Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5586 del 03/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 5586 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: PALLA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FORTUNATO ROSARIO N. IL 10/02/1954
avverso la sentenza n. 179/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
10/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. STEFANO PALLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A.Myrz
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 03/10/2013

FATTO E DIRITTO

Fortunato Rosario Fortunato ricorre avverso la sentenza 10.12.12 della Corte di appello di Trieste
i con la quale, in parziale riforma di quella in data 29.9.10 del Tribunale di Gorizia, è stato dichiarato
non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine alla contravvenzione di cui all’art.24,

la pena, per il reato di cui all’art.497-bis c.p. (capo A), in un anno di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo
violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per avere i giudici illogicamente escluso che nella
specie ricorresse il c.d. falso grossolano pur avendo gli agenti operanti alla frontiera di Stato, con un
accertamento eseguito tramite il terminale, appurato che la carta d’identità esibita dal Fortunato
presentava i caratteri , come aveva affermato
l’Ispettore capo Della Gaspera Alessio, oltre alla mancanza di alcuni timbri e della sottoscrizione
dei funzionari.
Con il secondo motivo si deduce ancora violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p., per essere
stato rigettato il motivo riguardante il reato contravvenzionale sub B, relativo all’essere l’imputato
uscito dal territorio dello Stato benché si trovasse nelle condizioni previste dall’art.3, lett.d) della
1.n.1185/67, senza che fosse stato acquisito agli atti il provvedimento del divieto di espatrio, peraltro
illegittimamente emesso dalla Questura di Milano in quanto il mancato pagamento della pena
pecuniaria della multa (inflitta dalla Corte di appello di Milano il 6.3.02) ammontava a 413,00 euro,
inferiore quindi a quella di mesi uno di reclusione o a due mesi di arresto ove convertita, come
previsto dalla citata norma.
Con il terzo motivo si censura la mancata pronuncia dei giudici di appello circa la concessione
dell’invocato beneficio dell’indulto di cui alla 1.n.24 l /06.
Osserva la Corte che il ricorso non è fondato.

comma 3, 1.n.1185/67 (capo B), perché estinta per intervenuta prescrizione ed è stata rideterminata

Quanto al primo motivo, i giudici di appello, con motivazione congrua ed immune da vizi di
illogicità, hanno evidenziato come dalle risultanze probatorie non emergesse in alcun modo la
grossolanità della falsificazione della carta di identità esibita dal Fortunato in entrata al valico italoa
sloveno di Gorizia.
Tale documento si era rivelato contraffatto perché la carta di identità autentica recava il timbro di

anche per la tipologia dei caratteri tipografici impiegati.
Senonchè, per tale accertamento — hanno rimarcato i giudici di appello — su cui aveva riferito
l’agente di polizia di frontiera Cattaruzzi, era stato necessario l’ausilio del ‘terminale’ onde poter
accedere alla banca dati da cui era emerso che una carta d’identità recante quel numero era stata
regolarmente rilasciata dal Comune di Milano al Fortunato Rosario Fortunato e che il predetto era
destinatario di un provvedimento di divieto di espatrio, dicitura che invece non compariva nella
carta di identità esibita dall’imputato agli agenti di frontiera e le cui differenze con quella originale
erano state rilevato solo dopo che l’agente Della Gaspera — ha ancora precisato la Corte triestina —
aveva acquisito dal Commissariato di Magenta la copia fotostatica della carta di identità autentica,
potendo riscontrare le differenze sui caratteri utilizzati dalla macchina da scrivere.
Correttamente, quindi, è stata dai giudici di merito esclusa la grossolanità del falso in quanto i pur
esperti agenti di frontiera avevano nutrito in principio un originario sospetto, poi concretatosi solo
dopo i necessari accertamenti e confronti volti ad appurare con certezza la falsità del documento
esibito dall’odierno ricorrente.
Infondato è anche il secondo motivo di gravame, relativo al reato sub B, dal momento che in tema
di applicazione della causa estintiva del reato (nella specie, prescrizione), il maturare della stessa
comporta per il giudice la preclusione al compimento di ulteriori accertamenti, sempre che
l’imputato ad essa non rinunci (v. Cass., sez.V, 14 giugno 2005, n.44280), circostanza,
quest’ultima, neanche dedotta dall’odierno ricorrente.

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non validità per l’espatrio ed inoltre il documento esibito dal Fortunato era diverso dall’originale

Infine, quanto al terzo motivo, il problema dell’applicazione dell’indulto può essere sollevato nel
giudizio di legittimità solo nel caso in cui il giudice di merito lo abbia preso in esame e lo abbia
risolto negativamente, escludendo che l’imputato abbia diritto al beneficio, e non, invece, quando —
come nella specie – abbia omesso di pronunciarsi, riservandone implicitamente l’applicazione al
giudice dell’esecuzione (Cass., Sez.un., 3 febbraio 1995, n.2333; Sez.III, 15 aprile 2009, n. 23135).

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 3 ottobre 2013
IL C
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estensore
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IL PRESIDENTE

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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