Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 558 del 18/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 558 Anno 2014
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LINARI ENZO N. IL 06/11/1948 parte offesa nel procedimento
LINARI FRANCESCO N. IL 09/07/1960 parte offesa nel
procedimento
c/
DIANA ALESSANDRO
avverso l’ordinanza n. 4797/2011 GIP TRIBUNALE di FORLI’, del
03/10/2012
1 SABEONE ;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GE17042
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
,ItAA tit; h il

Uditi difensor Avv.;

o 04( it’uot.p

Data Udienza: 18/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 3 ottobre 2012 il GIP presso il Tribunale di Forlì ha
disposto l’archiviazione, per l’inammissibilità della proposta opposizione delle
persone offese Linari Enzo e Linari Francesco a cagione della superfluità e della
irrilevanza degli atti istruttori richiesti, del procedimento penale a carico di Diana

dei dati personali.
2. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso per cassazione le parti
offese, a mezzo del loro difensore e procuratore speciale, evidenziandone la
nullità per violazione di legge, nascente dalla mancata instaurazione del
contraddittorio avendo il Giudice disposto l’archiviazione in assenza delle
necessarie condizioni.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione, nella sua
requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
4.

Risulta, infine, pervenuta memoria nell’interesse dell’indagato che

chiede, a sua volta, la declaratoria d’inammissibilità del proposto ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è da rigettare.
2. Non è infatti condivisibile il presupposto, dal quale il ricorrente muove
nella propria argomentazione, per il quale sarebbe interdetto al Giudice, ai fini
dei giudizio sull’ammissibilità dell’opposizione proposta dalla persona offesa
avverso la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, l’esame della
rilevanza degli atti di investigazione suppletiva indicati nell’opposizione, da
valutarsi viceversa in quella sede nella sola prospettiva della loro pertinenza
rispetto all’ipotesi di reato per la quale si procede.
Se è vero, infatti, che tale conclusione è oggetto di talune pronunce di
questa Corte (v. a partire da Cass. Sez. IV 10 ottobre 2001 n.682 fino da ultimo
a Cass. Sez. II 7 dicembre 2010 n.1304), sulla base della ritenuta riconducibilità
d4 tema della rilevanza delle indagini al profilo della fondatezza della notizia di
reato, riservato alla discussione in udienza camerale nel contraddittorio fra le
parti, è vero, altresì, che altri arresti giurisprudenziali collocano anche la
rilevanza degli atti di indagine suppletiva nell’oggetto del giudizio
sull’ammissibilità dell’opposizione e sulla possibilità di disporre de plano
l’archiviazione del procedimento (v. Cass. Sez. V 6 maggio 2010 n.21929 e Sez.
1

Alessandro indagato per delitti di falso, diffamazione e violazione della protezione

V 6 giugno 2012 n. 25302) e ciò lnon solo sulla base di pur giustificate ragioni di
economia processuale (v. Cass. Sez. V 17 gennaio 2005 n.5661), ma anche per
la diretta incidenza dell’irrilevanza delle indagini indicate, laddove la stessa sia
evidente, sul tema della manifesta infondatezza della notizia di reato, che in
quanto tale legittima l’omissione della procedura camerale (v. Cass. Sez. I 21
novembre 2003 n.1367).

l’autorevole e non smentito indirizzo delle Sezioni Unite di questa Corte sul punto
(v. Cass. Sez. Un. 14 febbraio 1996 n. 2), per il quale l’idoneità dell’opposizione
a legittimare l’intervento della persona offesa nel procedimento, e ad instaurare
pertanto t la procedura di cui sopra, presuppone /non solo la pertinenza, ma anche
la rilevanza degli elementi di prova sui quali l’opposizione si fonda, da intendersi
come concreta incidenza degli elementi stessi sulle risultanze delle indagini
preliminari.
Ciò posto, il provvedimento impugnato risulta congruamente motivato nel
valutare la manifesta irrilevanza delle investigazioni suppletive nella specie
proposte.
Tali considerazioni, lungi dall’assumere carattere prognostico sui possibili
sviluppi probatori dell’assunzione degli atti indicati, concludevano coerentemente
per l’attuale e manifesta irrilevanza degli stessi rispetto ad acquisizioni già
avvenute; ed a ciò i ricorrenti oppongono diverse valutazioni 1 non idonee ad
evidenziare vizi rilevabili in questa sede.
3. Dal rigetto del ricorso deriva, in definitiva, la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali.
P.T.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2013.

Ma è vero, soprattutto, che questo secondo orientamento segue

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