Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5570 del 16/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5570 Anno 2014
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO
nei confronti di LAPIS Gianni, nato a Ravenna il 20.3.1943;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo, in data 28.5.2013;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Massimo Galli, che
ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla pronunzia
di annullamento dell’ordinanza impositiva;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10.5.2013, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Palermo dispose la custodia cautelare in carcere di Lapis
Gianni, indagato per i reati di cui agli artt. 416, 648 bis cod. pen. e 4
legge 17 gennaio 2000 n. 7, commessi in Palermo e Roma e Pomigliano
d’Arco nel dicembre 2011.
Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame ed
il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 28.5.2013, annullò il
provvedimento impugnato, dichiarando la incompetenza dell’A.G. di

Data Udienza: 16/01/2014

Palermo a conoscere dei delitti contestati, per essere invece competente
la A.G. di Roma.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Palermo,
deducendo la violazione degli artt. 27 e 291 cod. proc. pen. per avere il
Tribunale – dopo aver riconosciuto l’incompetenza dell’A.G. di Palermo emesso pronuncia di annullamento del provvedimento impugnato, previa
esclusione del requisito dell’urgenza per la emissione della misura

all’A.G. competente; deduce, in proposito, la abnormità della ordinanza
impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Va ricordato che, una volta intervenuta la declaratoria di
incompetenza per territorio del giudice che ha disposto la misura
cautelare – pronuncia inoppugnabile ai sensi dell’art. 568, comma 2, cod.
proc. pen.(cfr. Cass., Sez. 5, 13/05/2010 n. 21953 Rv. 247415) – e una
volta ordinata la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il
giudice ritenuto competente, la misura cautelare perde efficacia – ai sensi
dell’art. 27 cod. proc. pen. – se, entro venti giorni, il giudice competente
non provvede ad emettere nuova ordinanza applicativa della misura (cfr.
Cass., Sez. 3, 02/12/2009 n. 49419 Rv. 245600). Ciò vale non soltanto
nel caso in cui la declaratoria di incompetenza sia adottata dal giudice
che ha disposto la misura cautelare, ma anche nel caso in cui la
pronuncia di incompetenza sia emessa dal giudice dell’impugnazione
avverso il provvedimento cautelare (cfr. Cass., Sez. 5, 13/05/2010 n.
21953 Rv. 247415).
Nel caso di specie, essendo stata la misura originaria annullata dal
Tribunale del riesame, l’annullamento dell’annullamento richiesto dalla
Procura ricorrente non potrebbe mai – in presenza della declaratoria di
incompetenza – riportare in vita la misura originaria, la quale (anche a
prescindere dall’annullamento pronunciato dal Tribunale del riesame)
sarebbe ormai in ogni caso estinta per effetto del decorso del termine di
cui all’art. 27 cod. proc. pen.

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cautelare, piuttosto che limitarsi a disporre la trasmissione degli atti

È evidente, perciò, il difetto di interesse a ricorrere della Procura di
Palermo.
Il vero è che la questione relativa alla sussistenza delle condizioni per
adottare una misura cautelare nei confronti dell’indagato è ormai
devoluta – salva l’elevazione di conflitto di competenza ai sensi dell’art.
28 cod. proc. pen. – alla A.G. di Roma e solo essa ha i poteri per
ripristinare la misura cautelare annullata; mentre alla Procura ricorrente,

iniziativa in proposito.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ogni altra censura rimane assorbita.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Penale, addì 16 gennaio 2014.

a seguito della pronuncia di incompetenza, non spetta più alcun potere di

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