Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 558 del 29/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 558 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CRIVILLARO BENEDETTO nato il 30/07/1971 a ACQUEDOLCI

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NIT

avverso la sentenza del 05/06/2013 del TRIBS—S-EZ.DIST. di SANT’AGATA DI
MILITELLO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 29/11/2017

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Patti ha condannato Benedetto
Crivillaro alla pena di euro 300,00 di ammenda, in relazione al reato di cui agli artt. 54 e
1161 cod. nav.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto appello, trasmesso a questa Corte
trattandosi di sentenza non appellabile, prospettando la propria estraneità ai fatti,
essendo insufficienti e contraddittorie le prove della propria responsabilità, non essendo

da lui commissionate, né l’entità della occupazione dell’area appartenente al demanio
marittimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato dall’Avvocato Emidio Riolo del
Foro di Patti, è inammissibile a causa della mancata iscrizione di tale difensore nell’albo
speciale di cui all’art. 613 cod. proc. pen. alla data di proposizione della impugnazione, e
cioè il 30/10/2013, allorquando l’atto di appello venne depositato.
A nulla rileva che l’appello dallo stesso proposto sia stato convertito in ricorso
per cassazione e neppure che il difensore nelle more si sia iscritto al suddetto albo
speciale, essendosi iscritto solamente il 16/12/2016, successivamente alla proposizione
del ricorso.
E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che ” alla regola secondo
cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato
non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le
giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In
caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso
obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione” (cfr., ex
multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; Sez. 5, n. 23697 del
29/04/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv.
258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, essendo stato proposto
da difensore non abilitato al momento della sua proposizione, dovendo possedersi tale
requisito al momento della presentazione della impugnazione, la cui ammissibilità deve
essere verificata in relazione a tale momento, nel quale devono sussistere tutti i requisiti
di ammissibilità, compreso quello di cui all’art. 613 cod. proc. pen.
L’inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale
prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta
inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di
impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l’apprezzamento di una
eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione
1

emerso con certezza che le opere in muratura oggetto della contestazione fossero state

4

impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez.
un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli,
Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del
20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma

versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2017
Il Consigliere estensore

Il Presi ente

dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del

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