Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5562 del 16/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5562 Anno 2014
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
GARAU Giuseppe, nato a Marsala il 10.1.1964;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo, in data 2.7.2013;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Massimo Galli, che
ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 10.6.2013, il Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Marsala dispose la custodia cautelare in carcere di Garau
Giuseppe, indagato per il reato di estorsione aggravata.
Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame ed
il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 2.7.2013, confermò il
provvedimento impugnato.
Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato, deducendo la
violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. per avere il Tribunale ritenuto la
sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, dando

Data Udienza: 16/01/2014

credito alle dichiarazioni della p.o. senza preoccuparsi di verificarne
l’attendibilità, in relazione ai suoi precedenti rapporti con l’indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la mancanza e illogicità della
motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a
carico dell’indagato; ma appare evidente come il ricorrente sottoponga

Il ricorrente, infatti, critica – sotto mentite spoglie – la valutazione
delle prove da parte dei giudici di merito e le conclusioni cui essi sono
pervenuti in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza posti a
base della misura. Va ricordato, tuttavia, che la valutazione delle prove è
riservata, in via esclusiva, all’apprezzamento discrezionale del giudice di
merito e non è sindacabile in cassazione; a meno che ricorra una
mancanza o una manifesta illogicità della motivazione, ciò che – nel caso
di specie – deve però escludersi.
E invero come hanno statuito più volte le Sezioni Unite di questa
Corte «L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione
ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di
cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a
riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti
della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza
delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per
sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni
processuali. L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve
essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu ocu/i”,
dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di
macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e
considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non
espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la
decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le
ragioni del convincimento» (Cass., sez. un., n. 24 del 24.11.1999 Rv
214794; Sez. un., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074).
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno chiarito, con dovizia di
argomenti, le ragioni della loro decisione (richiamando, tra l’altro, a

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alla Corte censure di merito, inammissibili in sede di legittimità.

riscontro della attendibilità della dichiarazioni della p.o., le risultanze degli
dei servizi di osservazione svolti dai Carabinieri); non si ritiene, peraltro per ovvi motivi – di riportare qui integralmente tutte le suddette
argomentazioni, sembrando sufficiente al Collegio far rilevare che le
stesse non sono manifestamente illogiche; e che, anzi, l’estensore
dell’ordinanza ha esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che

ricorrente sul punto.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato
al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili
di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà
del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della
stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato
trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del
citato articolo 94.
P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende. Si provveda a norma dell’articolo 94 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Penale, addì 16 gennaio 2014.

giustificano la decisione adottata, la quale perciò resiste alle censure del

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