento in cui venne prospettata la relativa eccezione, pertanto, la difesa fu

riguardo all’entità di quanto si assumeva essere stato distratto. Come
correttamente osservato dalla Corte di appello, la modifica apportata dal P.M.
all’udienza dibattimentale del 29/10/2001 fu rituale conseguenza delle
emergenze istruttorie, con una indicazione assai analitica dei vari beni non
rinvenuti da parte del curatore fallimentare: modifica che, parimenti, non incise
sulla possibilità del Folgori di difendersi o di chiedere riti alternativi (facoltà che,
anche a seguito della concessione di termini a difesa, ben avrebbe potuto ancora
esercitare).
1.3 Sulla rituale instaurazione del contraddittorio, deve in effetti rilevarsi che
la difesa documenta un’elezione di domicilio da parte del Folgori, in data
25/09/2007 (probabilmente si tratta di un refuso, visto che l’atto risulta
depositato presso la Cancelleria della Corte di appello di Milano già il
16/09/2007), in Roma, Largo Lucio Apuleio 5. L’elezione de quo appare in
effetti riferibile al presente processo, anche se l’originale dell’atto non risulta
versato nel fascicolo qui trasmesso: non è corretta l’indicazione ivi apposta circa
la data di sentenza di primo grado (che era del 24, e non del 29, settembre
2002), ma i numeri della pronuncia e del procedimento risultano corrispondere.
Tuttavia, è necessario prendere atto che la difesa, all’udienza del
20/10/2010, si limitò ad eccepire che non vi era prova che il suo assistito avesse
ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza; ne derivarono rituali ricerche rimaste
senza esito, presso la residenza risultante dagli atti (in San Vito al Tagliamento)
e presso un domicilio eletto dall’imputato all’esito di una pregressa scarcerazione
(in Portogruaro). Il 01/02/2011 il Folgori fu dichiarato irreperibile, ma alla
successiva udienza del 13/04/2011 il difensore chiese un rinvio rappresentando
che lo stesso era stato sottoposto a cure mediche presso il Pronto Soccorso
dell’Ospedale di San Vito al Tagliamento: successivi accertamenti esperiti in quel
nosocomio non portavano comunque ad acquisire elementi sulla possibilità di
rintracciare l’odierno ricorrente, nei cui confronti interveniva dichiarazione di
contumacia.

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senz’altro in grado di comprendere i termini della contestazione, anche con

Ciò posto, deve ricordarsi che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite
di questa Corte, «è nulla la notificazione eseguita a norma dell’art. 157, comma
ottavo bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, qualora l’imputato abbia
dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni. Trattasi di nullità di ordine
generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata quando risulti provato
che non ha impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare
il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta
tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184,

di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 cod. proc.
pen.» (Cass., Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv 239396). Nel caso
di specie, la difesa – sia all’udienza del 20/10/2010 che a quella del 13/04/2011,
già in condizione di rappresentare l’esistenza di una formale elezione di domicilio
risalente a tre anni prima – nulla osservò dinanzi alla successiva dichiarazione di
contumacia, per cui l’eccezione proposta in uno con l’odierno ricorso deve
reputarsi tardiva.

2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna dell’imputato al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 25/10/2013.

comma primo, alle sanatorie generali di cui all’art. 183, alle regole di deducibilità

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