Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5575 del 26/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 5575 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Di Chiara Bruno, nato a Petralia Sottana il 19/07/1988

avverso la sentenza del 30/06/2011 della Corte d’Appello di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppe Volpe, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Nicola Neri, che ha concluso per raccoglimento del
ricorso

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di
Termini Imerese, Sezione distaccata di Cefalù, del 30/11/2010, con la quale
Bruno Di Chiara veniva ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 582 cod.
1

Data Udienza: 26/09/2013

pen. commesso in Petralia Sottana il 24/08/2007 in danno di Alberto Macaluso
colpendolo con un calcio, e condannato alla pena di anni uno di reclusione, oltre
al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
L’imputato ricorre sull’affermazione di responsabilità e deduce violazione di
legge ed illogicità della motivazione nell’attribuzione di attendibilità alle sole
dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni d’accusa, rispetto alla tesi
alternativa della riconducibilità delle lesioni ad una caduta accidentale sostenuta
dai testimoni della difesa e prospettata dallo stesso Macaluso nelle dichiarazioni
rese ai sanitari del pronto soccorso. Lamenta altresì carenza di motivazione sul
mancato rilevamento, da parte degli stessi sanitari, di tracce del calcio
denunciato, e sul giudizio dei periti in ordine alla compatibilità delle lesioni con
una caduta accidentale; contraddittorietà delle affermazioni del Macaluso e del
teste Cancillerí sulle difficoltà di deambulazione del primo con l’essersi questi
allontanato dal luogo dei fatti con la propria autovettura; e travisamento delle
dichiarazioni del teste Messineo laddove lo stesso escludeva di aver visto sferrare
pugni e calci e che il gruppo del Di Chiara entrasse frequentemente in lite con
quello del Macaluso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente propone infatti censure esclusivamente di merito sulla
valutazione dell’attendibilità della parte offesa e dei testimoni di accusa rispetto
a quella dei testi a difesa. Di merito sono altresì le considerazioni sulle prime
dichiarazioni del Macaluso in ordine alla riconducibilità delle lesioni ad una caduta
accidentale, spiegata dalla Corte territoriale con l’iniziale incertezza della persona
offesa nel denunciare una lite fra coetanei, e sulla ipotetica riferibilità delle
lesioni anche a tale caduta, meramente alternativa alla compatibilità delle stesse
con la condotta contestata. Mentre sono generiche e non attinenti alla
motivazione della sentenza impugnata le doglianze sulla dedotta
contraddittorietà fra la difficoltà di deambulazione del Macaluso e l’essersi lo
stesso allontanato dal luogo dei fatti alla guida della propria autovettura, già
esclusa dai giudici di merito richiamando le osservazioni peritali sulla
compatibilità fra tali elementi, e sull’asserito travisamento delle dichiarazioni del
Messineo in ordine a ripetuti scontri fra il gruppo dell’imputi -é quello della parte
offesa, laddove le dichiarazioni del teste venivano valorizzate unicamente per i
riferimenti alle frequenti liti fra gruppi di giovani nel locale gestito dal teste ed al
coinvolgimento del Macaluso nell’ultima di dette liti.
2

ì

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in €.1.000.

P. Q. M.

spese processuali e della somma di €.1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 26/09/2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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