Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5564 del 16/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5564 Anno 2014
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LIVORNO
nei confronti di
BOCANEGRA Leon Jorge Luis, nato in Perù il 29.8.1972;
POMA VELA Robert Leonel, nato in Perù il 4.9.1980;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Firenze, in data 20.9.2013;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Massimo Galli, che
ha concluso per l’annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Massimo Gambaccini, che ha concluso chiedendo il
rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 6.9.2013, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Livorno dispose la custodia cautelare in carcere di Bocanegra
Leon Jorge Luis e di Poma Vela Robert Leonel, indagati per il reato di
rapina impropria commessa in danno di Lami Riccardo.

Data Udienza: 16/01/2014

Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame ed
il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 20.9.2013, annullò il
provvedimento impugnato, ritenendo insussistenti i gravi indizi di
colpevolezza a carico dell’indagato.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Livorno,
deducendo la carenza e illogicità della motivazione dell’ordinanza

colpevolezza; secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe illogicamente
ritenuto non credibile la dichiarazione resa dalla p.o., la quale ha riferito
che, prima dell’ingresso del Bocanegra a bordo della autovettura nella
quale essa si trovava, deteneva nelle tasche dei pantaloni le banconote
poi sottratte; inoltre, il Tribunale avrebbe illogicamente ritenuto decisivo
il mancato rinvenimento delle banconote sulle persone degli indagati
allorquando sopraggiunsero le forze dell’ordine, mentre tale mancato
rinvenimento a dire del ricorrente – non sarebbe decisivo, potendo avere
spiegazioni alternative, che non escludono la commissione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Appare evidente come l’Ufficio ricorrente, censurando la mancanza e
illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza a carico degli indagati, sottoponga in realtà alla Corte
censure di merito, inammissibili in sede di legittimità.
Il ricorrente, infatti, critica la valutazione delle prove da parte dei
giudici di merito e le conclusioni cui sono pervenuti in ordine alla
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Va ricordato, tuttavia, che la
valutazione delle prove è riservata, in via esclusiva, all’apprezzamento
discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione; a
meno che ricorra una mancanza o una manifesta illogicità della
motivazione, ciò che – nel caso di specie – deve però escludersi.
E invero come hanno statuito più volte le Sezioni Unite di questa
Corte «L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione
ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di
cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a
riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti
della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza

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impugnata, con riferimento alla ritenuta insussistenza di gravi indizi di

delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per
sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni
processuali. L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve
essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu ocull”,
dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di
macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e

espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la
decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le
ragioni del convincimento» (Cass., sez. un., n. 24 del 24.11.1999 Rv
214794; Sez. un., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074).
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno chiarito, con dovizia di
argomenti, le ragioni per le quali hanno escluso la sussistenza di gravi
indizi di colpevolezza a carico degli indagati (sottolineando, tra l’altro, il
mancato reperimento della refurtiva, nonostante l’immediato intervento
delle forze dell’ordine); non si ritiene, peraltro – per ovvi motivi – di
riportare qui integralmente tutte le suddette argomentazioni, sembrando
sufficiente al Collegio far rilevare che le stesse non sono manifestamente
illogiche; e che, anzi, l’estensore dell’ordinanza ha esposto in modo
ordinato e coerente le ragioni che giustificano la decisione adottata, la
quale perciò resiste alle censure del ricorrente sul punto.
Va peraltro ricordato che compito della Corte di cassazione non è
quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta
nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di
sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai
giudici del merito (cfr. Cass, sez. 1, n. 7113 del 06/06/1997 Rv. 208241;
Sez. 2, n. 3438 del 11/6/1998 Rv 210938), dovendo invece la Corte di
legittimità limitarsi a controllare che se costoro hanno dato conto delle
ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso
manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia
mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come
dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

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considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non

P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione

Penale, addì 16 gennaio 2014.

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