Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5569 del 21/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5569 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LOCATELLI ROBERTO N. IL 02/09/1940
avverso la sentenza n. 2660/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
26/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 21/11/2012

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Locatelli Roberto avverso la sentenza
emessa in data 26.10.2011 dalla Corte di Appello di Milano che confermava quella del
Tribunale di Milano in data 8.2.2011 con cui il predetto era stato riconosciuto
colpevole del reato di cui agli artt. 189 comma 1 e 6 C.d.S. e 189 commi 1 e 7 C.d.S.
(commesso il 4.4.2008) e condannato alla pena condizionalmente sospesa di mesi
cinque di reclusione oltre alla sospensione della patente per la durata di anni uno.
Deduce la violazione di legge in ordine all’art. 189 commi 1, 6 e 7 C.d.S. ed artt. 40 e

stradale, nonché il vizio motivazionaie.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati, non
consentiti nella presente sede ed aspecifici.
Invero, è palese la sostanziale aspecificità delle censure mosse che hanno riproposto
In questa sede le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e
da quel giudice disattese con congrua motivazione immune da vizi ed assolutamente
plausibile integrante quella della sentenza di primo grado, sulla scorta della precisa
deposizione del teste Frustaci (in una a quella della teste Siani) dalla quale si evince
in modo inequivocabile sia la condotta sia l’atteggiamento psicologico doloso
dell’imputato che 1Til dopo essersi reso conto dell’incidente si allontanò senza
prestare soccorso all’infortunato Peroni.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cessazione fondato su motivi
che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett.
c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Del resto, il ricorrente cerca nuovamente di introdurre una diversa ricostruzione del
sinistro, ma il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito e non lo può
definire il giudice di legittimità sulla base della lettura necessariamente parziale
suggeritagli dal ricorso per cessazione: infatti “la ricostruzione di un incidente stradale
nella sua dinamica e nella sua eziologia -valutazione delle condotte dei singoli utenti
della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione
dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente- è rimessa al giudice di merito e
integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di
legittimità se sorretti da adeguata motivazione”, come appunto deve riconoscersi nel

2

42 c.p., assumendo il difetto del presupposto d’avere l’imputato provocato l’incidente

caso in esame (Cass. pen. Sez. IV, 17.10.2007, n. 43403 rv. 238321; Sez. IV,
1.7.2009, n. 37838, rv. 245294).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.

processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 21.11.2012

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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