Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5565 del 16/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5565 Anno 2014
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 16/01/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di ALESI Massimiliano, n. in Libia il
24.01.1965, attualmente agli arresti domiciliari per questa causa,
rappresentato e assistito dall’avv. Franz Sarno e dall’avv. Enrico
Allegro avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Torino sezione del
riesame in data 25.02.2013;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
sentite le conclusioni del sostituto procuratore generale dott. Massimo
Galli che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Torino,
sezione del riesame, respingeva la richiesta di riesame proposta

1

nell’interesse

di

ALESI

Massimiliano

avverso

l’ordinanza

applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta
dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino
in data 21.01.2013 per il reato di cui agli artt. 110, 640-bis, 61 n.
7 cod. pen. (per aver in concorso con Rossignoli Giovanni Mario,
Degrate Claudio, Limonta Christian, Rotini Ramon ed altri, con
artifici e raggiri consistiti nel presentare al Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali e alla Regione Piemonte una polizza
fideiussoria apparentemente emessa da Confidi Mutualcredito ma
in realtà materialmente falsa, a garanzia della erogazione del
finanziamento di euro 7.681.700,00 da erogare alla società De
Tomaso Automobili s.p.a. da parte di detto Ministero, inducendo in
errore personale del Ministero e della Regione Piemonte e sul
verificarsi della condizione dalla quale dipendeva la erogazione del
finanziamento, si procurava l’ingiusto profitto della percezione del
finanziamento a valere come anticipo sul maggior finanziamento
di euro 19.204.207,00 concesso dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali per le attività formative del Piano “Orientati al
Futuro” in convenzione con la Regione Piemonte e autorizzato
dalla Commissione Europea con accredito in data 04.08.2011 su
conto corrente intestato alla De Tomaso Automobili s.p.a.;
essendosi l’ALESI, socio e già direttore della citata società,
interessato del procacciamento della polizza attraverso Limonta e
Rotini e le persone a cui questi si appoggiavano e avendo ricevuto
la somma di euro 99.600,00 o almeno di euro 80.000,00 dal conto
di Limonta a seguito dell’incasso da parte di questi del compenso
per la polizza).
2. Avverso detto provvedimento, nell’interesse di ALESI Massimiliano
veniva proposto ricorso per cassazione per il seguente motivo:
-violazione ed erronea applicazione dell’art. 274 lett. c) cod. proc.
pen., carenza ed illogicità della motivazione.
Lamenta il ricorrente come il Tribunale di Torino abbia ritenuto la
sussistenza nel caso di specie del c.d. pericolo di reiterazione del
reato di cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen.: in particolare, la
predetta esigenza troverebbe fondamento nelle condotte
asseritamente perpetrate dall’ALESI nei propri rapporti lavorativi con
la “De Tomaso” e vi sarebbe concreto pericolo di reiterazione anche

2

in contesti lavorativi differenti da quelli nei quali si è sviluppata la
vicenda in questione.
Con detta motivazione, il Tribunale di Torino avrebbe disatteso il
costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo
cui, per la configurazione del requisito in parola, si rende necessaria
l’effettiva presenza di elementi fattuali che rendano concreto il
pericolo, non essendo al riguardo sufficiente una generica ed

ipotetica possibilità di reiterazione in quanto, così ragionando, ogni
singolo reato sarebbe astrattamente reiterabile, con ciò comportando
un’indebita estensione dell’ambito applicativo delle misure cautelari.
Il Tribunale di Torino, avendo valutato solo il fatto-reato contestato
nell’imputazione, ha finito con il desumere da tale dato, senza alcun
riferimento ad elementi ulteriori ed attuali, che l’ALESI possa
perpetrare nuovi reati della stessa indole.
Da qui la richiesta di annullamento dell’impugnata ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.
4. Come è noto, afferma la giurisprudenza della Suprema Corte che, in
tema di misure cautelari personali, ai fini della valutazione del
pericolo che l’imputato commetta delitti della stessa specie, il
requisito della concretezza non si identifica con quello dell’attualità,
derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime
favorevoli alla commissione di nuovi reati, ma con quello
dell’esistenza di elementi concreti sulla base dei quali è possibile
affermare che l’imputato possa commettere delitti della stessa specie
di quello per cui si procede, e cioè che offendano lo stesso bene
giuridico (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 6, n. 28618 del 05/04/2013dep. 03/07/2013, Pmt. in proc. Vignali, rv. 255857).
5. Il Tribunale di Torino, sezione del riesame, nel giustificare il
mantenimento della misura custodiale in atto in relazione alle
esigenze di tutela social-preventiva, ha riconosciuto come l’ALESI
fosse inserito (avendo continuato disinvoltamente ad operare anche
dopo le sue formali dimissioni) in una società, la De Tomaso, che, di
fatto, era stata strumentalizzata dai soci e dai dirigenti per
perpetrare truffe ed altri illeciti, spartendosi il bottino. Inoltre,

3

l’ALESI non si era limitato alla “quota” di 80.000 euro proveniente
dal compenso corrisposto a tale Limonta per la falsa polizza
fideiussoria ma si era esteso anche ad altre operazioni truffaldine
che, non senza il placet del consiglio di amministrazione, gli avevano
consentito di lucrare centinaia di migliaia di euro: significativo, in tal
senso, è stato il rinvenimento presso l’abitazione dell’ALESI di uno
swift falso dell’importo di 500 milioni di euro in ordine al quale

sul suo computer ne arrivavano a iosa e che uno da 100 milioni di
euro gli era pervenuto dal Rotini (ovvero dal Pagni, con cui Rotini
collaborava). Dette circostanze, a parere del Tribunale di Torino,
bene illuminavano la personalità dell’ALESI, tuttora svolgente attività
imprenditoriale, soggetto assolutamente spregiudicato, coinvolto in
frodi, anche sofisticate, di grosse dimensioni.
6. La motivazione del Tribunale di Torino che giustifica la misura
cautelare in atto è congrua e pienamente rispettosa dei criteri
elaborati dalla giurisprudenza.
7. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod proc.
pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, la condanna
al pagamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa
delle ammende

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deliberato in Roma, in camera di consiglio del 16.1.2014

Il Consigliere estensore
Do4
tt. /1
A drea Pellegrino

Il Presidente

l’ALESI ha dichiarato che, all’epoca della ricerca della fideiussione,

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