Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 557 del 18/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 557 Anno 2014
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANDOLFO SALVATORE N. IL 07/08/1963
avverso l’ordinanza n. 2193/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 08/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere D ttt..,z
lette/set4ife-le conclusioni del PG Dott.

dAz4,1-0

x.

Uditi difensor Avv.;

o oti/K0444)

DO SABEONE ;
.fic* eiti

4.1

Data Udienza: 18/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata ordinanza dell’8 novembre 2012, il Tribunale di
Sorveglianza di Napoli rdecidendo a seguito di annullamento con rinvio, operato
da questa Corte con la sentenza 14 dicembre 2011 n. 10310, ha rigettato

relazione alle condanne di cui alla Sezione Distaccata di Aversa della Pretura di
Santa Maria Capua Vetere del 3 febbraio 1994 e della Sezione Distaccata di Barra
della Pretura di Napoli del 17 novembre 1998.
Assumono i Giudici a quo come: in relazione alla prima condanna non
risultano pagate le spese di giustizia, pari ad euro 95,91, con cartella esattoriale
notificata nel 2002 ed ancora a debito; in relazione alla seconda condanna non
risultano pagate la multa, pari ad euro 154,94, nonché le non quantificate spese
di giustizia con formazione della cartella esattoriale notificata al debitore
nell’anno 2009.
Sussistendo, in entrambi i casi, la mancanza del requisito
dell’adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato mancherebbe, di
conseguenza, una delle condizioni di legge per l’accoglimento dell’istanza di
riabilitazione (articolo 179, ultimo comma n. 2 cod.pen.).
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
a mezzo dei propri difensori, denunciando una violazione di legge, per non aver il
Giudicante tenuto conto dell’intervenuta prescrizione dei crediti vantati dallo
Stato.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria
scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
4.

Risulta, altresì, pervenuta memoria nell’interesse dell’imputato con la

quale sostanzialmente si replica alle conclusioni scritte del Procuratore Generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato.
2. Deve precisarsi come oggetto dell’intervenuto annullamento ad opera
di questa Corte fosse, da parte dei primi Giudici del merito, sia la mancata
indicazione dell’epoca delle condanne per le quali fosse stata richiesta la
1

nuovamente l’istanza di riabilitazione presentata da Andolfo Salvatore in

riabilitazione ; sia la verifica circa gli adempimenti civili connessi alle condanne
passate in giudicato.
Il Tribunale di Napoli ha innanzitutto chiarito, in punto di fatto, i termini
della questione e cioè l’esistenza delle condanne di cui alla Sezione Distaccata di
Aversa della Pretura di Santa Maria Capua Vetere del 3 febbraio 1994 e della
Sezione Distaccata di Barra della Pretura di Napoli del 17 novembre 1998.

pagate le spese di giustizia, pari ad euro 95,91, con cartella esattoriale notificata
nel 2002 ed ancora a debito; in relazione alla seconda condanna non risultavano,
a sua volta, pagate sia la multa, pari ad euro 154,94, nonché le non quantificate
spese di giustizia con formazione della cartella esattoriale notificata al debitore
nell’anno 2009.
3. In punto di diritto, questa volta, si osserva come la riabilitazione si
caratterizzi rispetto alle cause di estinzione di specifico reato o di specifica pena
per un connotato di efficacia generale e residuale, in quanto è astrattamente
idonea ad estinguere anche ogni ulteriore conseguenza che norme
eventualmente sopravvenute alla sua concessione possano far derivare dalla
medesima condanna per cui essa è intervenuta.
L’istituto ha come risultato la reintegrazione del condannato nella capacità
giuridica rimasta menomata, conseguita mediante l’estinzione delle pene
accessorie e degli altri effetti penali derivanti dalla condanna penale, per cui essa
è possibile tutte le volte in cui il condannato abbia mostrato di essersi ravveduto,
serbando buona condotta ed astenendosi dal compiere atti riprovevoli, non
essendo, invece, necessario che egli ponga in essere comportamenti positivi di
valore morale indicativi di volontà di riscatto dal passato.
Ai fini della verifica del requisito della buona condotta, che deve
consistere in fatti positivi e costanti di ravvedimento, la valutazione del
comportamento tenuto dall’interessato deve comprendere i non solo il periodo
minimo di tre anni dall’esecuzione o dall’estinzione della pena inflitta, ma anche
quello successivo, fino alla data della decisione sull’istanza prodotta (v. Cass.
Sez. I 27 febbraio 1996 n. 1274).
L’attivarsi del reo al fine dell’eliminazione, per quanto possibile, di tutte le
conseguenze di ordine civile derivanti dalla condotta criminosa costituisce
condizione imprescindibile per l’ottenimento del beneficio, anche nel caso in cui
nel processo penale sia mancata la costituzione di parte civile e non vi sia stata,
quindi, alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato (v.

2

In relazione alla prima condanna si è affermato come non risultassero

Cass. Sez. V 27 novembre 1998 n. 6445, Sez. III 10 novembre 1998 n. 2942 e
Sez. I 17 dicembre 2012 n. 1507).
4. Il ricorso è, pertanto, infondato.
Innanzitutto, del tutto irrilevante è la prospettazione della estinzione delle
obbligazioni risarcitorie per maturata prescrizione.
La prescrizione della obbligazione, la quale presuppone la condotta

eccezione in senso stretto del debitore (articolo 2938 cod.civ.); sicché non
rimuove il divieto normativo dell’articolo 179 cod.proc.pen., comma 6, costituito
dal mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato.
Infatti, pur se è maturato il termine prescrizionale, il condannato ha
sempre la possibilità di adempiere la obbligazione (naturale) del debito
risarcitorio prescritto, con l’effetto giuridico della soluti retentio, ai sensi degli
articoli 2034 e 2940 cod.civ..
E la conclusione riceve conforto alla luce della considerazione della ratio
che informa l’istituto della riabilitazione, assumendo rilievo l’adempimento delle
obbligazioni civili ex delicto “in funzione del suo valore dimostrativo della emenda
voluta dalla legge – in relazione alla Pacondotta successiva alla condanna che sia
stata tenuta dal condannato” (v. Cass. Sez. 1 7 ottobre 1970 n. 1661 e la citata
Sez. I 25 novembre 2008 n. 45765).
Non ricorre, peraltro, il vizio della violazione di legge:
a) nè sotto il profilo della inosservanza, per non aver il Giudice a quo
applicato una determinata disposizione in relazione all’operata rappresentazione
del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata
sul presupposto dell’accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla
fattispecie;
b) nè sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il Tribunale di
sorveglianza esattamente interpretato l’articolo 179 cod.pen., alla luce dei
principi di diritto fissati da questa Corte, nè, oltretutto, opponendo il ricorrente
alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel
provvedimento impugnato.
Neppure è apprezzabile vizio alcuno della motivazione.
Il Giudice a quo ha dato conto sufficientemente, come illustrato nel
paragrafo che precede sub 2, delle ragioni della propria decisione, sorretta da
motivazione adeguata, immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta
entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per
tutte: Cass. Sez. I 5 maggio 1967 n. 624 e, più di recente, Sez. IV 2 dicembre
3

inadempiente, protratta nel tempo del condannato, consegue esclusivamente alla

2003 n. 4842) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente
scrutinio di legittimità.
5. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato
al pagamento delle spese processuali.
P. T. M.

spese processuali.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2013.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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