Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 559 del 29/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 559 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FUSCO GIOVANNI nato il 29/08/1989 a MESSINA

avverso l’ordinanza del 14/07/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

Data Udienza: 29/11/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Messina, con la decisione in epigrafe
indicata ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Fusco Giovanni,

2.

L’imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per

Cassazione con distinti motivi di ricorso: violazione di legge, art. 591,
comma 1, lettera C, in rapporto all’art. 581, comma 1, cod. proc. pen.;
mancanza di motivazione; mancanza di motivazione sulla richiesta
relativa alle circostanze attenuanti generiche.
3.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei

motivi, e per genericità.
Sulla inammissibilità dell’appello, l’ordinanza impugnata
adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste
illogicità, rilevando come, l’appellante si è limitato «genericamente a
sostenere la mancanza di motivazione della sentenza, riportando gli
orientamenti giurisprudenziali sul punto, ma senza precisare a quali punti
della sentenza appellata afferiscono. Trattasi, all’evidenza di lagnanze
generiche che non tengono conto della motivazione rassegnata da primo
giudice a fondamento della ritenuta certa riconducibilità all’imputato delle
condotte contestate. … con il secondo motivo ci si duole dell’errore
nell’irrogazione della pena dell’ammenda, errore corretto … Quanto alla
doglianze relative alla mancata concessione delle attenuanti generiche
con criterio di prevalenza sulla contestata aggravante, esse sono
palesemente inammissibili, riferendosi verosimilmente ad altro
procedimento … e che nell’odierno procedimento non è contestata alcuna
aggravante»
L’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per
difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente
enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di
diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che

per mancanza di specificità dei motivi di appello.

tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente
proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state
esposte nel provvedimento impugnato. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 dep. 22/02/2017, Galtelli, ‘Rv. 26882201; vedi anche Sez. 3, n. 38683 del
26/04/2017 – dep. 03/08/2017, Criscuolo, Rv. 27079901).
Nel ricorso per Cassazione genericamente si contesta la
dichiarazione di inammissibilità, senza motivi specifici di legittimità (solo

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle
spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di €3000,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/11/2017
Il Consigliere estensore

Il President

Angelo Matteo SOCCI

Piero SANI

in via teorica, senza riferimenti al caso concreto).

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