Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5583 del 02/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 5583 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SORRENTINO ANNA N. IL 28/03/1933
avverso la sentenza n. 1101/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del
08/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in pespna del Dott. es, a 2>n
che ha concluso per Te nS pt4″

Udito ér la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

e, VA STO

)

Data Udienza: 02/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza dell’8-10-2012 la Corte di Appello di Salerno, parzialmente riformando quella
emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data il 11-12-2008 nei confronti di Anna
SORRENTINO, la riconosceva responsabile dei reati di minaccia e danneggiamento in danno
della figlia Giuseppina Angela Fiumi (capo A), dichiarando prescritto il reato sub B (porto
ingiustificato di strumento atto ad offendere) e riducendo l’importo della provvisionale

2.Con il ricorso proposto per il tramite dell’avv. C. Vastola, l’imputata deduce violazione di
legge e vizio di motivazione sotto vari profili: richiamo per relationem alla motivazione della
sentenza di primo grado; ritenuta sussistenza della minaccia mentre neppure la Fiumi e il
carabiniere intervenuto l’avevano riferita, e il marito della donna, Aniello Ferrigno, aveva
dichiarato che la moglie era stata minacciata di morte dalla madre in presenza dei carabinieri;
ritenuta sussistenza del danneggiamento aggravato da minaccia, procedibile d’ufficio, mentre
la minaccia non era provata e comunque sarebbe stata successiva, secondo il marito della p.o.,
al danneggiamento, per il quale mancava la querela del proprietario dell’autovettura Maria Di
Nicola; dichiarazione di prescrizione del reato sub B senza considerare i motivi di appello sul
punto.
3.Comunque il 30-6-2010 era intervenuta remissione di querela, non prodotta prima per
mancata consegna di essa al difensore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va disatteso.
2.

Mentre il richiamo per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado, di per
sé non vietato, riguarda nella specie soltanto la descrizione del fatto, il lamentato vizio
di motivazione circa la sussistenza della minaccia -asseritamente non riferita neppure
dalla Fiumi e dal carabiniere intervenuto, mentre il marito della donna, Aniello Ferrigno,
l’avrebbe collocata in presenza dei carabinieri-, si risolve in realtà nella prospettazione
di una interpretazione alternativa dei contributi dichiarativi, per contro valutati dai
giudici di merito, senza profili di manifesta illogicità, nel senso che tanto la Fiumi quanto
Ferrigno avevano riferito la minaccia di morte.

3.

Premesso quindi che la minaccia risulta provata, è pure frutto di ricostruzione
alternativa della ricorrente la collocazione della stessa successivamente al
danneggiamento (finalizzata a renderla inidonea a costituire aggravante di quest’ultimo
reato), dal momento che la sentenza impugnata, richiamando quella di primo grado,
afferma che, sulla base delle risultanze, il litigio tra madre e figlia, accompagnato dalla
minaccia della prima verso la seconda, era precedente al danneggiamento
dell’autovettura.
2

assegnata alla parte civile.

4. La censura relativa all’omesso esame dei motivi di appello inerenti al reato sub B) è
aspecifica non essendo accompagnata dall’indicazione di tali motivi.
5. L’intervenuta remissione di querela non esplica, da ultimo, effetti sulla procedibilità dei
reati, entrambi contestati come aggravati in fatto (minaccia di morte e
danneggiamento aggravato dalla minaccia), quindi procedibili d’ufficio.
6. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 2-10-2013

Il Presidente

f

O•P’e‘

P. Q. M.

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